traffico di influenze illecite e continuità normativa: il reato di traffico di influenze illecite, nella sua configurazione originaria introdotta dalla legge del 2012, continua a trovare applicazione anche dopo le modifiche del 2019, purché i fatti siano stati commessi prima di tale data, senza che assumano rilievo le relazioni solo vantate ma non effettive (cass. pen., sez. vi, sent. n. 31598/2024).
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31598 dell’1 agosto 2024, ha confermato la condanna di A.A. per il reato di traffico di influenze illecite, confermando che la norma introdotta nel 2012 si applica ai fatti commessi prima delle modifiche del 2019. Il ricorrente aveva cercato di contestare la configurabilità del reato, sostenendo che le relazioni con i pubblici ufficiali erano effettive e non solo vantate, e che pertanto il giudizio di responsabilità fosse errato.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la condanna di A.A., il quale aveva sfruttato la sua posizione di assessore per ottenere utilità economiche in cambio di promesse di intervento a favore di un’associazione sportiva. Nel ricorso per Cassazione, A.A. aveva sollevato la questione della continuità normativa tra la versione dell’art. 346-bis cod. pen. del 2012 e quella modificata nel 2019, sostenendo che la norma più favorevole non fosse stata applicata correttamente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che il tema della continuità normativa non era rilevante nel caso specifico, poiché i fatti erano stati commessi prima delle modifiche del 2019. Pertanto, i giudici di merito avevano correttamente applicato la norma nel testo originario, considerando le relazioni effettive tra A.A. e i pubblici ufficiali e configurando il reato di traffico di influenze illecite.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che il traffico di influenze illecite, così come previsto nella versione del 2012, punisce l’intermediazione illecita, anche in assenza di un effettivo avvicinamento del pubblico ufficiale da parte dell’intermediario. Questo approccio consente di reprimere condotte che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, anche quando il pubblico ufficiale non è direttamente coinvolto o informato dell’accordo illecito.
La sentenza conferma l’orientamento secondo cui il reato di traffico di influenze illecite deve essere valutato in base alle norme vigenti al momento della commissione del fatto, senza che le modifiche normative successive possano influire retroattivamente se non più favorevoli all’imputato.
Testo della Sentenza
Cass. pen., sez. vi, sent. 01/08/2024, n. 31598:
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 13/08/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. GALLUCCI Enrico – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Relatore
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 23/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli Avv.ti Pantaleone Pallone e Ranieri Vittorio, difensori di fiducia dell’imputato, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui A.A. è stato condannato per il delitto di traffico di influenze illecite, perché, sfruttando e vantando relazioni esistenti presso pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio presso il Comune di C e l’Azienda municipalizzata C Servizi e giovandosi della sfera di influenza derivante dalla carica di assessore allo sport rivestita nei periodi febbraio 2013 – marzo 2014 e gennaio 2016 – luglio 2017, si faceva promettere e otteneva diverse utilità – corrisposte anche tramite B.B., all’epoca dei fatti fidanzato della figlia del ricorrente – da C.C., titolare dell’associazione sportiva dilettantistica “C Nuoto”, quale prezzo della sua mediazione illecita.
In particolare, a fronte della promessa di mettersi a disposizione dello stesso C.C. e dell’associazione di questi per qualsiasi esigenza connessa all’esercizio e alla gestione degli spazi d’acqua della piscina comunale nonché in relazione alla programmazione per la gestione di alcuni campi da tennis, l’imputato conseguiva come utilità la somma di 7.500 Euro versata il 20.7.2015, quella, ancora, di 7.500 Euro per l’anno 2016, nonché l’assunzione della figlia.
Fatto commesso nel periodo 20 luglio 2015 – ottobre 2016.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Il tema attiene alla ritenuta configurabilità da parte del Giudice di primo grado del delitto di traffico di influenze illecite nel testo introdotto nel 2012, atteso che nella specie le relazioni sarebbero state effettive e non esclusivamente vantate.
La Corte di appello, investita da motivi specifici relativi alla qualificazione giuridica del fatto, non avrebbe affrontato la questione e avrebbe “omesso di confermare l’applicazione della norma previgente elaborando varie declinazioni sulla materialità (sfruttamento e vanteria) dell’attuale formulazione dell’art. 346 bis cod. pen.” (così testualmente il ricorso).
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe applicato nella specie “l’attuale formulazione della norma penale senza verificare la corretta funzionalità del principio di cui all’art. 2 cod. pen.”.
Sulla base di tale quadro di riferimento, si affronta il tema della continuità normativa tra l’attuale testo dell’art. 346 bis cod. pen e il previgente comma 2 dell’art. 346 cod. pen.
L’esistenza effettiva delle relazioni tra A.A. e i pubblici agenti sarebbe stata ritenuta erroneamente provata attraverso le dichiarazioni di persone informate sui fatti (in particolare D.D.), così come provato sarebbe stato erroneamente ritenuto l’affidamento di C.C. di ricevere dall’imputato protezione che questi avrebbe assicurato in ragione della sua influenza nel settore.
La sentenza sarebbe viziata anche quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona informata sui fatti e del coimputato C.C., alla esistenza delle relazioni tra lo stesso imputato e il pubblico ufficiale e alla erronea applicazione della norma penale, attesi gli incerti rapporti tra il delitto contestato e quello di millantato credito.
Nella specie, inoltre, vi sarebbe stata solo una promessa di mediazione che non sarebbe riconducibile alla norma incriminatrice.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sotto un primo profilo, è utile evidenziare come, in ragione del tempo di commissione del reato, il tema, a lungo evocato nel ricorso, relativo ai rapporti tra il reato di traffico di influenze illecite, nel testo vigente dopo le modifiche apportate alla fattispecie dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di millantato credito non assume rilievo.
I fatti sono stati correttamente ricondotti da entrambi i Giudici di merito al delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen. nel testo originario introdotto con la legge 6 novembre 2012, n. 190; la pena è stata determinata da entrami i giudici di merito facendo riferimento al testo vigente prima delle modifiche apportate nel 2019.
Sul punto è chiarissimo il Tribunale a pag.28 della sentenza, ma nello stesso senso si pone la Corte di appello che, al di là del richiamo contenuto a pag. 3 alla “nuova” formulazione della norma incriminatrice, ha continuato a fare riferimento alla fattispecie vigente prima delle modifiche apportate nel 2019, e, in particolare, alla configurabilità di una mediazione illecita onerosa tra A.A. e C.C. fondata su relazioni esistenti tra l’imputato e pubblici agenti.
Dunque, nessun riferimento in punto di fatto è stato compiuto ai profili giuridici che hanno assunto rilievo, ai fini della configurabilità del reato, solo dopo il 2019, come, ad esempio, la prova di relazioni anche solo asserite tra il mediatore e il pubblico ufficiale; ne consegue che nessuna valenza assume il tema, su cui a lungo si è soffermato il ricorrente, della continuità normativa tra il “nuovo” art. 346-bis cod. pen. nella parte in cui attribuisce rilievo anche alle relazioni asserite e il “vecchio” art. 346, comma 2, cod. pen., nella parte in cui detta norma faceva riferimento al “pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale”.
I Giudici di merito hanno ritenuto configurabile il reato contestato all’epoca della commissione del fatto e hanno applicato la pena in “quel” momento prevista dalla legge.
II tema della continuità normativa tra il nuovo art. 346 bis cod. pen. e il vecchio art. 346, comma 2, cod. pen., evocato in realtà solo dal ricorrente, è dunque esterno rispetto all’oggetto del processo.
3. Depurato da tale profilo, il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità.
Nella configurazione genetica, il delitto di traffico di influenze illecite era imperniato sullo “sfruttamento di relazioni esistenti”, tramite le quali un intermediario indebitamente si fosse fatto dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, promettendo a sua volta l’intercessione (mediazione) illecita presso un pubblico agente o la sua remunerazione in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
La materialità del fatto incriminato dall’art. 346-bis cod. pen. descriveva due condotte tra loro alternative, che differivano in ordine alla causa ed alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze.
Nella prima ipotesi, l’erogazione indebita costituiva il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente; nella seconda, la corresponsione illecita era effettuata all’intermediario affinché questi, a sua volta, remunerasse il soggetto pubblico; in entrambi i casi la mediazione illecita avrebbe dovuto essere finalizzata al compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.
Si configurava, dunque, un reato-accordo e una tutela marcatamente anticipata, rispetto a condotte realmente pericolose per i beni del buon andamento o dell’imparzialità dell’attività amministrativa.
Si volle punire, con questo delitto ostacolo, il pre-accordo corruttivo o comunque prodromico ad altre condotte antigiuridiche che rientrano nella sfera di competenza di un soggetto pubblico che potrebbe, però, restare del tutto all’oscuro dell’altrui pattuizione illecita, in quanto neppure avvicinato dal trafficante di influenza.
Quanto alla c.d. mediazione onerosa, quella cioè in cui la prestazione del committente costituisce solo il corrispettivo per la mediazione illecita promessa dall’intermediario nei confronti del pubblico agente, l’utilità corrisposta dall’acquirente dell’influenza non è diretta, neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensì costituisce il prezzo per l’intercessione promessa dal “faccendiere”.
In tali casi, la questione attiene alla individuazione delle condizioni in presenza delle quali può dirsi “illecita” una mediazione onerosa che – in assenza di pressioni estorsive o, più in generale, condizionamenti corruttivi – sia finalisticamente rivolta ad ottenere, un provvedimento contrario ai doveri di ufficio ovvero un qualsiasi atto favorevole.
Nel caso di mediazione onerosa la punibilità viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilità di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente: un accordo che, nella prospettiva dualistica del committente e del mediatore, deve tuttavia essere diretto ad “influenzare” l’operato del “pubblico agente-bersaglio”, al di là dell’effettivo esercizio di una ingerenza inquinante e del conseguimento del risultato desiderato.
La mediazione onerosa è illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell’obiettivo finale dell’influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di atto contrario ai doveri di ufficio o comunque favorevole e non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente.
Un reato oggetto del programma contrattuale che permea la finalità del committente e giustifica l’incarico al mediatore.
Una mediazione espressione della intenzione di inquinare l’esercizio della funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi, di compromettere l’uso del potere discrezionale.
4. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Si sono ricostruiti i fatti e valutato le prove, sono stati chiariti i rapporti tra A.A. e C.C., sono state descritte le relazioni esistenti tra A.A. e i pubblici ufficiali, si è chiarito quale fosse l’oggetto illecito della mediazione onerosa, si è spiegato perché nella specie sono configurabili i requisiti strutturali.
Nulla di specifico è stato dedotto; non è chiaro perché non sarebbero attendibili le dichiarazioni assunte, perché la mediazione non sarebbe stata illecita, perché non sarebbe configurabile il reato; perché non rileva la promessa di mediazione, atteso il tenore letterale della disposizione incriminatrice.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria l’1 agosto 2024.

















































































