Tentativo di rapina: quando gli atti preparatori diventano inizio di esecuzione (art. 56 c.p.)

Tentativo di rapina: quando gli atti preparatori diventano inizio di esecuzione (art. 56 c.p.)

La pronuncia della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione (sent. n. 23439/2025) ribadisce i parametri applicabili alla soglia di punibilità del tentativo. La Corte individua nell’univocità, nell’idoneità causale e nella significativa probabilità di successo gli elementi che trasformano gli atti preparatori in attività esecutiva rilevante. Nel caso di specie, la minuziosa organizzazione di un assalto armato a una gioielleria — armi clandestine, travisamento, mezzi di contenzione e simulazione familiare — è giudicata sufficiente a integrare il tentativo di rapina aggravata, a prescindere dall’intervento tempestivo dei carabinieri.

Massima
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi propriamente detti, ma anche quegli atti che, sebbene qualificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione presenti una significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso salvo il sopraggiungere di cause indipendenti dalla volontà del reo (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 23439 del 24 giugno 2025).

 

Il tentativo, disciplinato dall’art. 56 c.p., rappresenta il più incisivo strumento di anticipazione della tutela penale. L’ordinamento punisce la pericolosità del fatto quando l’azione, pur interrotta, riveli un’offesa già tangibile al bene giuridico. Secondo la dottrina prevalente e l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, occorrono tre indici: univocità del comportamento; idoneità degli atti rispetto all’evento tipico; inizio di esecuzione obiettivamente percepibile. La sentenza in epigrafe si colloca in questa tradizione, riprendendo il dictum di Cass., Sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302 (Gentile), cui aderisce senza riserve.
L’univocità riguarda la chiarezza teleologica del comportamento; deve escludersi che gli atti siano suscettibili di diversa lettura. L’idoneità, valutata ex ante, esige che il mezzo prescelto sia concretamente efficace in condizioni ordinarie. Il requisito della “significativa probabilità di successo”, elaborato dalla Cassazione nella sentenza in commento, funge da parametro di intensità dell’offesa: quanto più l’esito appare verosimile, tanto più l’esigenza di protezione si sposta in avanti, legittimando la sanzione prima della lesione.
Gli imputati avevano allestito una struttura operativa complessa: due pistole con matricola abrasa, fascette da serraggio, travisamenti integrali, una carrozzina contenente un bambolotto per simulare un nucleo familiare, borsone per la refurtiva, telefoni per il coordinamento. Gli agenti li sorprendono mentre si accingono a varcare la soglia della gioielleria. La Corte ritiene che tale condotta, globalmente considerata, manifesti il passaggio dalla mera ideazione alla fase di attuazione. Il possesso di armi irregolari qualifica la pericolosità; la scelta di un travestimento funzionale all’ingresso nel negozio e la disponibilità di strumenti di contenzione attestano il fine di coartare la vittima; l’avvicinamento al luogo designato, con tentativo di accesso, concretizza la proiezione offensiva.
La Suprema Corte richiama, difatti, un principio consolidato: non assume rilievo che l’agente non abbia ancora esercitato violenza o minaccia. Conta la capacità dell’atto di incidere immediatamente sul bene protetto. Viene altresì ribadito che la valutazione d’idoneità deve basarsi su criteri di normalità causale, senza pretendere la certezza matematica del risultato. La massima conferma così la funzione razional-preventiva dell’art. 56 c.p., ritenendo sufficiente l’allestimento di un congegno delittuoso già autosufficiente e pronto all’uso.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania

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