Tentata truffa aggravata – Non punibile per particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., può essere applicata anche al reato di tentata truffa aggravata purchè l’imputato sia incensurato e non vi siano particolari danni a terze persone. (In applicazione del principio, il Tribunale di Catania ha dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto un sub-agente di una società di fornitura di energia elettrica, il quale inserendo i dati personali della persona offesa e apponendo la sua firma falsa sulla proposta di contratto, poneva in essere atti idonei e diretti a procurarsi un ingiusto profitto pari alla provvigione spettante per la conclusione del contratto. (Tribunale Catania, sez. I, 10/10/2017, n. 3740)

Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista in Catania

 

Testo della sentenza del Tribunale Catania, sez. I, 10/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.16/10/2017), n. 3740

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
I SEZIONE PENALE in composizione monocratica
Il Giudice Dott.ssa TRAPASSO ELIANA
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

F.V. (…)   libero assente

Difeso di fiducia dall’avvocato Davide Tutino

IMPUTATO

Del reato di cui all’art. 110, 81, 56 , 640, 485, 61 n. 2 e n. 10 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con soggetto da identificare – in qualità di sub-agente di vendita dell’agenzia denominata (…) promotrice dell’offerta di energia elettrica per conto della (…) – con artifici e raggiri – consistiti nel:

  • compilare un contratto di fornitura di energia elettrica, inserendo i dati personali di E.B. e apponendo la sua firma falsa sulla proposta di contratto, che ella in realtà non intendeva concludere
  • inserendo nell’indicato contratto, quale utenza da contattare per la conferma telefonica del contratto, non l’utenza in uso alla B. bensì il proprio numero di telefono
  • dando conferma telefonica della volontà di concludere il contratto con la collaborazione di un complice di sesso femminile non identificato

– inducendo in tal modo in errore gli impiegati ed i dipendenti della società (…) che, sull’erroneo presupposto che la proposta corrispondesse alla volontà del cliente, concludevano il contratto ed erogavano il servizio, poneva in essere atti idonei e diretti a procurarsi un ingiusto profitto pari alla provvigione spettante per la conclusione del contratto con danno per la citata E.B., la quale si vedeva addebitare i costi di una fornitura di energia elettrica non richiesta.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’abuso di prestazione d’opera avendo approfittato del rapporto professionale

Con l’aggravante di aver commesso il fatto di cui all’articolo 485 cp al fine di commettere il reato di cui all’articolo 640

Accertato in (…) il (…).

MOTIVAZIONE

F.V. veniva tratto a giudizio con decreto di citazione depositato il 14/1/2016 per rispondere del reato di cui agli artt. 110,81,56,640,485,61 n.2 c n. 10 c.p., descritto in epigrafe, commesso ai danni di B.E.D. e accertato il (…).

All’udienza del 28/02/2017 si dichiarava di procedere in assenza dell’imputato.

La persona offesa era presente.

Come da protocollo veniva disposto il rinvio al 10/10/2017.

In tale data preliminarmente il P.M. e la difesa chiedevano l’applicazione del D.L.vo 16/3/2015 n. 28.

B.E.D. era assente.

Il Giudice esaminava gli atti e aderiva alla richiesta dando lettura del dispositivo.

Brevemente vanno premesse le seguenti considerazioni.

In data 2/4/2015 è entrato in vigore il testo definitivo del decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che ha dato attuazione all’art. 1, co. 1, lett.m) della legge 28/4/2014, n . 67. Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/03/2015 ed ha apportato modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura.

Nel codice penale è stato introdotto l’art. 131bis c.p., rubricato “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

La disposizione stabilisce, al primo comma, che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

La norma prevede poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l’offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall’ambito applicativo del primo comma:” quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.

Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, statuendo che il requisito dell’abitualità è integrato “nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

Il quarto comma statuisce che: ”ai fini della determinazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69” e che “la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

Per quanto concerne, invece, le modifiche al codice di procedura penale, è stato inserito nell’art. 469 c.p.p., il comma 1 bis, a tenore del quale: “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”.

Infine, il nuovo articolo 651 bis c.p.p., rubricato “efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno”, così recita: “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato”.

– Venendo al caso per cui è processo si osserva che la sanzione per il reato in questione è contenuta nei limiti di legge.

– In secondo luogo, l’”indice-criterio” della “particolare tenuità dell’offesa”  (che si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, quali la “modalità della condotta” e la “esiguità del danno o del pericolo”, e che comporta una valutazione effettuata sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 codice penale: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa) risulta pienamente integrato nel caso di specie.

Trattasi di un tentativo non riuscito. Senza particolari danni a terze persone. L’imputato è incensurato.

Inoltre non viene ravvisata alcuna delle ipotesi, indicate al comma secondo dell’art. 131 bis c.p., che escludono che l’offesa possa essere considerata di particolare tenuità.

– Quanto, infine, alla sussistenza della “non abitualità del comportamento” va ribadito che l’imputato è assolutamente incensurato.

La sentenza richiesta può essere pronunciata in via pre-dibattimentale e pure nel corso del dibattimento atteso che la nuova normativa è stata presa in considerazione anche dalla Suprema Corte a seguito di ricorso per Cassazione (vedi sentenza dell’8/4/2015, dep. 15/4/2015).

In tale caso è pre-dibattimentale.

Quanto alla contestata ipotesi di cui all’art. 485 c.p. va ricordato che tale fattispecie non è più preveduta dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129, 530 c.p.p. e 131 bis c.p.,

dichiara n.d.p. nei confronti di F.V. in ordine al reato di cui all’art. 485 c.p., perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato e in ordine al reato di tentata truffa per essere sussistente la condizione di non punibilità del fatto di particolare tenuità.

Catania, 10/10/2017, depositato in cancelleria il 16/10/2017