Trib. Potenza, sent. 09.10.2024, n. 1166
di Davide Tutino, avvocato penalista – Catania
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza del Tribunale di Potenza che ha disposto l’assoluzione dell’imputato B.A., accusato di omessa comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato, statuendo che il fatto non sussiste. La pronuncia, destinata a far discutere la dottrina in un ambito particolarmente dibattuto, evidenzia come, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, sia imprescindibile un’analisi rigorosa sull’effettiva obbligatorietà delle dichiarazioni periodiche e sulle condizioni di sussistenza della falsità omissiva.
La vicenda prende avvio dalle contestazioni rivolte all’imputato, B.A., di aver omesso di comunicare al Tribunale le variazioni reddituali per l’anno 2022, che superavano il limite di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio gratuito, portandosi a euro 16.575,76, rispetto alla soglia massima prevista di euro 12.779,59. Nel capo d’imputazione, si riteneva che tale omissione integrasse il reato di falsità omissiva, previsto e punito dall’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, rilevando come elemento di frode nei confronti dello Stato.
Nel corso delle udienze, sono state prodotte prove documentali, comprese le certificazioni reddituali dei componenti del nucleo familiare dell’imputato e la documentazione relativa alla concessione e alla successiva revoca del patrocinio a spese dello Stato, provvedimento, quest’ultimo, emesso sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate che certificava l’eccesso di reddito per l’anno 2022.
Elemento centrale del dibattimento è stata la testimonianza del luogotenente T.M. della Guardia di Finanza di (..), il quale ha confermato l’acquisizione dei documenti reddituali dell’imputato e della madre convivente, dichiarando che il reddito complessivo del nucleo superava effettivamente la soglia prevista per l’ammissione al patrocinio gratuito. Tuttavia, come ha osservato la difesa, l’accertamento si è basato sui redditi dell’anno 2022, mentre la domanda di ammissione al patrocinio, presentata nel giugno 2022, doveva riferirsi ai redditi dell’anno precedente, sui quali nessun accertamento era stato svolto.
Nell’ambito delle proprie conclusioni, il giudice ha ritenuto assorbenti le argomentazioni difensive, osservando come l’imputato non fosse tenuto alla comunicazione delle variazioni reddituali dell’anno 2022 entro i termini previsti dalla legge, poiché il termine per la dichiarazione dei redditi relativi a tale anno scadeva soltanto il 30 settembre 2023. In particolare, la sentenza ha sottolineato che l’art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 richiede la comunicazione delle variazioni reddituali “entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza”, termine non ancora maturato al momento dell’asserita omissione contestata.
Per il Tribunale di Potenza, affinché sussista il reato di falsità omissiva, è necessario che l’omissione sia riferibile a dati reddituali richiesti dalla normativa entro termini effettivi e non ancora maturati. Di fatto, nel caso di specie, l’imputato non si trovava nella condizione giuridica di poter aggiornare validamente il proprio stato reddituale, trattandosi di redditi dell’anno corrente e ancora non oggetto di dichiarazione obbligatoria.
Testo della Sentenza del 09/10/2024, n. 1166 – Tribunale di Potenza
fonte del testo della Sentenza, banca dati giuridice OneLEGALE consultata in data 11/11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Penale
Il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza, dott.ssa Valentina Rossi, nell’udienza del 07.10.2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
B.A., nato M. (P.) il (…), ivi residente in L.U.Z.B. n. 8; libero, assente;
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, perché ammesso a gratuito patrocinio, ometteva di comunicare, per il Proc. Pen. N. 4267/ 2018, la variazione dei redditi, che per l’anno 2022 ammontavano a Euro 16.575,76, quindi superiore ai limiti per l’ammissione al beneficio.
Accertato in Potenza il 19.05.2023
Svolgimento del processo
Con decreto del 20.11.2023, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza disponeva il giudizio immediato nei confronti dell’imputato B.A., chiamato a rispondere, dinanzi al G.M. di questo Tribunale, del reato di cui in rubrica all’udienza del 22.01.2024.
In tale data si rilevava l’irregolarità delle notifiche effettuate nei confronti del giudicabile, poiché non vi era riscontro del perfezionamento, ed il Giudice ordinava la rinnovazione dell’adempimento.
La difesa depositava memoria difensiva contente un’istanza di proscioglimento.
Si rinviava all’udienza del 18 marzo 2024, nella quale si dava atto che le notifiche nei confronti dell’imputato erano andate a buon fine e, dunque, se ne dichiarava l’assenza, in quanto ritualmente citato e non comparso.
La difesa sollevava eccezione e chiedeva dichiararsi non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, il PM si opponeva ed il Giudice rigettava l’eccezione sollevata dalla difesa, trattandosi di questione attinente al merito, che necessitava approfondimento dibattimentale, e disponeva procedersi oltre.
Stante l’assenza di ulteriori questioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento.
Le parti formulavano le loro richieste di prova.
Il Giudice ammetteva le prove dichiarative così come articolate dalle parti, in quanto pertinenti e rilevanti, disponendo, altresì, l’acquisizione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, trattandosi di corpo del reato, mentre si riservava sull’acquisizione della documentazione relativa alle attività di indagine espletate e alla variazione dei limiti reddituali all’esito dell’escussione del teste di P.G., T..
Alla successiva udienza del 1 luglio 2024 iniziavano le attività istruttorie e veniva escusso il teste di P.G., il Luog. T.M. della G.d.F. di Rionero in Vulture.
Veniva, altresì, acquisita documentazione proveniente dall’Ufficio G.I.P.
Si rinviava all’udienza del 7 ottobre 2024, nella quale la difesa avanzava istanza ex art. 507 c.p.p. con la quale richiedeva l’acquisizione della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi del B..
Il Giudice rigettava la predetta istanza.
Si dichiarava chiusa l’istruttoria ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti.
Le parti illustravano le proprie conclusioni come in epigrafe ed il Giudice decideva all’esito della Camera di Consiglio come da separato dispositivo di sentenza.
Motivi della decisione
Ritiene questa A.G. che le risultanze processuali non consentano di addivenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato B.A. per il reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
Preliminarmente, si evidenzia che l’impianto probatorio si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese in udienza dall’unico teste della Procura, il Luog. T.M. della G.d.F. di Rionero in Vulture, nonché sulla documentazione prodotta dalle parti ed acquisita al fascicolo del dibattimento.
Per ciò che concerne l’istruttoria orale, si menziona, dunque, il contributo reso dal suindicato teste di P.G., il Luog. T.M., all’udienza del 1 luglio 2024.
Il militare aveva compiuto accertamenti sulla posizione reddituale-patrimoniale del giudicabile su delega della Procura della Repubblica di Potenza, relativamente all’annualità 2022, per verificare l’eventuale superamento del limite per la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Egli aveva, dunque, acquisito le Certificazioni Uniche dei componenti del nucleo familiare del B., “‘verificando che era nell’anno 2022, da certificazione anagrafica, era convivente credo con la madre”, ovvero con la signora G.G..
A suo dire, il cumulo dei redditi superava la somma di 15.000,00 euro, e dunque sforava il limite previso per l’ammissione al beneficio, pari a 12.779,59 euro.
E tuttavia, la domanda relativa al gratuito patrocinio era stata presentata nell’anno 2022, con redditi di riferimento relativi all’anno precedente, che non erano stati oggetto di accertamento.
Questo, dunque, il contributo della compiuta istruttoria orale, già di per sé suscettibile di radicare un pronunciamento assolutorio a carico dell’odierno imputato.
Dello stesso tenore le risultanze documentali, che convergono sulla sostanziale insussistenza del fatto contestato e smentiscono in tota la tesi accusatoria.
In particolare, in data 19 gennaio 2024 la difesa depositava memoria difensiva contente istanza di proscioglimento, con una compiuta ricostruzione dei fatti sub iudice.
All’udienza del 18 marzo 2024 la Procura depositava la revoca di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio emesso in data 09.06.2023 dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, nell’ambito del proc. pen. n. 1305/2019 R.G.GIP.
Sempre la Procura all’udienza del 1 luglio 2024 depositava documentazione relativa agli accertamenti reddituali-patrimoniali del B. e consistente in: certificazione dello stato di famiglia dell’imputato, dalla quale si desume la convivenza con la genitrice, la sig.ra G.G.; Certificazione Unica dell’anno 2022 e 2023 e relativa al B. e alla G..
Ancora, vi è in atti documentazione dell’Ufficio G.I.P. e consistente in: istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal B. in data 13.06.2022, pedissequa autocertificazione dello stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché Certificazione Unica dell’anno 2021.
Medesima documentazione veniva versata all’udienza del 7 ottobre 2024.
Questa, dunque, la piattaforma probatoria posta alla base del pronunciamento, che nel suo complesso indirizza verso una sentenza ampiamente assolutoria nei confronti dei giudicabili.
Per ciò concerne le prove dichiarative, ed in particolar modo il narrato offerto dal teste di P.G. escusso, il Luog. T.M., questa A.G. ritiene di uniformarsi al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ribadito da Cass. Sez. I 16 dicembre 1999 –
14 aprile 2000) in base al quale “se deve ritenersi esclusa la possibilità di recepire acriticamente una testimonianza senza un vaglio critico dell’attendibilità della stessa, svolto assumendo a riscontro tutti gli elementi della vicenda, la prova deve ritenersi sussistente e raggiunta quando la testimonianza risulti logicamente e armonicamente inserita nel contesto dell’intera vicenda”.
Applicando al caso di specie la esposta regola di giudizio, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di dubitare dell’attendibilità della testimonianza resa dal suindicato teste, attesa la sostanziale assenza di incongruenze o di altri vizi logici che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese.
Il militare ha indicato in dibattimento, con sufficiente precisione, gli atti di indagine compiuti e le evidenze raccolte ed il suo resoconto deve ritenersi genuino, considerando che la qualifica di pubblico ufficiale rivestita e la sicura mancanza di interesse privato all’esito del processo.
E tuttavia, proprio le informazioni veicolate dal predetto militare della G.d.F. in dibattimento indirizzano, senza dubbio alcuno, verso un pronunciamento assolutorio, dal momento che emergeva la circostanza che la domanda relativa al gratuito patrocinio era stata dal B. presentata nell’anno 2022, con redditi di riferimento relativi all’anno precedente, che, tuttavia, non erano stati oggetto di alcun accertamento.
Dello stesso tenore le risultanze documentali, che attestano l’insussistenza del fatto contestato.
Ricostruendo, dunque, la vicenda sub iudice, come emerge anche dalla documentazione e dalla memoria depositata dalla difesa, il B. aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 17.10.2022 ed il G.I.P., con Provv. del 23 novembre 2022 lo aveva ammesso al beneficio richiesto.
In seguito all’emissione del decreto che disponeva il giudizio del 17.01.2023 era stata depositata istanza di liquidazione datata 31.01.2023, con conseguente emissione, in data 03.02.2023, di decreto di liquidazione dei compensi a favore dell’Avv. M..
In data 19.05.2023 era pervenuta nella Cancelleria competente una nota dell’Agenzia delle Entrate nella quale si dava atto che i redditi dichiarati nell’istanza di ammissione (istanza del 2022 con indicazione dei redditi del 2021) risultavano corretti e che nell’annualità 2022 il reddito familiare risultava superiore al limite di legge per il mantenimento del beneficio. Alla luce di tanto, in data 09.06.2023, il G.I.P. aveva emanato provvedimento nel quale sosteneva erroneamente che il B. avesse omesso di comunicare la variazione, revocando, conseguentemente, i decreti di ammissione e di liquidazione, ed aveva trasmesso gli atti alla Procura.
Era stata, quindi, iscritta notizia di reato ed emesso decreto penale di condanna nei confronti del B., il quale veniva opposto, con instaurazione del presente giudizio.
E tuttavia, nel caso di specie i fatti contestati non sussistevano, dal momento che:
– Al momento dell’ informativa dell’Agenzia delle Entrate e del provvedimento di revoca e di trasmissione degli atti alla Procura, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2022 (scadenza al 30.09.2023, prorogata al lunedì successivo, ovvero il giorno 02.10.2023).
Pertanto, il beneficiario risultava nell’impossibilità di compiere una adeguata e valida autocertificazione.
– II reato de quo non era stato integrato nei suoi elementi essenziali.
L’art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002 sanziona “la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)”, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37; nel caso di specie veniva contestata la presunta omessa comunicazione delle variazioni reddituali di cui alla lettera d) dell’art. 79 del citato T.U. Spese di Giustizia.
Il suindicato articolo 79, al comma 1 lettera d) prescrive il seguente obbligo: “L’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Recentemente la Cassazione, che si è pronunciata sul tema, ha avuto modo di affermare che “integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio” (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 16 aprile – 15 maggio 2019, n. 20836).
Ne deriva che la falsità, commissiva od omissiva, di una dichiarazione di tal genere – riguardante, quindi, gli elementi reddituali del soggetto o le modifiche di essi intervenute nel tempo – integra la fattispecie delittuosa dell’art. 95.
Orbene, il B. aveva presentato istanza di ammissione in data 18.10.2022 (come risultante dallo stesso decreto di ammissione a firma del Giudice) e, pertanto, l’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei redditi scadeva soltanto in data 17.11.2023, come
previsto ex lege.
Emerge, dunque, ictu oculi, la totale insussistenza del fatto contestato in imputazione.
In difetto, dunque, di qualsivoglia elemento probatorio suffragante l’ipotesi accusatoria,
anche in minima parte, non può che negarsi il presupposto storico dell’accusa con la più
ampia formula assolutoria.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p.
assolve l’imputato B.A. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non
sussiste.
Conclusione
Così deciso in Potenza, il 7 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2024.

















































































