Si configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche in assenza del carattere monogamico del vincolo sentimentale.
Per il Tribunale di Firenze ( Trib. Firenze Sez. I, Sent., 15-05-2017 ) “la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi la insorgenza di vincoli affettivi, o aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. Di talché non è necessario né il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, né una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione tra vittima e reo, bensì, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà”.
FONTI
Massima redazionale, 2017 UTET/PLURIS , consultato il 29/06/2017
Testo della sentenza Trib. Firenze Sez. I, Sent., 15-05-2017 :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sez. I^ penale
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Agnese Di Girolamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
V.M., nato a E. il (…), elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Luca Bisori, del foro di Firenze, con studio in Firenze, Viale Matteotti n. 25
-libero, presente-
IMPUTATO
a)del delitto di cui all’art. 572 c.p. perché, al fine di imporre il proprio predominio sulla partner, e ciò sia durante la relazione sentimentale che poi, nel perseguitare la vittima dopo la interruzione del rapporto, imponendole lo stile di vita che lui riteneva più appropriato, convincendola a licenziarsi per seguirlo a Firenze, tenendo continue vessazioni fisiche e morali, e poi dopo il termine della relazione costringendola ad interminabili conversazioni con ogni mezzo di comunicazione telefonico e telematico, perseguitando il nuovo compagno della vittima (M.V.) finché questi, esasperato, non interrompeva la relazione sentimentale con la vittima, recandosi sotto casa della vittima e profferendo minacce ed ingiurie nei confronti della ragazza davanti ad ogni familiare e conoscente, pubblicando filmati su youtube, giungendo anche ad aggressioni fisiche con percosse e danneggiamenti, maltrattava S.S. persona con lui convivente.
In Firenze e altrove, dal 2009 al giugno 2011
b) del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. perchè, al fine di perseguitare la vittima affinché interrompesse la relazione amicale e sentimentale con S.S. (ex fidanzata del V.), compiva atti persecutori consistenti nel tempestare M.V. con numerosi sms, telefonate provenienti da numero anonimo, pubblicando fotografie che lo ritraevano sotto casa della vittima, instaurando contatti su “facebook” sotto falso nome (così da dare alla P.O. l’impressione di poter essere raggiungibile in qualsiasi momento), pubblicando su Youtube e sul silo http://www.notizie.me/mirenda2.avi un filmato a contenuto diffamatorio e con tag di persone vicine alla vittima (i cui link venivano inviati via @ a molti avvocati di Livorno) avente ad oggetto la pedofilia e associando a tali turpi atti i recapiti telefonici e l’indirizzo detta vittima), compiva atti persecutori nei confronti di M.V., in modo tale da cagionare un perdurante stato di ansia e paura tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria e della propria famiglia e tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.
In Livorno e altrove dal febbraio 2011 al giugno 2911
C) del delitto di cui all’art. 615-quater c.p. perché installando all’interno del computer portatile in uso a S.S. un keylogger, si introduceva abusivamente in detto sistema informatico al fine di acquisire informazioni riservate sulla vittima e sulle persone che la frequentavano.
In luogo imprecisato (comunque in Toscana) tra il 2009 e il 2011
D) del delitto di cui all’art. 494 c.p. perché, al fine di compiere atti persecutori nei confronti di M.V., mediante contatto sul social network facebook, si attribuiva le false generalità di “S.M.”, persona inesistente.
In luogo imprecisato, nel febbraio 2011
PARTE CIVILE:
M.V., nato a L. il (…), rappresentato e difeso dall’Avv. D.R. del foro di Livorno.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 16.1.2014 V.M. veniva rinviato a giudizio per i reati in epigrafe descritti. Superata senza questioni la fase preliminare, all’udienza del 14.5.2015 il giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
All’udienza del 13.6.2016, il P.M. chiedeva la modifica del capo di imputazione di cui alla lett. A), aggiungendo dopo le parole “nei/ confronti di M.V.” la seguente frase “in modo tale da cagionare un perdurante stato di ansia e paura tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria e della propria famiglia e tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita” e il giudice ne disponeva in questi termini l’integrazione.
All’esito dell’istruttoria, articolatasi con l’esame dei testimoni S.S., M.V., M.M.R., P.E., D.C.U., F.M. e P.L., B.E., V.N., con l’esame dell’imputato V.M. e con la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, queste ultime rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza.
L’esatta ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione è stata fornita, in primo luogo, dalla persona offesa S.S..
La teste ha riferito di aver conosciuto il V. nel novembre 2008 tramite la chat “Badoo” e di aver instaurato con lo stesso una relazione di tipo sentimentale verso la fine del mese di marzo 2009, quando aveva deciso di trasferirsi a vivere a casa sua a Firenze in Piazza Duomo, poiché l’uomo aveva appena superato un grave problema di salute e la compagna riteneva opportuno stargli più vicino. La convivenza con l’imputato si era protratta fino a fine luglio 2009, quando, a seguito di un pesante diverbio, la S. aveva lasciato la casa di Firenze per tornare a vivere dai propri genitori in Sardegna. La coppia, tuttavia, aveva ripreso a frequentarsi già nell’agosto 2009 e, nei primi giorni del mese di settembre, aveva deciso di prendere in affitto una casa in via F.. La convivenza era così ricominciata, per poi interrompersi nuovamente a dicembre 2009, quando la teste, a causa dello sfratto subito, aveva deciso di andare a vivere dal fratello a Gambassi Terme, per poi trasferirsi insieme ad altri coinquilini in via M. fino al gennaio 2011, momento in cui decideva di troncare definitivamente la relazione con l’imputato.
Secondo quanto riferito dalla teste S., il rapporto di coppia inizialmente era sereno. La donna era rimasta fortemente affascinata dal V., poiché lo stesso si presentava come un uomo di grande cultura, dotato di una dialettica molto forbita e di una brillante situazione economica. L’uomo le aveva fin da subito prospettato una grande carriera nel proprio studio professionale, raffigurandosi come uno stimato professionista, e le aveva parlato di un futuro matrimonio a Parigi per coronare la loro storia d’amore. Nel tempo, le aveva riferito numerosi particolari della sua vita passata: la sua nascita a Firenze, la sua infanzia nella famiglia di origini nobiliari, la sua vita agiata, costellata di grandi viaggi per l’Europa, il tempo trascorso con la nonna, donna raffinata e di grande cultura. La teste ha riferito tuttavia che, con il tempo, si era accorta che la maggior parte dei racconti dell’uomo erano menzogne. Aveva, infatti, scoperto che il V. era nato a Empoli, non aveva origini nobiliari e aveva studiato ragioneria presso le scuole superiori del paese natale. Di fronte alla scoperta di queste piccole bugie, l’uomo aveva fin da subito reagito in malo modo, accusando la compagna di non fidarsi di lui (“io avevo trovato il suo passaporto dove appunto indicava che lui era nato a Empoli e quindi gliene avevo chiesto conto, lui si era arrabbiato tantissimo e aveva alzato la voce, io ricordo che eravamo in macchina, quindi aveva tenuto una condotta di guida pericolosa, alzando la voce e alzando le mani, dicendomi che mi avrebbe lasciato perché non mi fidavo di lui”) e continuando a sostenere la propria versione dei fatti (“lui mi diceva che era un errore, che aveva due passaporti, per un errore gli era stato emesso questo passaporto con l’indicazione del luogo di nascita sbagliato … continuava a dire che era nato a Firenze, che aveva quel vissuto, quella famiglia, quel modo di vivere, una vita agiata. Si era dipinto assolutamente come non era”). Le menzogne, tuttavia, non si erano limitate a delle piccole contraddizioni sul proprio vissuto: il compagno le aveva raccontato che la casa di Firenze era di sua proprietà e che a volte ospitava un amico che si era lasciato con la moglie per mera cortesia, successivamente, invece, si era scoperto che l’uomo era in realtà il coinquilino con cui il V. divideva l’affitto dell’appartamento, tanto che, quando il primo decideva di lasciare la casa in Piazza Duomo, la coppia era costretta a trovarsi un nuovo alloggio in via F.. Un’altra bugia le era poi stata raccontata in occasione della sottoscrizione da parte della S. di alcune quote della società “Sviluppo e Territorio”: nel maggio 2009, il V. aveva chiesto alla compagna di farle da fiduciaria per l’acquisto di alcune quote di questa società, che era partecipata dalla B.C. Terme, che, a detta dell’uomo, all’epoca si stava per fondere con altre banche di credito cooperativo per dare vita alla Banca “C.” e voleva dunque vendere le proprie quote. La donna si era così recata dal notaio insieme al V. e a E.S., amica del compagno, per intestarsi fittiziamente le predette partecipazioni. La società era una s.a.s. e la donna aveva acquisito il ruolo di socio accomandante senza versare alcunché. Al momento della firma, fidandosi ciecamente del compagno, la teste ha riferito di non aver preso nemmeno visione degli atti da lei sottoscritti. Solo successivamente aveva scoperto che la società era gravata da ingenti debiti e che l’imputato non si era intestato le quote direttamente, poiché era fortemente indebitato con Equitalia ed in costante pericolo di esecuzione forzata. Nel novembre 2009 aveva poi ceduto le quote ad una società con sede all’estero (a detta della teste sempre riconducibile al V.) e nell’estate del 2010 per tale vendita erano stati accreditati sul suo conto 23.500 Euro, con quattro diversi assegni. Tali disponibilità tuttavia, secondo quanto riferito dalla S., erano state gestite dal V., il quale in quel periodo faceva spesso transitare delle somme sul suo conto corrente.
Secondo quanto riferito dalla teste, la relazione con il V., oltre che costellata di bugie e conseguenti litigi, aveva anche portato la donna ad isolarsi dal resto del mondo e a dipendere dal nuovo compagno, sia psicologicamente che economicamente. Il V., fin dall’aprile 2009, le aveva invero prospettato una brillante carriera nel proprio studio di consulenza aziendale, convincendola a lasciare il proprio impiego come praticante avvocato nello studio legale di Monteriggioni, dove lavorava all’epoca. La S. ha riferito di essersi lasciata convincere a cambiare lavoro, sia per la distanza tra Firenze e Monteriggioni, sia perché la prospettiva di carriera nello studio del V. era all’epoca molto allettante. Tale carriera però non era mai decollata: la teste si era sempre limitata ad accompagnare il V. nei suoi numerosi viaggi di lavoro in Toscana, attendendolo spesso in macchina da sola, senza mai occuparsi di alcun’altra attività, se non la redazione sporadica di qualche atto. Fin dagli inizi, dunque, la donna era divenuta economicamente dipendente dal compagno, il quale si occupava di tutte le spese della vita quotidiana (“io stavo sempre con lui e quindi non avevo grandi necessità di disporre di somme di denaro … provvedeva lui a pagare la cena, a pagare il pranzo, qualche volta mi aveva dato una piccola somma che io avevo impiegato per acquistare delle scarpe, che peraltro non gli erano piaciute e quindi mi aveva detto che erano delle scarpe da maiala e quindi io non le avevo più indossate”) e aveva cominciato a passare la maggior parte del proprio tempo in sua esclusiva compagnia. Nei pochi momenti liberi che la S. riusciva a ritagliarsi, l’imputato era solito ricoprirla di telefonate e messaggi, spesso dal contenuto ingiurioso, tramite i quali il V. non perdeva occasione di ricordare alla donna la sua condizione di mantenuta e la sua conseguente irriconoscenza. L’imputato pretendeva inoltre di avere libero accesso al cellulare della S. e al suo computer e le impediva di sentirsi con le amiche e di avere contatti con i propri familiari. Nelle poche occasioni di contatto, la teste si era confidata con amici e parenti, raccontando della difficile situazione che stava vivendo con l’imputato. Le aggressioni verbali, invero, secondo quanto raccontato in udienza, erano praticamente quotidiane: “mi dava della mantenuta, mi diceva che ero una maiala, mi diceva che ero un’ingrata”.
Inizialmente i litigi erano derivati per lo più dalle scoperte che la donna aveva fatto sul conto del compagno, successivamente però, dal luglio 2009, il V. aveva iniziato ad accusare la compagna del proprio malessere, della propria depressione e la teste ha riferito di aver convissuto a lungo con un forte senso di colpa. Proprio il 4 luglio di quell’anno, invero, l’assoluta dipendenza dal compagno, l’isolamento forzato e i continui litigi per le bugie di lui avevano portato la donna, in momento di grande sconforto, a tagliarsi i capelli da sola e ad allontanarsi di casa di notte per recarsi all’ospedale. Come raccontato in udienza, quella notte era uscita di casa con il solo scopo di allontanarsi dal V. e dal senso di oppressione che ormai la soffocava (“io esco di casa di notte e non avevo ben chiaro dove volessi andare … esco di casa e volevo andare via, volevo allontanarmi da M. e per cui esco di casa e mi rendo conto che ero in uno stato psicologico assurdo. Quindi non so per quale ragione sono andata, ho trovato la forza di andare all’ospedale, al pronto soccorso, dove mi hanno ricoverato nel reparto di psichiatria … l’unico gesto è stato questo di tagliarmi i capelli, perché lui comunque mi faceva sentire, l’ho accennato prima, io avevo acquistato, non avevo disponibilità economiche, avevo acquistato queste scarpe e lui mi aveva detto che io ero, che erano delle scarpe da maiala, perché erano dei sandali R., e mi faceva osservazioni su come ero vestita, quindi cioè nella mia logica c’era questo volersi annientare fisicamente e tagliare quindi i capelli che potevano essere comunque un qualcosa legato alla femminilità”). In quell’occasione, presso il PS dell’Ospedale di S.M. Nuova, le veniva diagnosticato un forte stato d’ansia, risultando dal referto che “la ragazza si presenta al dea molto preoccupata, è angosciata, ma lucida con forti preoccupazioni e perplessità, chiede un tranquillante e riferisce di essere uscita di casa dopo essersi tagliata i capelli da sola con pensieri autolesionistici”. Il V., appena scoperta la sua fuga, si era recato in ospedale e dopo numerose insistenze aveva convinto i medici a lasciarla venire a casa. Una volta rientrati, tuttavia, l’imputato, forse comprendendo che la compagna si stava per emancipare dal suo giogo, aveva cominciato a minacciare il suicidio e ad esercitare pressioni psicologiche sulla S. al fine di impedirle di lasciarlo.
Dopo tale evento, M., fratello della teste, appresa la notizia del ricovero, le aveva chiesto un appuntamento per vedersi, e l’imputato si era nuovamente arrabbiato con la compagna per aver accettato la proposta, senza richiedere la sua presenza. In occasione della visita del fratello, la S. aveva incontrato anche due sue care amiche, M.R.D.M. e D.A., le quali, preoccupate della sua condizione, le avevano consigliato di lasciare l’uomo e trasferirsi a Gambassi Terme. Il fratello, inoltre, in quell’occasione le aveva riferito di aver appreso alcune notizie sul conto del V. non certamente rassicuranti: secondo quanto scoperto, l’uomo era un truffatore di professione, dedito ad attività illecite, con precedenti giudiziari. Nonostante la rivelazione di tali fatti, la teste ha riferito di non aver trovato la forza di lasciare l’imputato e di aver preferito anche in quell’occasione cercare un chiarimento con il compagno. Il V. si era però molto alterato per quelle che lui riteneva essere accuse infondate e aveva minacciato di cacciarla di casa e di denunciare il fratello, il quale, a detta dell’imputato, si era anche presentato sotto casa per minacciarlo.
Nei giorni successivi al ricovero in psichiatria, la teste ha ricordato di aver incontrato M.M., socio in affari del V., e di aver appreso ulteriori notizie negative sul conto del fidanzato. Il M., invero, le aveva riferito che il compagno era stato condannato per abuso di professione per aver esercitato senza titolo l’attività di commercialista. All’ennesima richiesta di spiegazioni da parte della S., il 9 luglio 2009, l’imputato aveva cominciato ad insultarla e ad alzare le mani, prendendola per i capelli, colpendola al torace, al viso, alle gambe e alle braccia, trascinandola per terra e minacciando di morte i suoi cani, i quali all’epoca dei fatti vivevano ancora presso la casa dell’ex fidanzato E.P.. A quel punto, il V. aveva chiamato il 113, annunciando che l’avrebbe uccisa. Dopo l’intervento della volante, la donna era stata costretta a recarsi in ospedale, dove le veniva rilevata la presenza di “multiple ecchimosi agli arti superiori e all’arto inferiore sinistro” e le veniva diagnosticata una “depressione reattiva”. Spaventata dal grave episodio di violenza, la teste ha riferito di essersi decisa a lasciare la casa dell’uomo per recarsi dal fratello a Gambassi Terme e poi rientrare in Sardegna a casa dei genitori. In occasione del soggiorno a Gambassi Terme, era poi venuta a sapere che il V. aveva tentato di suicidarsi utilizzando i medicinali che le erano stati forniti una volta dimessa dal reparto di psichiatria. Subito dopo la lite, infatti, l’imputato aveva contattato la donna per dirle che senza di lei non poteva vivere e che si sarebbe suicidato se l’avesse lasciato. Con il consenso della S., l’aveva così raggiunta in Sardegna, dove la coppia aveva superato il litigio e aveva deciso di continuare un percorso insieme (“lui mi raggiunge lì, passiamo alcuni giorni insieme e mi fa una serie di promesse, si fa perdonare per quello che io avevo subito in quei mesi e decidiamo di riprendere la relazione”). La ripresa della convivenza, nel settembre 2009, era stata tuttavia caratterizzata dagli stessi comportamenti già presenti in precedenza: le discussioni continuavano ad essere frequenti, le aggressioni verbali e fisiche erano ricominciate con una certa cadenza e il V. continuava a mal sopportare i contatti della compagna con le amiche o con il fratello. Sul piano economico, una volta rientrati a Firenze, dovendo lasciare la casa di Piazza Duomo, l’imputato aveva persuaso la S. ad intestarsi il contratto di affitto del nuovo appartamento in via F., promettendo di occuparsi delle spese. Le difficoltà economiche in cui era incorso, però, non avevano permesso alla coppia di pagare il canone, per questo era stato loro intimato lo sfratto e la teste, a fine novembre 2009, si era decisa di cercare un nuovo lavoro, trovando un impiego presso lo studio legale dell’avvocato Tartagli a Firenze.
In quel periodo, l’imputato era molto depresso, minacciava spesso il suicidio, tanto che in data 17 novembre 2009 si era allontanato da casa inviando un messaggio di addio alla compagna, da cui si potevano presumere le sue intenzioni di farla finita. La S., preoccupata, aveva allora sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri ed era andata insieme a loro a controllare nella casa di Piazza Duomo, che ancora si trovava nella disponibilità dell’imputato. Giunti sul posto, avevano trovato una corda appesa a cappio, oltre ai suoi effetti personali (documenti, cellulare, portafoglio), ma dell’uomo nessuna traccia. Alcuni giorni dopo, tramite un numero anonimo, il V. aveva contattato la compagna e lei aveva scoperto che si trovava ad Assisi, presso il Residence “D.P.”, dove aveva già scritto una lettera da inviarle prima di uccidersi. Una volta raggiuntolo, la teste ha riferito di aver dovuto pagare il conto dell’alloggio e di averlo poi convinto a tornare a casa, dove la situazione era ripresa con le medesime dinamiche fatte di frequenti litigi, alternati a momenti di depressione del compagno. A causa dello sfratto, la coppia si era divisa momentaneamente: la S. si era trasferita dal fratello, mentre il V. aveva preso alloggio in un B&B (“alcune volte vado anche a trovalo in questo B&B, lui è disperato, perché comunque sta attraversando questo periodo dove gli è venuto meno tutto il suo lavoro, tutte le sue capacità economiche e non può far fronte a niente. Parallelamente lui pretende che io stia con lui e che sia presente, che condivida con lui questo momento, ma io in realtà non ne potevo più, ero al culmine della sopportazione”). Verso metà dicembre, tuttavia, l’imputato, chiedendo un prestito ad alcuni amici, era riuscito a reperire un nuovo appartamento in via P., vicino al posto di lavoro della S., ed aveva convinto la donna a tornare a convivere con lui. Anche in quell’occasione, erano sorte numerose discussioni, poiché l’imputato aveva acquistato i mobili per la casa nuova senza pagarli, costringendo la S. a saldare il conto al posto suo. Dopo aver trascorso il capodanno insieme, nel gennaio 2010, la teste ha raccontato di aver deciso di abbandonare la casa del compagno all’esito dell’ennesimo litigio in cui il V. aveva usato violenza nei suoi confronti, tirandola per i capelli e facendola sbattere a terra con forza. Non volendo farsi refertare in ospedale, si era recata a casa dell’ex fidanzato E.P. e della di lui madre a Bergamo, i quali avevano visto i segni della violenza subita.
La relazione con l’imputato, nonostante questi numerosi episodi di violenza, era proseguita, poiché, come ammesso dalla teste stessa, la donna si faceva ogni volta convincere a perdonare il V., credendo alle sue promesse (“lui comunque mi riavvicina sempre con le solite promesse, mettendomi davanti il fatto che lui stava male e soffriva, che aveva intenzione di togliersi la vita e di porre fine alla sua esistenza, che lui non poteva fare a meno di me, quasi fossi indispensabile per lui”), era tuttavia cessata la convivenza, poiché la S. aveva deciso di prendere una casa in affitto con altre persone, in via M. a Firenze. Per tutto il 2010, la storia era dunque proseguita senza convivenza costante, alternando momenti di dolcezza e di pentimento da parte del V., a momenti di forte scontro, caratterizzati anche da violenza fisica nei confronti della S. (“ci sono stati vari episodi sempre nella primavera del 2010, che sfociavano nelle spinte, colpi e prese per i capelli … litigi dove lui mi aggrediva fisicamente e quindi mi dava dei colpi e mi dava degli schiaffi, mi ingiuriava e mi diceva spesso e volentieri che ero una maiala, che lui faceva tutto per me, che io non gli ero riconoscente … ho fatto tantissimi tentativi di staccarmi da lui, ho cambiato telefono tre o quattro volte, ho fatto vari tentativi in cui prendevo coscienza che dovevo interrompere questa relazione e che questa relazione era malsana, che questa relazione era patologica, che io stavo male, che avevo perso, mi ero allontanata da me stessa e allo specchio mi facevo schifo”). Nello stesso anno, l’imputato aveva regalato alla teste un computer portatile. Utilizzandolo per le proprie attività personali, la S. si era resa conto che qualcun altro aveva accesso alla sua email, poiché risultavano continui accessi a lei non attribuibili, finché non era stata persino modificata la password impedendole di utilizzare la casella di posta. Chiedendo spiegazioni al V. per tali circostanze, l’imputato le aveva riferito di aver installato un keylogger sul computer, il quale gli consentiva di visionare tutte le parole digitate sulla tastiera dall’utente. Per tale motivo, la S., allarmata dalle continue ingerenze del compagno, aveva deciso di tornare ad utilizzare il suo vecchio pc, portandolo prima da un informatico per accertarsi che non fosse stato anch’esso manipolato.
Secondo quanto riferito dalla teste, la relazione con l’imputato era definitivamente terminata il 29 gennaio 2011, quando la donna, dopo aver conosciuto M.V., si era decisa a lasciare il V., comunicandogli la sua decisione tramite e-mail (“gli invio una e-mail dove io ero completamente confusa. L’unica cosa che sentivo era che volevo interrompere questo rapporto e non riuscivo a farlo. Quindi gli invio una e-mail, dove gli dico che voglio chiudere il rapporto e sono anche disposta a prendermi tutte le colpe … mi sentivo profondamente infelice, vivevo un’esistenza che non era un’esistenza, non avevo rapporti con nessuno, non avevo rapporti con i miei amici e i miei rapporti con la famiglia erano compromessi”). Per chiudere ogni rapporto con l’ex fidanzato, il quale non aveva accettato la fine della loro relazione, nel marzo 2011, la S. aveva poi deciso di cancellare il proprio account di Facebook, di cambiare numero di telefono e di allontanarsi da Firenze, nonostante avesse appena iniziato una storia con il M.. La donna si era così definitivamente trasferita in Sardegna dai genitori, senza più tornare in Toscana, se non per il compleanno del nuovo compagno e l’esame di abilitazione alla professione forense di entrambi.
Il V., tuttavia, venuto a conoscenza della nuova relazione della S. tramite il comune amico F.R., aveva cominciato ad interferire nel nuovo rapporto, causandone il naufragio nel dicembre 2011. La teste ha riferito di aver scoperto che l’imputato aveva creato un profilo falso utilizzando il suo nome per contattare gli amici comuni e avere notizie su di lei, inoltre ha raccontato che il M. era stato contattato su Facebook da una tale S.M., il cui profilo, poco tempo dopo, risultava a nome di V.M.. I contatti tra il V. e il nuovo compagno erano diventati più frequenti nel marzo 2011: in occasione di un loro incontro, il M. le aveva fatto vedere messaggi ed e-mail ricevuti dall’imputato, nei quali, con toni minacciosi, gli riferiva che la S. aveva lasciato molte cose in sospeso con lui e lo invitava ad entrare nell’area privata di un sito internet per avere maggiori informazioni sulla donna. Nei messaggi venivano proferite anche minacce di morte (peraltro poi confermate dal fatto che il V. stesso, parlando con la teste, le aveva raccontato di essersi recato a marzo a Livorno con l’intento di prendere un’arma per ammazzare il M.). Le molestie non si erano limitate a semplici messaggi o email, poiché il V. si era persino recato a Livorno e aveva lasciato nella cassetta della posta del padre del M. una carta prepagata intestata alla S., dimostrando così ad entrambi di conoscere il luogo esatto di residenza dei genitori del nuovo compagno della donna. Nel medesimo periodo, l’imputato aveva inoltre inviato continue e-mail sulla casella di posta della S., essendo l’unico canale di comunicazione che gli era rimasto con lei.
Al fine di far cessare le molestie nei confronti del nuovo fidanzato, la teste ha riferito di essersi convinta a riprendere i contatti con il V.. Nonostante i suoi comportamenti e l’inizio di una nuova relazione, aveva ritenuto non opportuno sporgere denuncia, credendo di poterlo da sola convincere a lasciarli in pace. Così nel giugno 2011, dopo aver ripreso i contatti con l’imputato, aveva acconsentito a che lui la raggiungesse in Sardegna per chiarire una volta per tutte (“io continuavo a credergli, lui mi scriveva delle mail dove mi diceva che aveva un tumore all’intestino, aveva fatto degli accertamenti, mi diceva che stava per morire, io mi sentivo in uno stato di confusione assoluta. Vedevo come unica via quella di cercare, come avevo sempre fatto peraltro, di parlare con lui e di tenerlo calmo, di rabbonirlo, di indurlo a riflettere, di fargli capire … però questo ulteriore tentativo non ha avuto l’esito sperato … tant’è che scrive a V. di avermi incontrata, circostanza che io gli avevo tenuto nascosta e lì ne nasce un ulteriore distacco tra me e V.”). Fallito l’ennesimo tentativo di accordo, la teste ha riferito di aver chiamato il V. per esternarle tutta la propria rabbia per aver detto al M. del loro incontro. In tale occasione, l’imputato le aveva però detto di aver in mente un modo per vendicarsi dell’uomo e le aveva inoltrato il link di un video da lui confezionato nel quale appariva la foto del M. e alcune scritte in cui lo si accusava di essere un pedofilo. La teste ha raccontato di aver inizialmente preso poco sul serio tale intenzione e di non aver voluto avvertire il compagno immediatamente, poiché non voleva metterlo a conoscenza del fatto che fosse ancora in contatto con il V.. Pochi giorni dopo, tuttavia, aveva scoperto che il medesimo video era stato postato su Youtube con l’account “deboracini” e sul sito web “www.notizie.me/mirenda2-avi/” ed inviato via e-mail dall’account deboracini70@libero.it ad alcuni noti avvocati livornesi, colleghi del M.. A seguito della pubblicazione del video, accortosi probabilmente della gravità del danno provocato, l’imputato aveva iniziato a tempestare di chiamate la donna per cercare di capire se il M. avesse intenzione di denunciarlo e per minacciarla di non sporgere alcuna denuncia, altrimenti avrebbe coinvolto anche lei nella vicenda. Il 14 giugno, la S., con l’intenzione di vedere il M. per tranquillizzarlo, decideva di andare a Livorno e comunicava questa sua scelta al V., il quale le chiedeva da giorni di incontrarsi, minacciando di raggiungerla in Sardegna. L’imputato, infatti, le aveva chiesto di poter prendere il suo computer, evidentemente con l’intento di cancellare le tracce del video da lui inviato alla ex compagna. Giunta in aeroporto, la teste aveva trovato l’imputato ad attenderla e, in uno stato che lei stessa ha definito di forte confusione, aveva accettato di consegnargli il computer e lo aveva poi distrutto, gettandolo a terra e poi buttandolo in un cestino, temendo di poter essere coinvolta nella vicenda (“in quel frangente il suo argomento è stato che mi minacciava, mi diceva ‘ci sei dentro anche tu in questa vicenda, perché tu l’hai visto, perché comunque avresti potuto fare qualcosa, quindi sei mia complice ed io ti porterò dentro a fondo in questa vicenda, insieme a me; se mi denuncerai, lo dirò a V.’ … quindi voleva assolutamente che io distruggessi il computer o comunque glielo consegnassi, voleva che lo informassi di quelle che erano le intenzioni di V. … io rabbrividivo, ero veramente convinta che lui avrebbe distrutto la mia esistenza, perché M. era capace di tutto, lui era capace veramente di tutto, veramente di far credere che Cristo era morto dal freddo, quindi avevo il terrore di entrare in qualcosa dove non c’entravo niente”). Arrivata a casa del fidanzato, non gli aveva riferito nulla di quanto accaduto con il V., nonostante il M. avesse chiesto spiegazioni circa i graffi alle braccia e perché risultasse molto scossa. Il giorno successivo, come d’accordo con l’imputato, l’aveva chiamato per aggiornarlo sulle intenzioni del M. e l’aveva incontrato, facendosi portare in macchina da Livorno a Castelfiorentino, dove doveva vedersi con il fratello. In tale occasione, il V. le aveva consegnato un nuovo portatile da utilizzare per tenersi in contatto. Quello stesso pomeriggio, arrivata a casa del fratello, aveva definitamente realizzato di dover porre fine al loro malsano rapporto e si era decisa a denunciarlo. Prima di farlo, aveva chiamato il V. per avvertirlo della propria decisione e l’uomo aveva cominciato ad insultarla e a minacciarla, non riuscendo tuttavia a dissuaderla dal proprio intento. Tanto che in data 16.6.2011 aveva presentato la querela che ha poi dato avvio a questo procedimento.
Le dettagliate dichiarazioni della teste S.S. hanno trovato riscontro nel racconto fornito dalla parte civile M.V., il quale ha confermato di aver conosciuto la donna nell’inverno del 2010 e di aver iniziato una relazione con la stessa nel febbraio 2011, nel corso della quale si era trovato costretto a subire numerosi atti di molestia da parte dell’ex fidanzato della S., V.M..
Il M. ha raccontato di aver saputo fin da subito che il rapporto tra la S. e il V. era stato particolarmente burrascoso e che la donna per molto tempo era stata incapace di staccarsi da lui (“si erano lasciati e ripresi, lei aveva provato a venir via ma quello che mi diceva sempre è che il V. aveva una capacità, come dire -ora adopero un termine sbagliato, però per farmi intendere – la plagiava, la convinceva di determinate cose, le raccontava fatti non veri ma evidentemente verosimili … e lei ci era caduta in questa cosa qui”), tuttavia la compagna non gli aveva mai riferito particolari dettagli sulla precedente relazione, né lui ne aveva mai chiesti. Nel corso della loro storia, però era poi venuto a conoscenza di tutta una serie di dettagli sull’imputato, che gli avevano permesso di meglio comprendere che tipo di soggetto fosse. In particolare, il M. ha riferito che un primo episodio molto singolare era avvenuto nel febbraio 2011, quando era stato contattato tramite Facebook da una tale S.M., la quale, con la scusa di voler conoscere tutti i M. del mondo per scoprire eventuali parentele, lo aveva più volte contattato per invitarlo ad uscire. Il teste inizialmente non aveva dato peso a tali conversazioni, finché, il mese successivo, riguardando il profilo della presunta S.M., si era reso conto che il nome dell’utente era divenuto V.M.. Parlandone con la compagna, aveva allora scoperto che la relazione tra i due era finita in malo modo e che il V. era probabilmente intenzionato a vendicarsi, utilizzando anche le sue grandi doti nel campo informatico. Inizialmente, a detta del teste, tale rivelazione non aveva destato in lui particolare preoccupazione, ritenendo questi fatti delle normali scaramucce tra ex fidanzati. Successivamente, però, la situazione era diventata più preoccupante: la S., verso i primi di marzo, aveva deciso di trasferirsi in Sardegna per preparare con più serenità l’orale dell’esame di avvocato e aveva confessato al nuovo compagno che il V. la tempestava di messaggi, chiamate e e-mail, presentandosi spesso sotto casa sua, impedendole di concentrarsi. Il M., allarmato da tali comportamenti, aveva consigliato alla fidanzata di sporgere denuncia e aveva approvato la scelta della stessa di cambiare utenza telefonica e chiudere il profilo Facebook per rendersi irreperibile dall’imputato. Tale scelta, tuttavia, aveva spinto il V. ad utilizzare il M. per fare da tramite con la S.. Non avendo più modo di contattare la donna (se non via email, dove invero inviava numerosi messaggi oggi giorno), l’imputato, dopo aver raccolto informazioni su di lui tramite un amico in comune con la S., aveva iniziato ad inviare messaggi e email al teste e a chiamarlo, lasciandogli in segreteria numerosi messaggi vocali. Inizialmente, tali messaggi avevano un contenuto pacato, l’imputato semplicemente chiedeva al M. di metterlo in contatto con la donna. Il giorno 20 marzo, tuttavia, il teste ha riferito di aver ricevuto così tante chiamate, rimaste senza risposta, da aver deciso di staccare il telefono. Alla riaccensione aveva trovato numerosi messaggi nella segreteria telefonica provenienti dall’utenza (…), nei quali il V. lo ingiuriava e lo minacciava (“mi diceva ‘sei un coglione, ti spacco la faccia; rispondi coglione, ti vengo a cercare*). L’imputato, nel medesimo periodo, l’aveva anche contattato via email, chiedendogli di visionare alcuni link, asseritamente contenenti notizie sulla S.. Il M., preavvertito dalla fidanzata delle abilità informatiche dell’imputato, non aveva mai aperto alcun collegamento, ma, di fronte a tali insistenti molestie, aveva contattato la S. per avvertirla della situazione. La donna, a quel punto, l’aveva messo in guardia circa la pericolosità dell’imputato e gli aveva riferito di aver saputo direttamente dal V. che quest’ultimo si stava dirigendo a Livorno per acquistare una pistola ed ucciderlo. In quello stesso periodo, sul profilo Facebook del V., era stata postata una fotografia che lo ritraeva davanti a casa del teste in via M. a L.. Nei giorni precedenti, inoltre, il M. aveva ritrovato nella cassetta della posta del padre una carta di credito K2 intestata alla S. che il V. stesso aveva riferito di aver lasciato lì per restituirla alla donna, dimostrando così di conoscere anche l’indirizzo di casa della famiglia del teste. Tale situazione aveva creato un forte stato di paura nel M. tanto da spingerlo a tornare a vivere a casa dei genitori per salvaguardare la loro sicurezza e ad evitare di uscire da solo per paura di essere aggredito, tuttavia non si era deciso a sporgere denuncia poiché la S. l’aveva pregato di non peggiorare la situazione e gli aveva promesso di parlare al V. per farlo smettere. Nello stesso periodo, nell’aprile 2011, il V. aveva iniziato ad inviargli messaggi in cui sosteneva di essere venuto a conoscenza di una gravidanza della S. e riteneva di essere il padre del bambino, in quel frangente non aveva perso occasione per minacciare il M., dicendo che se fosse stato suo il bambino, sarebbe stato costretto ad uccidersi e tutto sarebbe finito in un bagno di sangue. A detta del teste, la diffusione di tale falsa notizia era stata proprio un’idea della donna, la quale si era convinta (evidentemente sbagliandosi in maniera clamorosa) che di fronte a tale notizia il V. si sarebbe placato. Il culmine della vicenda era però stato raggiungo il 13 giugno 2011, quando il M., trovandosi in Tribunale per lavoro, era stato contattato dalla collega e amica I.A., la quale gli aveva riferito di aver ricevuto un’email indirizzata anche ad altri avvocati e all’ordine degli avvocati di Livorno, contenente un video a lui riferito e proveniente da tale D.C. (nome verosimilmente derivante dalla combinazione tra il nome di F.C., ex fidanzata del M., e quello di D.F., migliore amica dell’uomo). Recatosi dall’amica, aveva preso visione del filmato su Youtube, il quale, utilizzando la sua foto profilo di Facebook, riportava notizie false sul suo conto, accusandolo di essere un pedofilo e indicando tutti i suoi recapiti e il suo indirizzo di casa. Sotto il filmato erano riportati diversi tag, tra i quali spiccavano i nomi di F.C., ex fidanzata del teste, e D.R., amico del M., oltre ad un commento dell’utente “federicarossi” (combinazione dei due nomi precedenti), la quale affermava che la notizia era verosimile, essendo la madre del teste a sua volta indagata per altri fatti. A causa dell’estrema diffusione del video, il M. ha riferito di essersi trovato costretto a non uscire di casa per la vergogna e a dover dare spiegazioni all’Ordine degli Avvocati circa le origini e i contenuti di tali accuse. Sospettando il coinvolgimento dell’imputato, il M. aveva deciso di confrontarsi con la fidanzata, la quale, inizialmente, aveva però riferito di non saperne nulla e aveva tentato di dissuaderlo dallo sporgere denuncia. Subito dopo, lo aveva contattato telefonicamente il V., il quale, dopo essersi presentato, lo aveva minacciato di non sporgere denuncia, dichiarandosi innocente. A quel punto, il teste ha riferito di aver di nuovo contattato la S., avendo intuito che la stessa doveva aver riferito all’imputato le sue intenzioni, e la donna, messa alle strette, aveva ammesso di essere a conoscenza della colpevolezza del V. e di aver visionato in precedenza il video, proprio perché inviatole dall’ex compagno. I due avevano allora concordato di vedersi a Livorno per sporgere insieme denuncia e per chiarire di persona, ritenendo di non poter comunicare tramite email o messaggi senza essere intercettati dal V.. Il giorno successivo, il 14 giugno, la donna si era così presentata a casa del teste a Livorno e in quell’occasione il M. ha riferito di aver notato dei graffi sulle mani e sul collo della compagna, la quale tuttavia non aveva voluto fornire alcuna spiegazione in merito. Il racconto dell’intera vicenda era tuttavia emerso in sede di denuncia, nei giorni successivi, quando la S. si era decisa a raccontare tutti i fatti che avevano coinvolto lei e il V., compreso il loro incontro del 14 giugno, quando l’imputato l’aveva convinta a distruggere il proprio computer. A seguito della denuncia, le condotte moleste del V. erano definitivamente cessate.
In relazione al proprio stato d’animo a seguito degli eventi narrati, il M. ha riferito di aver iniziato a soffrire di forti attacchi di panico e di aver intrapreso un percorso di analisi con il dott. Lucarelli, per superare il grande trauma e per tornare ad una vita normale. Ha raccontato di non essere uscito di casa per molto tempo, per il timore che qualcuno, credendo alle parole del video, potesse aggredirlo. Inoltre ha riferito di essere stato costretto a relazionare l’intera vicenda al Consiglio dell’Ordine, dovendo tutt’oggi aggiornarli circa gli esiti del presente procedimento.
Ulteriori conferme della vicenda sono state fornite dai testi D.M.M.R., amica della S., e F.E., ex fidanzato della S..
In particolare, la teste D.M. ha riferito che, essendo molto amica della vittima, aveva subito avvertito un cambiamento nella donna quando la stessa aveva cominciato a convivere con il V.. Ha ricordato, infatti, che proprio in concomitanza con l’inizio di tale convivenza, la S. aveva smesso di rispondere alle sue chiamate ed era diventato praticamente impossibile contattarla o vederla. A detta della teste, nemmeno i familiari riuscivano ad avere contatti frequenti con lei. La S. stessa le aveva riferito di non poter parlare al telefono in presenza dell’imputato e di non poter prendere l’auto da sola, poiché il V. le impediva di farlo. In un’occasione, le aveva riferito di aver trovato due passaporti apparentemente appartenenti al compagno, ma riportanti date di nascita e luoghi di nascita diversi, e di aver scoperto un secondo cellulare del V., sulla cui rubrica erano contenuti numerosi numeri di escort, preoccupandosi molto di tali stranezze. L’amica le aveva inoltre confidato di avere paura del compagno e di essere preoccupata per la propria incolumità e per quella di amici e familiari, poiché in alcune occasioni l’uomo aveva usato violenza nei suoi confronti e non perdeva occasione di minacciare lei e i familiari. Secondo la teste, la donna in quel periodo sembrava poco lucida, “come fosse stordita da qualcosa”. Con particolare riferimento all’utilizzo del computer, la S. le aveva spesso raccontato di non riuscire a ricevere mail, in quanto, una volta spedite, non le trovava nella casella in arrivo. Le aveva infine riferito della diffusione del video relativo al M., che, per quanto detto dalla S., era presumibilmente riconducibile al V..
Ancor più significative sono state le parole del teste P., il quale ha raccontato di aver visto e sentito alcune volte la S., nel corso della sua relazione con il V., la quale gli era apparsa molto cambiata rispetto al passato e le aveva confessato più volte di essere vittima di violenza. In occasione dei loro incontri, il teste era rimasto particolarmente colpito dalle condizioni della ex fidanzata “non l’avevo mai vista in quel modo, cioè l’ho vista deperita, cambiata proprio psicologicamente, cambiata, non era la S. che conoscevo io. … prima era sicura di sé, ragionava con il suo cervello, aveva un suo modo di pensare e di dialogare, cosa che lei da quando si mise con questa persona non aveva più. Aveva paura addirittura di parlarmi con il suo telefono vicino, perché aveva paura che la ascoltassero con il telefono spento. Lo smontava il telefono da come era, era psicologicamente disturbata”. Ha inoltre ricordato che in alcune occasioni la S. si era presentata sul suo luogo di lavoro, il Bristol Hotel, per chiedergli di farle la spesa, poiché rimasta priva di denaro. A detta del teste, il V. “la voleva ghettizzare” e aveva cercato in tutti i modi di impedire alla donna di mantenere dei rapporti con amici e parenti. Un episodio particolarmente rilevante ricordato dal P. era avvenuto in occasione di un litigio tra la S. e il V.: dopo essere stata picchiata dall’imputato, la donna aveva contattato il teste e gli aveva detto che l’avrebbe raggiunto a Bergamo, poiché il compagno l’aveva appena picchiata, tirandole i capelli, gettandola a terra e prendendola a calci. Una volta arrivata, il P. si era reso conto che portava sul corpo numerosi segni delle violenze subite (segni che erano stati visti anche da sua madre) e ha riferito che “sembrava come se fosse un barbone si vedeva che non era lei … veniva praticamente plagiata da messaggi che riceveva tutti i giorni, messaggi dove lui la chiamava vigliacca, gliene diceva di tutti i colori … era come se fosse drogata”.
Un episodio simile era avvenuto anche in precedenza, quando il P., a seguito di una richiesta di aiuto della ex fidanzata, era andato a prenderla, trovandola in un cortile da sola e scoprendo dalla stessa che era appena stata picchiata e cacciata di casa dall’imputato. Quella medesima sera, l’imputato aveva contattato telefonicamente la donna e aveva cominciato ad insultarla. Il P. era intervenuto, prendendo il telefono della vittima, per cercare di calmare l’uomo, ma questi aveva preso a male parole anche lui. Altro evento particolarmente rilevante, ricordato dal teste, era stato il taglio dei capelli da parte della S., la quale aveva riferito di esserseli tagliati da sola in preda ad un attacco di disperazione. Secondo quanto riferito dal P., la donna in quel momento era “disperata, neutralizzata, distrutta psicologicamente e moralmente … lei si era trovata in una situazione che praticamente prima l’aveva lavorata ai fianchi, poi quando è arrivata a casa che viveva con lui, l’ha praticamente distrutta anche psicologicamente e moralmente”.
Sulla base delle denunce presentate dalle persone offese S. e M., la Polizia Postale di Livorno ha avviato delle indagini volte ad individuare l’autore delle condotte moleste nei confronti del M. e soprattutto del video diffamatorio. Sul punto, l’assistente capo F.M., in servizio presso la sezione postale delle comunicazioni di Livorno, ha riferito di essersi occupato degli accertamenti tecnici relativi alla denuncia presentata dal M. e di aver richiesto al proprietario del servizio YouTube i dati dell’utente che per primo aveva pubblicato il video sul canale, ossia l’utente “D.C.”. A seguito degli accertamenti svolti, è stato appurato che l’utenza era stata creata mediante un pc connesso alla rete internet del gestore Wind Infostrada, fornendo come casella di posta elettronica l’indirizzo deboracini70@yahoo.it, creata quel giorno stesso. Era inoltre emerso che il commento postato dall’utente “F.R. Livorno” era stato pubblicato dallo stesso indirizzo IP, quindi era da ricondursi alla medesima persona che aveva postato il video sul M. e che poi aveva inoltrato il medesimo filmato a numerosi avvocati di Livorno.
Con riguardo alla casella deboracini70@yahoo.it, l’individuazione degli indirizzi IP non aveva invece portato ad alcun risultato, poiché gli intestatari delle connessioni, residenti rispettivamente a Greve in Chianti e Poggibonsi, erano risultati estranei alla vicenda. Tale estraneità rispetto al V., secondo il teste, poteva comunque essere spiegata dal fatto che l’imputato, avendo ottime conoscenze informatiche, avrebbe potuto accedere abusivamente alle linee wi-fi di questi soggetti e realizzare condotte imputandole ad altri. Al fine di verificare la presenza di quest’ultimo nelle zone di Greve in Chianti e Poggibonsi erano anche stati acquisiti i tabulati telefonici dell’imputato, tuttavia in quella giornata il telefono non aveva agganciato alcuna cella per tutta la giornata.
Il Sovrintendente P.L. ha riferito circa la restante parte delle indagini tecniche inerenti i contatti del V.. Nello specifico, il teste ha confermato che, sul sito web dello studio professionale dell’imputato erano stati indicati come contatti di riferimento l’utenza (…), il numero fisso 055-350045 e l’indirizzo mail info@massimilianoviti.co.uk, i quali coincidevano con quelli da cui erano partite chiamate e messaggi indirizzati al M.. Le due utenze telefoniche, pur essendo in uso al V., risultavano tuttavia intestate a terzi estranei alla vicenda. La prova dell’utilizzo da parte dell’imputato era comunque ricavabile dal fatto che il numero di telefono fisso coincideva con quello riportato nella banca dati dell’Inps, associato alla partita Iva del V.. Quanto ai profili Facebook, al momento delle indagini sul social network non era stato rinvenuto né il profilo di V.M., né quello di S.M., in quanto rimossi.
Le vicende fin qui narrate sono state in gran parte confermate, nelle loro linee essenziali, anche nel corso dell’esame e delle spontanee dichiarazioni dell’imputato V.M., il quale tuttavia ha fornito una versione decisamente differente con riguardo ai singoli episodi narrati dalla ex compagna e dal M..
L’imputato ha innanzitutto confermato di aver conosciuto S.S. nel novembre 2008 e di aver intrapreso con lei una relazione, sfociata in una convivenza protrattasi dagli inizi di aprile del 2009 alla fine del medesimo anno. A detta del V., l’idea di convivere era stata della compagna, la quale aveva necessità di lasciare il proprio appartamento dove ancora viveva con l’ex fidanzato. Con specifico riguardo all’attività lavorativa svolta dalla donna, il V. ha raccontato che la stessa, nell’aprile 2009, aveva iniziato da pochissime settimane a lavorare a Monteriggioni in un call-center e che poco dopo aveva deciso di abbandonare tale impiego per prestare la propria attività lavorativa presso il suo studio, percependo compensi intorno ai 2.000 Euro mensili. Nonostante tali introiti, l’imputato ha riferito di essersi sempre occupato del mantenimento della donna, pagandole bollette telefoniche, viaggi e spese di ogni genere. A livello lavorativo, i primi problemi erano sorti nel novembre 2009, quando la S. aveva trovato lavoro presso uno studio legale di Firenze, dove però, a detta dell’imputato, non voleva mai recarsi. Secondo l’opinione del V., invero, la compagna non era in grado di compiere correttamente il proprio lavoro: “io mi rendevo conto che lei non portava avanti un lavoro adeguato, perché la notte andava a letto tardissimo, la mattina si svegliava tardissimo, io piano piano sono riuscito a capire perché … lei la notte stava quasi tutte le notti su internet a chattare con quello e con quell’altro, e poi ha iniziato a cercare tutta una serie di relazioni, anche parecchio estreme”. Di fronte a tale scoperta, l’uomo ha riferito di essersi sentito in colpa e di aver pensato di aver fatto mancare qualcosa alla compagna.
In relazione ai singoli episodi riferiti dalla persona offesa, l’imputato ha confermato l’episodio del 4 luglio, quando la S. si era tagliata i capelli da sola ed era fuggita di casa per recarsi in ospedale. Secondo la sua versione dei fatti, tuttavia, fino a quel momento la loro storia non aveva avuto alcun particolare problema, né vi era stato alcun litigio che potesse aver spinto la S. a comportarsi in quel modo, pertanto quando si era recato in Ospedale si era molto preoccupato per la fidanzata. In quel momento, non avendo mai avuto contatti con la famiglia della S., aveva contattato l’amica D.Z., sperando che potesse poi lei stessa avvertire la famiglia del ricovero in corso.
Aveva poi contattato anche l’altra amica della fidanzata, M.R.D.M., la quale, a detta del V., non si era mostrata particolarmente preoccupata dell’evento poiché già in passato la S. aveva compiuto atti simili (“si preoccupò molto meno, dico la verità”). Nei giorni successivi, parlando con la compagna, le aveva chiesto spiegazioni in merito al gesto compiuto e la S. aveva giustificato la propria reazione dicendo di sentirsi particolarmente sottopressione per aver lasciato Certaldo, dove aveva vissuto per anni con il suo ex fidanzato e dove viveva parte della sua famiglia, con la quale non aveva buoni rapporti. A seguito del ricovero, la S. aveva poi deciso di incontrare il fratello, ma si era rifiutata di svolgere l’incontro in casa del V., come proposto dall’imputato stesso, ritenendo sconsigliabile un incontro tra i due. L’imputato ha riferito che, pur non essendo presente, era riuscito a vedere dalla finestra la S. mentre parlava con altre persone, tra cui il fratello e l’ex fidanzato E., i quali avevano cercato di trattenerla fisicamente per impedirle di tornare in casa. Al rientro della donna, tra l’imputato e la fidanzata era cominciata una discussione, poiché l’uomo era molto scocciato dell’atteggiamento che aveva appena osservato (“a quel punto comincia la discussione tra di noi, dico scusa abbi pazienza, capisco che sei stressata, capisco tutto, e cerco di aiutarti come posso, però insomma tutte queste storie, non si può incontrare i tuoi famigliari, vengono a stare sotto casa, non ti vogliono far stare qui, non so perché, manco mi conoscono, non sanno nemmeno come sono fatto, quindi voglio dire, e comunque se non ci vuoi stare non ci stare, però questo tenore di situazione non mi va.
Questa è stata la discussione della sera”). La mattina successiva, a detta del V., la S. si era svegliata alle sei del mattino e aveva contattato l’ex socio di lui per proporgli di acquistare le quote della Sviluppo e Territorio. Questo atteggiamento aveva fatto infuriare l’imputato, il quale aveva perso il controllo e, per evitare di causare problemi, aveva chiamato la Polizia. Sul motivo di tale chiamata, ha specificato che “io sono una persona abbastanza calma, in quel momento avevo perso il controllo, forse ero stanco, forse ero nervoso, visto che avevo perso il controllo, prima di creare problemi, ho preferito evitarlo e chiamare la polizia”. Nulla ha riferito tuttavia in merito alle lesioni riportate dalla S. quel giorno, risultanti dal referto del P.S., se non che entrambi si erano leggermente spintonati prima dell’arrivo della Polizia. Nel prosieguo dell’esame, l’imputato ha raccontato che subito dopo il litigio del 9 luglio, la S. aveva deciso di recarsi in Sardegna dai genitori per qualche giorno e lui l’aveva raggiunta per chiarire la situazione e per conoscere la sua famiglia. I due avevano così subito superato la crisi ed erano rientrati a Firenze. A settembre, la S. aveva poi deciso di prendere in affitto una casa in via F. per utilizzarla come studio legale, mentre l’uomo aveva continuato a vivere in Piazza Duomo. Di fatto, anche la compagna aveva continuato però a vivere in Piazza Duomo poiché la casa di via F. non era arredata (“la S. stava perlopiù con me, quasi sempre, perché quella casa non è mai stata di fatto arredata, lei l’aveva presa però poi non ce l’ha fatta a pagare l’affitto.
Agli inizi gli ho dato i soldi io, per fare il contratto e per pagare i primi canoni. Poi però non ce l’ha fatta a pagare l’affitto ed è venuta da me”). A detta dell’imputato, già a novembre 2009 la relazione non funzionava più: “novembre fu un mese per me abbastanza complicato, anche per tutta una serie di problematiche personali, in ogni caso la nostra relazione non andava, tra di noi non andava, per lo meno come convivenza. Lei era eccessivamente gelosa, mi controllava tutto. Mi controllava telefoni, mail, mi controllava veramente tutto, mi telefonava alle mie amiche, ai miei amici, era un continuo”. Dinnanzi al comportamento della compagna, l’imputato ha riferito di non aver mai controllato a sua volta la S. (“non la controllavo, anche perché le dico la verità era abbastanza difficile controllarla, perché io a casa ci stavo poco, quindi per me era abbastanza complesso poter controllare una persona quando a casa non ci sono”). A questo proposito, la compagna disponeva di tutte le password personali del V., mentre viceversa l’imputato ha negato di aver mai conosciuto le password della donna, la quale, a suo dire, “cambiava password quasi tutti i giorni”. A specifica domanda, il V. ha inoltre negato che ci fossero mai stati altri episodi di violenza fisica nella coppia, oltre agli spintonamenti del 9 luglio.
Circa la fine del loro rapporto, l’imputato ha affermato di averlo accettato e di aver cercato la S. solo per comprendere le sue motivazioni, visto che la fine della loro relazione era avvenuta in maniera repentina. Tra gennaio e marzo, secondo quanto sostenuto dal V., non aveva mai cercato la ex fidanzata, se non sporadicamente per accertarsi che stesse bene. Nel marzo del 2011, tuttavia, avendo scoperto che la donna era incinta e ritenendo di poter essere il padre del bambino, aveva cominciato a contattare il M., non avendo più alcun canale di comunicazione con la S. (eccetto la sua casella email, dove infatti aveva iniziato a mandare numerosi messaggi).
L’imputato ha ammesso di aver inviato messaggi e lasciato delle registrazioni nella segreteria telefonica del M., ma ha circoscritto tali episodi a pochi giorni del marzo 2011, ritenendoli di poco conto. Successivamente, nel maggio 2011, i contatti con la ex fidanzata erano ripresi e, a detta del teste, erano tornati alla normalità, tanto che i due si sentivano quotidianamente al telefono e la S. si confidava con lui circa l’andamento del suo rapporto con il nuovo compagno. Proprio su sollecitazione della ex fidanzata, il V. aveva deciso di contattare di nuovo il M. a maggio al fine di “cercare di ricucire il rapporto tra lui e la S.”. In relazione alla diffusione del video sul M., il V. ha negato ogni responsabilità, riferendo di non aver mai avuto alcuna conoscenza di tutti i particolari emersi nel corso dell’indagine, come il nome della ex fidanzata del M., della sua migliore amica o le vicende giudiziarie della madre. Pur ammettendo di essere un esperto a livello informatico, ha ribadito di non aver mai confezionato alcun video di quel tipo. Ha riferito tuttavia che, in quel periodo, era la S. ad avercela a morte con il M., poiché, secondo le confidenze della donna, quest’ultimo si rifiutava di conoscere la famiglia di lei, pur avendole promesso di sposarla. Sarebbe stata inoltre la stessa S. a chiedergli di vedersi all’aeroporto di Pisa il 14 giugno, dove gli aveva raccontato di aver confezionato il video sui M. e di voler danneggiare il proprio computer per cancellare ogni traccia. Quanto alla foto postata su Facebook che lo ritraeva dinnanzi alla casa del M. in via M. a L., il V. ha affermato trattarsi di una pura casualità, in quanto si recava spesso per lavoro a Livorno in quel periodo e quel giorno era passato all’ufficio postale situato in quella stessa via. Ha inoltre aggiunto che quella medesima foto era stata pubblicata insieme ad altre dall’amico N.V., il quale quel giorno aveva una BMW Zeta 4 nuova e aveva scattato diverse foto a lui e alla macchina. Infine, con riguardo alla carta di credito della S. lasciata nella cassetta postale del padre del M., il V. ha riferito di aver appreso l’indirizzo del M. dal sito web dell’albo degli avvocati e di essersi recato lì per restituire la carta, non sapendo che quella fosse la residenza dei genitori.
I testi della difesa non hanno aggiunto nulla di particolarmente rilevante al quadro probatorio fin qui riassunto.
Nello specifico, il teste B.E. si è limitato a confermare che nel maggio 2011 l’imputato si era recato spesso a Livorno per lavoro. Il teste V.N., similmente, ha riferito che lui e l’imputato dal febbraio 2011 si erano trovati spesso a Livorno sempre per motivi lavorativi. Quanto alla foto scattata dinnanzi alla casa del M., ha riferito di aver scattato quella foto in un luogo per lui comune, senza alcun motivo preciso e, su domanda del P.M., ha negato di aver mai posseduto una BMW Zeta 4, smentendo in tal modo quanto riportato dal V..
I fatti fin qui riassunti hanno trovato, infine, ulteriore conferma nei seguenti rilevanti documenti:
– denuncia-querela presentata da S.S. il 16.6.2011 e integrazione del 16.6.2011;
– denuncia-querela presentata da M.V. il 15.6.2011 ed integrazione del 15.6.2011 e del 16.6.2011;
– cartella clinica relativa al ricovero di S.S. del 4.7.2009 presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova;
– referto di P.S. del 9.7.2009 riportante una diagnosi di “depressione reattiva” con riscontro di “multiple ecchimosi agli arti superiori e all’arto inferiore sinistro”;
– lettera di messa in mora da parte della locataria dell’immobile di Via F. per il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre e novembre 2009;
– lettera manoscritta dall’imputato consegnata a S.S. in occasione della fuga ad Assisi del 19.11.2009;
– estratto delle email inviate dall’imputato a S.S. e a M.V. nel periodo marzo-maggio 2011;
– copia della conversazione avvenuta tramite messaggi privati su Facebook tra V.M. (prima S.M.) e M.V.;
– fotografia estratta dal profilo Facebook di V.M., ritraente l’imputato dinnanzi alla casa del M. in via M. a L.;
Le prove raccolte nel presente processo permettono di affermare la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere A), B) e D), nei limiti di seguito indicati. Diversamente, non si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo C).
Data la complessità della vicenda, appare utile trattare i singoli capi di imputazione separatamente.
Innanzitutto, il V. deve ritenersi responsabile del reato di maltrattamenti per il periodo intercorrente tra il marzo e il dicembre 2009.
Come noto, il delitto di cui all’art. 572 c.p. integra un’ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di più atti capaci di determinare sofferenze fisiche o morali nella vittima, realizzati in momenti successivi ed avvinti nel loro svolgimento dall’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Nel caso di specie, le condotte riferite dalla persona offesa S.S. e quelle confermate dai testi sentiti possono facilmente ricondursi a tale fattispecie penale. La vittima ha invero tracciato un quadro assai chiaro della propria relazione con il V. e tali dichiarazioni non solo sono apparse pienamente genuine e coerenti tra loro, ma sono state riscontrate anche dai testimoni sentiti. Sebbene i singoli episodi narrati dalla persona offesa non risultino numericamente eclatanti, il complessivo racconto della vicenda ha permesso di ricostruire con assoluta precisione la tipologia di relazione instauratasi tra la stessa e il V.. Dalle prove emerge, invero, con chiarezza che la storia con l’imputato era fin da subito stata caratterizzata da un forte disequilibrio tra le parti: la S. era una praticante avvocato, senza una carriera avviata, senza delle profonde radici a Firenze e priva di altri punti di riferimento nella vita, se non il nuovo compagno; il V., viceversa, era un professionista esperto, si era presentato come un uomo di grande successo ed aveva preso in mano la vita della fidanzata, sottoponendola immediatamente al proprio giogo. Il primo passo fatto dall’imputato è stato quello di rendere la donna completamente dipendente da lui dal punto di vista economico.
Convincendola a lasciare il proprio lavoro ed illudendola di poter svolgere una nuova attività al suo seguito, il V. ha posto le basi per impedire alla S. di emanciparsi dal suo controllo. Non avendo disponibilità economiche, invero, la persona offesa si è fin dal principio sentita incapace di allontanarsi dal fidanzato ed al contempo ha subito il forte senso di colpa che lo stesso le procurava ogni qualvolta le ricordava di essere mantenuta, creando così nella stessa ima vera e propria esigenza di assecondare il compagno, convincendosi in qualche modo che fosse giusto subire il suo controllo. La totale dipendenza economica della vittima tuttavia è solo uno dei primi elementi che hanno permesso all’imputato di rendere la compagna totalmente sottomessa alla sua volontà. Dal racconto della persona offesa è, infatti, emersa la chiara azione manipolativa esercitata dal V. sulla fidanzata. I continui controlli, le bugie, l’ossessiva presenza nella vita della donna e l’isolamento forzato hanno comportato, da una parte, la perdita da parte della S. di ogni contatto con il mondo esterno e, dall’altra, un forte stato di frustrazione della donna, la quale, comprensibilmente, era arrivata a sentirsi soffocare per la insistente interferenza del V. nella sua vita. Emblematico in questo senso è l’episodio del taglio dei capelli: la S. ha riferito di essersi sentita talmente distrutta a livello mentale e morale, talmente dilaniata dalle violenze psicologiche del V., da decidere di eliminare quello che in quel momento le pareva il suo principale segno distintivo, ossia i propri capelli, simbolo della propria femminilità.
L’istinto della S. era quindi quello di annientarsi fisicamente, così come Io era mentalmente. Tale annientamento psicologico, causato dall’imputato, ha trovato piena conferma anche nelle parole dei testi D.M. e P., Gli amici della S., invero, hanno riferito di aver percepito un forte cambiamento nella persona offesa nel corso della sua relazione con il V.: da persona solare ed allegra era divenuta triste, depressa, trascurata. La D.M. l’ha paragonata ad una persona “stordita da qualcosa”, ritenendola irriconoscibile rispetto al suo precedente modo di essere. Il P. ha definito la S. “disturbata psicologicamente”, “plagiata”, “neutralizzata, distrutta psicologicamente e moralmente” dalla relazione con il V.. Le testimonianze hanno permesso di comprendere come l’imputato avesse ottenuto il completo controllo della mente della S., alternando fasi di assoluta predominanza (ad esempio quando le impediva di vedersi con le amiche o la contattava in continuazione al telefono) a fasi in cui faceva leva sul senso di colpa della donna, accusandola di provocargli grosse sofferenze (si pensi per esempio alle minacce di suicidio dei primi di luglio del 2009, al fantomatico tentativo di suicidio del novembre dello stesso anno ad Assisi o alla asserita malattia mortale del maggio 2011).
Oltre alle violenza morali, anche quelle fisiche hanno trovato diversi riscontri. L’episodio del 9 di luglio è confermato dal referto medico in atti, in cui si attestano le multiple ecchimosi presenti sul corpo della vittima, mentre l’episodio del gennaio 2010 è stato confermato dal teste P., il quale ha ricordato di aver visto i segni delle violenze sul corpo dell’amica. Quest’ultimo ha inoltre ricordato anche un ulteriore circostanza in cui aveva raggiunto l’amica di notte in un cortile, trovandola scossa e nuovamente segnata dalle violenze del V.. Similmente, il M. ha dato conferma delle violenze subite dalla S. in occasione del loro incontro del 14 giugno 2011, quando il primo aveva notato i graffi sul collo e sulle braccia della fidanzata. Le dichiarazioni della S., risultano ancor più credibili se si considera il fatto che la stessa non si è costituita parte civile nel presente procedimento. Illuminante è sul punto la spiegazione fornita dalla donna circa questa scelta: “non ho interesse ad avere un risarcimento, il risarcimento me lo ha già dato la vita, ho una bellissima bambina e va bene così”.
La prepotenza del V., la sua capacità di rivoltare la realtà ed accusare la fidanzata, le sue bugie e i suoi tradimenti, il suo atteggiamento prevaricatorio ed egocentrico sono emersi, oltre che dai racconti della persona offesa e degli amici della stessa, anche dalle email depositate agli atti ed allegate alla querela della S., mai disconosciute dal V.. Particolarmente significativa, in questo senso, è l’email inviata dal V. il 12.5.2011 alla S., intitolata “De Profundis”, nella quale, mostrando di ritenere lei responsabile di tutto (“sono giorni per me di estrema sofferenza e dolore … ti ho perdonato praticamente tutto e non ho davvero più alcuna recriminazione da fare “), si disegna come una sorta di benefattore, le ribadisce di essersi sempre preso cura di lei e di non credere al fatto che lei non sia più innamorata (“cosa significa non ti amo più? Non significa niente. L’amore quando c’è, resta”). Dimostra di avere una visione completamente distorta della realtà, scambiando i propri atteggiamenti ossessivi per dimostrazioni di affetto nei confronti della compagna e affermando di aver dimostrato il proprio valore umano e morale, nonché la propria rettitudine e coerenza, in più occasioni (“coerenza, te l’ho già chiarito che sì è manifestata in tanti modi, compreso tutto il casino che ho fatto con il M., con tua sorella e con il R.”). Quanto alla relazione con il M., lungi dal rimanerne fuori, il V. non perde occasione di affermare che non lo ritiene l’uomo adatto a lei e le ribadisce di essere disposto a versarle dei soldi, qualora ne abbia bisogno, pur sottolineando il fatto che questo compito spetterebbe al M., ma lui non è che un “furbetto del quartierino che fa finta di non vedere che hai bisogno di aiuto e si tiene i soldini in saccoccia”. L’email si chiude con un criptico cenno ad una “idea fantastica, un’idea straordinaria e drammatica al tempo stesso”, che potrebbe darle la felicità eterna con il M. oppure mettere fine a quella relazione, un’idea che lui stesso definisce uno dei suoi “broken harrow”. La continua interferenza del V. nella vita della ex compagna non ha avuto fine nemmeno dopo il termine della loro storia: l’imputato per tutto il mese di marzo 2011 ha continuato ad importunare la ex fidanzata, dimostrando di non essere in grado di sopportare la “ribellione” di colei che fino a quel momento era sempre riuscito a controllare. Nel solo periodo intercorrente tra il 25 febbraio e il 28 marzo 2011, il V. ha inviato alla S. oltre 50 email, i cui oggetti lasciavano intendere i suoi continui tentativi di riallacciare i rapporti con la vittima, nonostante i propositi di lasciarla in pace (solo a titolo di esempio, si vedano le email aventi ad oggetto “ho perso”, “non ce la faccio davvero più”, ti imploro” “per favore” “un ultimo abbraccio a te e alla cucciolo”, “come va con V.?”, “davvero basta”, “sono vicino all’ossessione”, “ora è davvero finita”). L’insistenza dell’uomo dimostra la sua incapacità di accettare la fine del rapporto e il suo perenne tentativo di riportare la donna sotto il suo controllo, anche economico, sempre utilizzando lo schema della manipolazione mentale, ossia cercando di convincerla attraverso preghiere e implorazioni, giocando sul senso di colpa, cercando di suscitare in lei pena, minacciando di andarsene per sempre ed instillandole il dubbio che fosse lui l’unico uomo in grado di prendersene cura.
Oltre alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento, appare utile prestare particolare attenzione anche alla versione fornita dal V., la quale, risultando palesemente falsa, permette di confermare il quadro fin qui tracciato.
Bastino, a titolo di esempio, le circostanze di seguito riportate.
L’imputato, nell’evidente tentativo di screditare la persona offesa, ha riferito che la stessa era fortemente gelosa e che lo controllava in continuazione. A riprova di tali affermazioni, ha depositato agli atti alcune conversazioni avute con la S., dalle quali si sarebbe dovuto trarre la conferma delle sue asserzioni (“la S. rappresenta una situazione che è l’opposto, si ma con una differenza, che S. lo dice, io lo posso dimostrare con documenti”). Tra gli atti depositati dalla difesa, tuttavia, emergono solo due conversazioni email intercorse tra il V. e la S., le quali, tuttavia, invece di dimostrare la folle gelosia della ragazza, come sostenuto dall’imputato, provano ancora una volta (se mai ce ne fosse bisogno) la falsità della versione fornita in questa sede dal V. e i suoi costanti tentativi di manipolare la realtà a proprio favore. Nella prima serie di email, datate 29.10.2010, la S. si lamenta con il fidanzato per la foto di una donna nel suo studio di lavoro. Tale immagine, a dire del V., si trovava sul suo cellulare e la compagna l’aveva scoperta frugando tra le sue cose. In tale occasione, lungi dal tenere un comportamento eccessivo, la persona offesa si era limitata a mandare a quel paese il fidanzato per tale ritrovamento. Nella seconda conversazione, invece, risalente al 26.10.2010, il V. ammetteva con la S. di averla tradita, ma si lamentava con lei per aver avuto contatti con un altro uomo e per non aver saputo metterci una pietra sopra (“si va bene S., T. e quant’altro, ma secondo me questo non ti dà il diritto di fare quelle cose. Avevamo detto di mettere una pietra sopra sul passato e guardare avanti e io l’ho avevo fatto canonicamente. … io posso aver cercato certe donne in momenti passati di difficoltà con te, come in misura forse minore o diversa hai fatto anche te, ma perseverare, come hai fatto tu, può significare solo che non hai alcun interesse verso di me, ma è più forte la necessità di cercare altri”). La donna, dal canto suo, accusando il V. di non averla mai amata, esprimeva il suo forte risentimento per i tradimenti subiti, ammetteva i propri sbagli e, a riprova della condizione psicologica in cui viveva, diceva espressamente “a luglio ho lasciato il mio lavoro per rimettermi con fiducia nelle tue mani, a dimostrazione di quanto tenessi a te e mi fidassi di te … tu mi hai annientato, hai distrutto ogni cosa”. Ulteriori elementi a riprova della scarsa credibilità del V. sono emersi con riferimento alle sue dichiarazioni in merito all’episodio del 9.7.2009. L’imputato ha raccontato di aver chiamato la Polizia per evitare di perdere il controllo, ma non ha specificato di aver espressamente detto all’operatore del 113 di intervenire con celerità perché altrimenti avrebbe ucciso la compagna. Dal verbale di intervento della Sezione Volanti della Questura di Firenze, depositato dalla stessa difesa, emerge invero che non solo l’imputato aveva preannunciato le sue intenzioni, ma aveva anche riferito in quella sede di avere avuto un incontro diretto con i parenti e amici della S. la sera prima, incontro che era sfociato in una lite sedata poi dalla Polizia intervenuta, poiché la S., insieme ai familiari, voleva entrare in casa per prendere i propri effetti personali ed andarsene. Di tale ulteriore particolare il V. nulla invece ha riferito in sede di esame, raccontando invero di aver solo assistito dalla finestra al tentativo dei parenti di trattenere la donna dal tornare in casa da lui. Quanto poi alla violenza usata nei confronti della ex compagna, l’imputato ha prima negato di aver usato le mani, poi ha parlato di semplici spintonamenti reciproci, giudicandoli lievi. Dall’annotazione di Pg, invece, risulta che in quella sede il V. stesso aveva parlato di “scambio di pedate e schiaffi”. In sede di esame, infine, l’imputato ha affermato di non aver mai chiesto le dimissioni anticipate della compagna e di essersi limitato a portarla a casa al momento del termine del ricovero. Anche tale circostanza è stata tuttavia smentita dalle prove raccolte, potendosi facilmente leggere nel diario clinico depositato in atti che il giorno 6.7.2009 “il convivente della paziente insiste per dimetterla e portarla a casa”, insistenza evidentemente di consistenza tale da indurre i medici a segnalarla nella cartella della paziente. Le incongruenze riferite dall’imputato non si sono certo fermate qui. Nello specifico, in relazione al lavoro svolto dalla S. per lo studio dell’imputato, quest’ultimo ha affermato che la fidanzata aveva redatto numerose volte degli atti per il suo studio di lavoro e che tale circostanza era pienamente provata documentalmente.
Dagli atti depositati dalla difesa, tuttavia, risultano solo tre atti predisposti dalla S. in un arco temporale di 8 mesi (tra i documenti, invero, si può ritrovare: 1) una mail del 15.5.2009 in cui la S. gira al V. un atto di ricorso da lei redatto per la società P.; 2) una mail del 1.6.2009 in cui si dà atto che la S. sta predisponendo un atto per un cliente del V.; 3) una mail del 15.6.2009 in cui la S. trasmette al V. una bozza di una transazione intervenuta tra la società P. e la controparte processuale), segno che evidentemente la donna non aveva mai svolto con continuità alcun tipo di attività per il fidanzato e che la versione dei fatti da lei fornita deve ritenersi credibile. Ennesimo elemento a riprova della falsità delle dichiarazioni dell’imputato emerge, da ultimo, in relazione alla versione dei fatti accaduti il 14 giugno 2011. Secondo il V., la S., dopo aver confezionato ed inviato il video diffamatorio del M., sarebbe giunta a Pisa per incontrare lui e raccontargli la verità sulle origini del filmato. Al contempo avrebbe deciso da sola di danneggiare il proprio computer e gettarlo in un cassonetto, per liberarsene definitivamente. Nulla dice però l’imputato sui graffi che la S. ha dichiarato di aver subito a seguito della lite tra di loro e che il M. stesso ha visto poco tempo dopo. Tale circostanza, insieme alla generale inverosimiglianza dell’intero episodio (non si capisce invero come mai la S. avrebbe dovuto portare il proprio computer fino a Livorno per liberarsene, né perché avrebbe dovuto screditare il fidanzato, avendo lo stesso V. confermato che la coppia parlava già di matrimonio) rende chiaro come l’imputato abbia solo cercato di costruire un movente in capo alla S., al fine di scagionarsi, ben sapendo di essere il maggior indiziato per tale delitto. Sul punto occorre invero sottolineare come le connessioni da cui sono partiti il video e le email sono tutte collocabili in Toscana, mentre il 12 giugno, giorno del caricamento del filmato online, la S., per pacifica ammissione del V. stesso, si trovava in Sardegna dai genitori.
Accertato dunque che le condotte poste in essere dal V. integrano il reato di cui all’art. 572, resta ora da verificare la presenza del dolo generico richiesto dalla norma.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, invero, deve ricordarsi che, secondo la prevalente giurisprudenza, “comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l’esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l’esistenza dei familiari”(cfr. ex multis Cass. pen., sez. VI, 06/04/2016, n. 24375). Nel caso di specie, appare evidente che le condotte del V. sono state dettate dalla precisa volontà di soggiogare la compagna per renderla totalmente dipendente da lui stesso. La scelta di convivere immediatamente, la decisione di offrirle un lavoro presso di sé, la creazione di una situazione di totale dipendenza economica della vittima, il costante controllo del suo computer, l’isolamento forzato della stessa e il suo allontanamento da amici e famigliari sono indici della chiara intenzione dell’imputato di sottomettere la S. e porla sotto il proprio completo controllo. Non può dunque che ritenersi provato anche il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.
Accertata la sussistenza di tutti gli elementi del reato di maltrattamenti, non resta che verificare il periodo entro il quale lo stesso possa ritenersi consumato.
E’ stato invero confermato da entrambe le parti che il rapporto di convivenza si era limitato al solo periodo aprile-dicembre 2009, mentre la relazione sentimentale era proseguita, tra alti e bassi, fino al gennaio 2011. Parte della giurisprudenza ritiene che la norma di cui all’art. 572 c.p. non riguardi solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. E’, infatti, in contesti del genere che sorgerebbe la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo. Alla luce di ciò, dunque, non sarebbe necessario il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione tra vittima e reo: è necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.
Posto, dunque, che la cessazione della convivenza tra i due soggetti non presenta carattere determinante al fine di individuare l’inizio e la fine del reato di maltrattamenti, occorre rilevare che, nel caso di specie, la cessazione della convivenza ha segnato un momento di svolta nel rapporto, essendo coinciso con la scelta della S. di trovarsi un lavoro e rendersi economicamente indipendente, uscendo in qualche modo dall’area di assoluto controllo del V.. L’avvio di una propria attività lavorativa, indipendente dal fidanzato, e la scelta di prendersi una casa con altre persone devono considerarsi invero come prove della cessata posizione di sottomissione della donna, la quale, dopo mesi di grandi sofferenze, era evidentemente giunta al culmine della sopportazione e aveva finalmente compreso che il primo passo per liberarsi della presenza assillante del fidanzato era proprio quello di rendersi autonoma. Tale mutata situazione psicologica ha trovato conferma anche nelle parole della teste, la quale, in riferimento al rapporto intercorso con l’imputato nel 2010, ha precisato che, nonostante la prosecuzione delle molestie da parte del fidanzato, in quel periodo aveva preso coscienza della necessità di tagliare quel rapporto malsano e aveva anche provato più volte a farlo (“ho fatto tantissimi tentativi di staccarmi da lui, ho cambiato telefono tre o quattro volte, ho fatto vari tentativi in cui prendevo coscienza che dovevo interrompere questa relazione e che questa relazione era malsana, che questa relazione era patologica, che io stavo male, che avevo perso, mi ero allontanata da me stessa e allo specchio mi facevo schifo “). Per tali motivi, ritenendo cessata nel dicembre 2009 la situazione di soggezione della vittima rispetto all’imputato, il reato deve considerarsi configurato limitatamente al periodo che va dal marzo 2009 al dicembre dello stesso anno.
I fatti provati nel corso del dibattimento relativamente al M. integrano, in secondo luogo, il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612bis c.p.
Non vi è dubbio, invero, che i messaggi, le email e le telefonate dal contenuto ingiurioso siano stati inviati dall’imputato. Tale elemento ha trovato conferma non solo nelle dichiarazioni dei testi e nelle indagini svolte dalla Polizia Postale, ma anche dalle dichiarazioni confessorie rese dal V., il quale, pur avendo cercato di minimizzare l’accaduto, ha confermato di essere l’autore di tali condotte e di averlo fatto mosso dalla rabbia del momento nei confronti della S..
Il V. ha tuttavia negato di aver confezionato e poi diffuso il video diffamatorio nei confronti del M.. Tale dichiarazione non è credibile: gli elementi raccolti, seppur indiziari, sono gravi, precisi e concordanti. Le abilità informatiche del V., le sue ulteriori condotte moleste nei confronti del M., la patologica gelosia nei confronti della ex compagna e la confessione fatta telefonicamente alla S. il giorno precedente (confessioni peraltro poi riportate dalla S. nei giorni successivi sia al M. che alla D.M.) permettono di ricondurre tale filmato alla sua opera. Da questo punto di vista, la versione fornita dalla S. deve ritenersi perfettamente credibile, non solo perché concordante con il quadro della personalità del V. emerso nel corso del procedimento, ma anche perché unica versione verosimile della vicenda, a fronte anche dei segni di violenza riportati dalla teste dopo il loro incontro, segni che all’evidenza confermano la genuinità delle parole della donna e la volontà dell’imputato di disfarsi del computer della ex fidanzata. Si consideri inoltre che, diversamente da quanto sostenuto in sede di esame, l’imputato ben avrebbe potuto conoscere tutti i nomi degli amici del M. e della ex fidanzata, poiché, come si spiegherà in seguito, vi sono vari motivi per ritenere che dietro al profilo di S.M. (la quale aveva accesso al profilo Facebook del M. essendone amica) ci fosse proprio lui.
Similmente, si può dire con riguardo alla foto scattata dal V. di fronte alla casa della persona offesa: lungi dal potersi considerare una fotografia casuale, tale scatto dimostra come in quel periodo il V. cercasse (riuscendoci) di spaventare il M., interferendo nella sua vita e facendolo sentire sotto controllo. Gli effetti di tali condotte sono stati chiaramente descritti dalla vittima, la quale ha raccontato di aver iniziato un percorso di analisi, di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico e di essere stato costretto all’umiliazione di dover smentire le diffamatorie accuse contenute nel video.
Inoltre, il M. ha precisato di aver completamente stravolto la propria vita a causa di tale spiacevole situazione, smettendo di uscire e trasferendosi a vivere dai genitori, per paura che potesse accadere loro qualcosa a causa del V..
Ritenute dunque tali condotte riconducibili al reato di cui all’art. 612bis c.p., occorre spendere due parole sull’elemento soggettivo del reato. Sul punto, non si può non vedere come l’imputato fosse pienamente consapevole delle proprie condotte e del loro effetto sulla vittima: l’atteggiamento provocatorio, la ricerca di un continuo contatto e i numerosi tentativi di mettere sotto pressione l’uomo, dimostrando di poterlo tenere sotto controllo ovunque, provano la coscienza e volontà del V. di perseguitare il M., cagionandogli ansia e paura, al chiaro fine di allontanarlo dalla S..
Alla luce di tali fatti, considerate pienamente provate le condotte denunciate dalla persona offesa, sussiste senza dubbio il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612bis, co. 2, avendo il V. posto in essere reiterati comportamenti di molestia e minaccia nei confronti del M., i quali hanno cagionato nello stesso un grave stato di ansia e paura e l’hanno costretto a mutare le proprie abitudini di vita.
L’imputato deve, infine, essere considerato responsabile del reato di cui alla lettera D) del capo di imputazione. Risulta dagli atti che le conversazioni tra V.M. e “S.M.” sono invero intercorse tra il primo e un profilo poi divenuto quello di “M.V.”. Tale circostanza, sebbene da sola non decisiva al fine di ritenere responsabile l’imputato, assume grande rilevanza se letta insieme agli altri elementi raccolti. Il contatto tra i due soggetti è avvenuto proprio nel febbraio 2011, ossia nell’esatto periodo in cui verosimilmente il V. era venuto a conoscenza dell’esistenza del M.. In secondo luogo, lo scopo della conversazione era quello di conoscere meglio la persona offesa, cercando di carpirne informazioni sulla vita personale (emblematico in questo senso il riferimento ad una eventuale gelosia della fidanzata, già nella prima serie di messaggi) ed ottenere un incontro con lo stesso, circostanza questa che era tematica costante nei messaggi inviati dal V. al M. nel medesimo periodo. Tali indizi devono ritenersi sufficienti al fine di ritenere integrato il reato di cui all’art. 494 c.p., avendo il V. indotto in errore la vittima, fingendo di essere tale S.M., al fine di acquisire maggiori informazioni sul nuovo fidanzato della S. e commettere di conseguenza il reato di atti persecutori. Occorre ricordare, infatti, che, nel delitto di sostituzione di persona, l’attribuzione di un falso nome riguarda non tanto il nome o il cognome, quanto l’assunzione di un’identità diversa dalla propria e non è necessario che l’identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo ben essere immaginaria, proprio come nel caso di specie.
Gli elementi raccolti in sede di dibattimento non possono ritenersi sufficienti, invece, al fine di dichiarare la penale responsabilità dell’imputato in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera C).
È emerso, infatti, dalle parole della stessa teste S., che il computer della donna è stato da lei stessa distrutto in occasione dell’incontro con il V. del 14 giugno 2011. La distruzione di tale macchina ha reso impossibile accertare l’effettiva presenza del keylogger citato dalla vittima nel computer. Per tali motivi, in assenza di tale verifica, non può escludersi, allo stato, che l’imputato, contando sulla propria fama di esperto informatico, si fosse limitato ad insinuare tale dubbio nella fidanzata, al fine di farla sentire costantemente controllata, omettendo tuttavia di installare effettivamente il software captativo.
Alla luce di quanto detto, non ricorrono i presupposti per riconoscere al V. le circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso in dibattimento alcun elemento da valutare positivamente in favore dell’imputato che, anzi, non ha mai mostrato alcun segno di pentimento, né ha mai provato di aver compreso i propri errori e ha fornito una versione dei fatti palesemente inventata al fine di alleggerire la propria posizione e gettare l’ombra del sospetto sulla ex compagna.
Le violazioni di cui ai capi A), B) e D) possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione essendo evidente che sono state poste in essere dall’imputato in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, volto dapprima a mantenere sotto il proprio giogo la fidanzata S.S. e successivamente a riprendersi la donna, attraverso la distruzione della nuova relazione nata tra la stessa e V.M..
Venendo al trattamento sanzionatorio, applicati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., escluse le circostanze attenuanti generiche per i motivi sopradetti, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 572 c.p., tenuto conto della gravità delle condotte, della loro consistente durata, del considerevole danno cagionato alla vittima e considerata la condotta tenuta dall’imputato a seguito del reato, questo giudicante stima congrua la pena di anni tre di reclusione (pena base: anni due di reclusione per il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, di cui mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 612bis e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 494 c.p.).
Di diritto, consegue la condanna dell’imputato la pagamento delle spese processuali.
Quanto alle richieste risarcitorie della parte civile, questo giudicante ritiene che tutti i danni sofferti sono da ritenersi provati e dovranno essere liquidati definitivamente in sede civile assegnando, peraltro, a M.V., una provvisionale pari ad Euro 25.000,00 tenuto conto del grave danno all’immagine che lo stesso ha dovuto subire a causa delle condotte del V. e delle gravi ripercussioni psicologiche conseguite al reato.
L’imputato deve essere infine condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e risposta che si liquidano in complessivi Euro 3.420,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
V.M. responsabile dei reati a lui ascritti al capo A) limitatamente al periodo che va dal 2009 fino alla fine del 2009, al capo B) ed al capo D) dell’imputazione e, riunite le violazioni sotto il vincolo della continuazione, lo
CONDANNA
alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Visti gli art. 538 e ss. c.p.p.
CONDANNA
V.M. al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla costituita parte civile che dovranno essere liquidati in via definitiva in sede civile assegnando fin d’ora una provvisionale pari ad Euro 25.000,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 3.420,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Visto l’art. 530, comma II c.p.p.
ASSOLVE
V.M. del reato a lui ascritto al capo C) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Firenze, il 13 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2017.

















































































