Sequestro probatorio di denaro e ricettazione: la Corte di cassazione annulla con rinvio l’ordinanza che mantiene il vincolo quando non sono indicati la condotta ex art. 648 cod. pen. e il reato presupposto.

Sequestro probatorio di denaro e ricettazione: la Corte di cassazione annulla con rinvio l’ordinanza che mantiene il vincolo quando non sono indicati la condotta ex art. 648 cod. pen. e il reato presupposto.

Abstract

La pronuncia (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 40231/2025, dep. il 15/12/2025) riguarda un sequestro disposto e mantenuto come sequestro probatorio, avente ad oggetto una somma di denaro contante, in un procedimento nel quale, oltre ad altre contestazioni, viene in rilievo l’ipotesi di art. 648 cod. pen..

Massima.

Nel sequestro probatorio funzionale all’ipotesi di ricettazione, la motivazione deve indicare “quale sia esattamente la condotta delittuosa tenuta dall’indagato finalizzata ad integrare la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen.”, e non può rimanere indeterminata sul fatto tipico contestualmente assunto a fondamento del mantenimento del vincolo. (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 40231/2025, dep. 15/12/2025).

Sintesi della sentenza

Premessa dei fatti. Il G.i.p. rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto del Pubblico Ministero che aveva negato la restituzione della somma di euro 8.320,00 sequestrata nel corso di una perquisizione domiciliare. Il sequestro veniva convalidato dal Pubblico Ministero, con trasmissione degli atti per competenza derivante da connessione. L’iscrizione dell’indagato veniva integrata anche per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Una successiva istanza di riesame veniva rigettata, sul presupposto che la polizia giudiziaria avesse proceduto “di iniziativa” poiché i beni specificamente ricercati non erano stati rinvenuti. Segue una richiesta di restituzione al Pubblico Ministero, ancora rigettata, e una nuova opposizione al G.i.p., definita con l’ordinanza impugnata.

Motivi di ricorso. La difesa deduceva, con motivo unico, violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e all’art. 648 cod. pen., denunciando motivazione “apparente, mancante contraddittorie ed illogica”. Sosteneva che la somma sarebbe stata esorbitante rispetto alla truffa contestata, e che l’indagato aveva rappresentato ragioni familiari per la detenzione in contanti, anche in assenza di conti bancari o postali. Contestava l’assenza di fumus in relazione alla ricettazione e l’inconferenza della giurisprudenza richiamata nell’ordinanza. Lamentava, inoltre, che il giudice avesse focalizzato l’attenzione su modalità di occultamento e assenza di stabile occupazione, con richiamo a precedenti, senza elementi per ritenere che la somma fosse provento di reati. Con memoria, la difesa ribadiva l’assenza di seri indizi di ricettazione, prospettando una provenienza da risparmi e regali e attribuendo l’occultamento a esigenze di sicurezza.

Decisione. La Corte ritiene fondato il ricorso. Precisa che non si è in presenza di sequestro preventivo, ma di sequestro probatorio, e rileva che dall’ordinanza non si comprendono le finalità probatorie del mantenimento del vincolo sul denaro. Sottolinea che non è esplicitata l’esatta condotta delittuosa ritenuta finalizzata a integrare l’art. 648 cod. pen., e che non emerge alcun concreto elemento, oltre “meri sospetti”, idoneo a individuare il reato presupposto della ricettazione. Aggiunge che, anche ipotizzando che la somma sia provento diretto di reati predatori consumati dall’indagato, tali reati dovrebbero comunque essere individuati. Richiama il principio secondo cui la mancanza di redditi lecitamente prodotti e le modalità di occultamento non bastano, da sole, a sostenere il fumus della ricettazione, occorrendo elementi ulteriori significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto. Rileva, infine, che la difesa aveva formulato una richiesta subordinata di restituzione parziale, con indicazione del profitto asseritamente residuo della truffa, e che tale richiesta impone il rinvio affinché il giudice valuti l’esatto ammontare eventualmente restituendo ovvero motivi sull’esistenza di ulteriori e più pregnanti elementi sulla provenienza delittuosa.

Note

La decisione colloca la verifica motivazionale dentro la corretta qualificazione del vincolo, affermando che, nel sequestro probatorio, il provvedimento deve rendere intelligibili le finalità probatorie che giustificano la permanenza della apprensione. Sul versante della ricettazione, la pronuncia insiste sulla necessità di tipizzare in motivazione il fatto rilevante, imponendo l’indicazione dell’esatta condotta ascritta all’indagato in rapporto all’art. 648 cod. pen. La motivazione, pertanto, non può arrestarsi a un piano descrittivo di circostanze fattuali isolate, né può rimanere indeterminata sul delitto presupposto, poiché il reato presupposto costituisce il necessario referente della provenienza delittuosa. Il richiamo alla soglia dei “meri sospetti” delimita il livello minimo di concretezza argomentativa richiesto, esigendo un percorso che individui elementi ulteriori significativi della sicura provenienza del denaro da un delitto presupposto, oltre la mancanza di redditi e oltre le modalità di occultamento. In tale quadro, la considerazione della richiesta subordinata di restituzione parziale svolge una funzione ordinante: il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi con il tema del quantum, stabilendo l’esatto ammontare eventualmente restituendo, oppure a colmare la lacuna motivazionale con l’indicazione di elementi più pregnanti sulla provenienza delittuosa dell’intera somma.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione.

Scarica la Sentenza della Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 40231/2025, dep. il 15/12/2025

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