Sentenza con dispositivo letto prima del 29-12-22: difensore di fiducia può depositare appello senza nuovo mandato ed elezione di domicilio

Sentenza con dispositivo letto prima del 29-12-22: difensore di fiducia può depositare appello senza nuovo mandato ed elezione di domicilio

Abstract
L’elaborato chiarisce la portata temporale degli obblighi introdotti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., evidenziando come il legislatore, mediante l’art. 89, co. 3, d.lgs 150/2022, ne abbia circoscritto l’applicazione alle sole impugnazioni relative a sentenze di primo grado il cui dispositivo sia stato pronunciato dal 30 dicembre 2022.

Massima
In materia di impugnazioni, gli oneri, gravanti sul difensore di fiducia, di depositare il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, previsti dagli articoli 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., non si applicano alle impugnazioni proposte contro sentenze il cui dispositivo sia stato letto entro il 29 dicembre 2022 (Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 20985/2025, depositata il 5 giugno 2025).

 

Note a Sentenza

La decisione della Corte di cassazione (Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 20985/2025, depositata il 5 giugno 2025), annulla l’ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di fiducia dell’imputato assente, per mancato deposito del mandato specifico ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte afferma che gli oneri previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., introdotti dall’art. 33 del d.lgs 150/2022, non si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado il cui dispositivo sia stato letto entro il 29 dicembre 2022, secondo quanto espressamente previsto dalla norma transitoria contenuta nell’art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo. In tal modo viene confermata la necessità di ancorare l’efficacia temporale dei nuovi adempimenti alla data di pronuncia del dispositivo – e non a quella del deposito della motivazione o di presentazione dell’impugnazione – garantendo certezza nell’applicazione della legge processuale, rispetto delle previsioni transitorie, e tutela del diritto di difesa dell’imputato. La pronuncia, perfettamente aderente al dettato normativo, rafforza l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’inosservanza dei nuovi adempimenti documentali non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione ove il provvedimento impugnato sia stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della riforma.

Massima e note a cura di Davide Tutino, avvocato penalista.

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