Screenshot estratto da WhatsApp su smartphone con password integra l’art. 615-ter c.p. – Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2025, n. 19421 – di Avvocato Davide Tutino, penalista del Foro di Catania esperto in reati informatici

Screenshot estratto da WhatsApp su smartphone con password integra l’art. 615-ter c.p. – Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2025, n. 19421

abstract

Il presente articolo analizza in breve la sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 maggio 2025, n. 19421, ponendo in rilievo la qualificazione dello screenshot tratto da una chat WhatsApp, salvato da un dispositivo mobile altrui protetto da password, come condotta integrante il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico ex art. 615-ter c.p. Dopo l’esposizione della massima, si offre un commento che chiarisce i profili definitori di “sistema informatico”, e  la tutela del “domicilio digitale” alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte.

Massima Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2025, n. 19421 di Davide Tutino

Massima – Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2025, n. 19421
Integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico protetto (art. 615-ter c.p.) la condotta di chi, introducendosi in un telefono cellulare in uso esclusivo alla persona offesa e protetto da password, ne estrapoli messaggi WhatsApp mediante screenshot o fotografie, giacché è irrilevante la finalità soggettiva perseguita.

 

Note a Sentenza di Davide Tutino

La Sentenza della Suprema Corte chiarisce che il telefono cellulare, quando sia munito di credenziali d’accesso, costituisce a tutti gli effetti un “domicilio informatico”, ossia uno spazio autonomo di memorizzazione riservato, il cui ius excludendi alios viene espresso tecnicamente dalla password. L’applicazione WhatsApp rientra a pieno titolo nella nozione penalistica di sistema informatico, in quanto ambiente software stabilmente preordinato alla registrazione, elaborazione e trasmissione di dati tra utenti, attraverso l’integrazione funzionale di dispositivi hardware, codice applicativo e rete telematica.
Cosicché lo screenshot carpito senza autorizzazione si configura quale materializzazione del permanere abusivo del soggetto agente all’interno di tale ambiente protetto, senza che assuma rilievo l’eventuale diritto sostanziale all’utilizzazione probatoria dei contenuti o la finalità difensiva addotta in sede civile. Ciò in quanto la struttura del reato tutela la libertà informatica oggettiva del titolare.
Sicché la consumazione si colloca nel momento immediatamente antecedente all’impiego processuale dei dati, poiché l’estrazione degli stessi, attraverso la funzione di cattura schermo, implica la lettura e la duplicazione non autorizzata di informazioni custodite in uno spazio digitale la cui riservatezza è stata manifestata con la protezione crittografica. Con la conseguenza che qualsiasi condotta di intrusione, anche posta in essere da soggetto formalmente abilitato all’uso del dispositivo ma eccedente le condizioni imposte dall’avente diritto, realizza la violazione dell’art. 615-ter c.p., giovane presidio legislativo collocato sistematicamente accanto ai delitti contro l’inviolabilità del domicilio e destinato a evolversi quale scudo penalistico della privatezza elettronica.
Come del resto conferma il richiamo costante, nella pronuncia, all’elaborazione giurisprudenziale sul concetto di “casella di posta elettronica” quale porzione di memoria separata e inviolabile, paradigma che la Corte estende ora all’ecosistema WhatsApp, riconoscendo alla piattaforma di messaggistica lo status di vero e proprio sistema informatico.
Con ricadute significative in tema di prova digitale, responsabilità penale dell’utilizzatore e limiti alla raccolta di evidenze nei procedimenti di famiglia. La Corte ribadisce la linea interpretativa secondo la quale l’offensività della fattispecie prescinde da finalità di profitto, dolo di scopo o indebito utilizzo successivo, concentrandosi invece sulla lesione del potere di autodeterminazione informatica del titolare del dispositivo.
Sicché la difesa dell’imputato, incentrata sull’asserita liceità probatoria dei messaggi, viene reputata giuridicamente irrilevante ai fini dell’esistenza del reato. La Corte, coerentemente, individua il momento di decorrenza del termine di querela nella scoperta effettiva dell’abusiva estrazione, conformandosi al principio secondo cui la conoscenza certa del fatto-reato, e non la mera congettura, radica l’onere di impulso penale.
Circostanza che, insieme alla qualificazione di WhatsApp quale sistema informatico, consolida un indirizzo che rafforza la tutela penale della riservatezza digitale e impone all’operatore del diritto un ripensamento delle strategie difensive e probatorie nei procedimenti in cui i dati estratti dal dispositivo altrui con screenshot vengano prodotti in giudizio.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania .

Testo della Sentenza n. 19421/2025, Cassazione Penale, Sezione 5, depositata il 23 maggio 2025

Fonte del testo della Sentenza : Banca dati giuridica TOP24DIRITTO de ilsole24ore

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna – Presidente
Dott. OCCHIPINTI Andreina – Relatore
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere
Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere
Dott. AGNINO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Co.Cl., nato a M il (omissis);
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d’Appello di Messina; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Gi.It., il quale si è riportato alla comparsa conclusionale che ha depositato, unitamente alla nota spese, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Udito il difensore dell’imputato, avv. Al.Bi., il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04/12/2024 la Corte di appello di Messina, ha ridotto la pena inflitta a Co.Cl. a mesi sei e giorni venti di reclusione, previa concessione delle circostanze aggravanti generiche, confermando, per il resto, il giudizio di penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, 615-ter e 610 cod. pen. in danno di Pi.Ca.
Dalla sentenza di primo grado emergeva che l’imputato, impossessandosi di un telefono cellulare in uso alla ex moglie, nonostante la protezione dei dati a mezzo password, aveva estratto alcuni messaggi che la stessa aveva scambiato con altra persona, consegnandoli quindi al proprio legale affinché ne facesse uso nel giudizio civile di separazione, nell’ottica di una eventuale pronunzia di addebito.
Inoltre, in un momento successivo, l’imputato – dopo che aveva provveduto a fare sostituire la chiave della serratura della propria abitazione, essendo in corso il giudizio di separazione, e previa, comunque, comunicazione al medesimo- presentatosi presso l’abitazione e rimasto fuori dalla porta, dopo essere andato a prendere senza preavviso i figli da scuola, le aveva impedito di avvicinarsi ai figli, che attendevano seduti sulla scala, pretendendo che trascorressero la giornata con lui e intimandole di volere accedere all’interno.
La Pi.Ca. riferiva che, in tale occasione, il Co.Cl. aveva continuato ad inveirle contro anche dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento era stato sollecitato proprio dal medesimo.
2. L’imputato ha proposto ricorso per il tramite del suo difensore, avv. Al.Bi..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 529, comma 2, cod. proc. pen.
Deduce che: con querela del 15 settembre 2022, la Pi.Ca. aveva affermato di essere a conoscenza che, “già nel corso dell’anno 2020”, l’imputato aveva estrapolato alcuni messaggi dal suo telefono, da una chat intrattenuta con un collega di lavoro, facendo screenshot ed inviandoli ai suoi genitori; la querela sarebbe, pertanto, tardiva;

sarebbe censurabile la conclusione espressa dalla Corte di appello secondo cui la realizzazione dell’accesso deve essere collocato “in un’epoca antecedente e prossima al 10 marzo 2023”; i documenti allegati dalla Pi.Ca. alla querela del 27 marzo 2023 corrispondevano a quelli che l’imputato aveva fotografato con il proprio cellulare, inviandoli a se stesso con una mail del 14 febbraio 2020; l’imputato, inoltre, si era limitato ad effettuare fotografie con il proprio cellulare al contenuto di alcuni messaggi della moglie, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020, e non “del registro chiamate” e non sarebbe configurabile alcun accesso ad un sistema informatico.
2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 615-ter cod. pen. e vizio di motivazione. Deduce che: la condotta di accesso abusivo è stata contestata con riferimento a due diversi apparecchi cellulari, in uso alla Pi.Ca., e la Corte territoriale aveva accolto la tesi che entrambi i telefoni fossero protetti da password, senza alcuna prova tecnica e sulla base della sola dichiarazione della persona offesa la quale, tuttavia, era stata ritenuta non attendibile dal Tribunale del riesame (nella prospettazione in termini di mera amicizia del rapporto con il suo collega di lavoro); non era stata considerata la natura strumentale della querela, presentata a distanza di pochi giorni dall’utilizzo dei messaggi nel giudizio civile; in assenza di prova che il sistema sia stato protetto da password, i dati carpiti, sia pure in violazione della privacy, non possono ritenersi ottenuti attraverso l’introduzione in un sistema informatico.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge penale in relazione all’art. 610 cod. pen. Deduce che la Pi.Ca.: aveva arbitrariamente e clandestinamente fatto sostituire la serratura della porta di ingresso di casa; il mancato avvicinamento della medesima ai figli era stato determinato da una sua scelta prudenziale; l’imputato, nell’intimare ai propri figli di non allontanarsi dalla sua persona, aveva agito nell’esercizio delle sue facoltà genitoriali, considerato che la madre, pur di raggiungere il suo scopo di estromettere l’imputato dall’abitazione familiare, li aveva lasciati fuori di casa; sarebbe penalmente irrilevante il fatto, pur sottolineato in sentenza, di avere negato al figlio piccolo, di undici anni, il permesso per andare dalla madre.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile si è riportato alla comparsa conclusionale che ha depositato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato ha chiesto l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al reato di violenza privata, dovendo sul punto la sentenza impugnata essere annullata perché il fatto non sussiste. È infondato nel resto.
1. È inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale la difesa deduce la tardività della querela presentata dalla persona offesa per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., contestato all’imputato in relazione all’accusa di avere estrapolato da un cellulare in uso alla moglie la messaggistica WhatsApp tra la medesima ed un collega di lavoro e di avere “catturato” tramite screenshot messaggi e il registro chiamate da altro cellulare sempre in uso esclusivo alla ex moglie.
Risulta dagli atti di causa, consultabili in ragione della natura processuale del rilievo (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322) che attribuisce a questa Corte il ruolo di Giudice “anche del fatto”, che la persona offesa risulta avere presentato una prima querela, in data 15 settembre 2022, con la quale rappresentava una situazione di disagio e di insostenibilità di una ulteriore protrazione della convivenza coniugale con l’odierno imputato. In tale atto, in particolare, la persona offesa rappresentava che il matrimonio fosse “di fatto terminato nel 2020” e che “dal mese di dicembre 2018” vivevano “separati in casa”. A sostegno di tale sua affermazione indicava una serie di condotte poste in essere dall’odierno ricorrente vissute come moleste e ossessive e, in tale contesto, accusava il coniuge anche di averle controllato il telefono dal quale aveva estrapolato alcuni messaggi da una chat con un collega di lavoro, inviandoli ai suoi genitori, per sostenere la tesi di un rapporto sentimentale fra i due, senza, tuttavia, dare a tale episodio una precisa collocazione cronologica.
Successivamente, la medesima persona offesa ha presentato un’integrazione di querela, in data 24 marzo 2023, riferendo di avere scoperto, nella giornata precedente, che il suo ex marito aveva estratto, da un telefono cellulare che utilizzava per ragioni di lavoro e che non trovava più da tempo, “diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica WhatsApp”, consegnandoli al suo legale, il quale li aveva prodotti in sede di giudizio civile, ai fini di addebito della separazione. Aggiungeva che, nella memoria depositata dal legale del suo coniuge, erano inclusi anche screenshot estratti da altro telefono cellulare, alla stessa ancora in suo, e che non comprendeva come ciò fosse potuto accadere in quanto entrambi i cellulari erano protetti da password.
1.1. La contestazione fa riferimento ad entrambe le condotte e la deduzione difensiva sulla tardività della querela appare erronea in quanto si fonda su un’arbitraria collocazione cronologica della condotta, fatta risalire dalla difesa all’anno 2020, al di fuori tuttavia di ogni riferimento testuale desumibile dallo stesso

atto querelatorio, in quanto, anche nella prima querela, la persona offesa non aveva indicato in quale momento temporale la condotta attribuita al suo ex marito sarebbe stata compiuta.
L’affermazione difensiva si pone in contrasto con il tenore letterale del suddetto atto nel quale la persona offesa colloca nell’anno 2020 “la fine del loro rapporto coniugale”, descrivendo a tale proposito diverse condotte collocate, tuttavia, anche successivamente.
Sotto altro profilo il ricorrente deduce che i messaggi prodotti nel giudizio di separazione sarebbero stati inviati a sé stesso con mail del 14 febbraio del 2020, per come dal medesimo dichiarato e “documentato in sede di interrogatorio del 31 luglio 2023”.
Nel verbale di interrogatorio reso il 31 luglio 2023 l’imputato ha fatto, invero, riferimento alla circostanza della lettura casuale dei messaggi arrivati sul telefono della moglie e che avrebbe letto in quanto non tutelati da password, affermando anche di essersi limitato a fotografarli senza effettuare screenshot e di averli, successivamente, inviati a sé stesso tramite mail.
Sotto tale profilo, appare assertiva, pertanto, l’affermazione secondo cui i messaggi prodotti dal ricorrente nel giudizio civile di separazione coinciderebbero con quelli “a suo tempo dallo stesso fotografati tramite il proprio cellulare ed inviati a sé stesso tramite mail del 14 febbraio 2020”, in quanto non risultano allegati al ricorso in esame né i messaggi precedenti né quelli allegati dal difensore. Piuttosto, appare immune da vizi logici la conclusione adottata dalla Corte territoriale di ricollegare la condotta attribuita all’imputato al momento dell’utilizzo processuale dei medesimi dati, estrapolati abusivamente dal telefono della moglie, con la conseguenza di ritenere la condotta consumata in “in epoca immediatamente antecedente” a tale circostanza.
La sentenza sul punto si colloca, peraltro, nel solco del consolidato insegnamento di questa Corte, cui in questa sede va dato seguito, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01) e, qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un’eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante (Sez. 5, Sentenza n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212720 – 01).
2. È inammissibile il secondo motivo con il quale la difesa contesta la sussistenza di prova in ordine alla sussistenza di password a protezione dei dati contenuti nel telefono in uso alla persona offesa.

Le doglianze articolate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un. 13 – 12 – 95 Clarke, Rv. 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Nel caso in esame, dallo snodo argomentativo della sentenza impugnata, deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano ritenuto credibile la dichiarazione della persona offesa sulla sussistenza di una password a protezione dei dati salvati sul dispositivo.
Il superiore giudizio di attendibilità non contrasta con la intervenuta assoluzione dell’imputato per il contestato reato di maltrattamenti in danno della ex moglie, in quanto decisione fondata su ragione diversa dall’inattendibilità della persona offesa, ovvero su una ritenuta eccentricità della imputazione rispetto ai fatti rappresentati dalla medesima.
La ulteriore deduzione difensiva, volta a rilevare l’inattendibilità della persona offesa, sul presupposto che la stessa abbia inteso soltanto nascondere “la natura del vincolo che la lega al collega di lavoro”, appare fuori fuoco rispetto al thema decidendum dell’odierno giudizio in cui appare irrilevante accertare la circostanza indicata in ragione della natura dell’imputazione e della diversa condotta contestata al marito, sostanziatasi in una arbitraria invasione della sfera di riservatezza della moglie attraverso l’intrusione in un sistema applicativo ben suscettibile di essere ricondotto nell’alveo della tutela apprestata dall’art. 615-ter cod. pen. in quanto sistema informatico.

2.1. La condotta posta in essere dall’imputato- consistita nel violare lo spazio comunicativo privato di cui solo la persona offesa era titolare, con connesso ius excludendi alios, in quanto abbinato ad un telefono cellulare nella sua esclusiva disponibilità e protetto da password- ha integrato, invero, il reato di cui all’art. 615- ter cod. pen.
La fattispecie in esame è stata introdotta dalla legge n. 547 del 23 dicembre 1993, come “computer’s crime”, nella sezione concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio, a tutela della privacy della persona da ogni illecita interferenza attuata attraverso l’abusiva introduzione o permanenza nel collegamento con i sistemi informatici o telematici, contro la volontà espressa o tacita dell’avente diritto. La collocazione del reato in questione nella sezione relativa ai delitti contro la inviolabilità del domicilio dipende, come si evince dalla relazione di accompagnamento al relativo disegno di legge, dalla considerazione dei sistemi informatici alla stregua di “un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 del codice penale”.
Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, nella difesa del domicilio informatico sotto il profilo dello ius excludendi alios, anche in relazione alle modalità che regolano l’accesso dei soggetti eventualmente abilitati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427). Nella ricostruzione della fattispecie sottoposta al suo esame, in particolare, il giudice di merito deve porsi nella prospettiva indicata, al fine di verificare se l’introduzione o il mantenimento nel sistema informatico, anche da parte di chi aveva titolo per accedervi, sia avvenuto in contrasto o meno con la volontà del titolare del sistema stesso, che può manifestarsi, sia in forma esplicita, che tacita (cfr. Sez. 5, 7.11.2000, n. 12732, Rv. 217743; Sez. 5, 10.12.2009, n. 2987, Rv. 245842; Sez. 5, n. 11994 del 05/12/2016, Rv. 269478).
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l’accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema (cfr. Sez. Un., 27/10/2011, 5 n. 4694; Sez. 5, 26/06/2015, n. 44403, Rv. 266088; Sez. 5, 15/01/2015, n. 15950; Sez. V, 20/06/2014, n. 44390, Rv. 260763; Sez. 5, 30/09/2014, n. 47105).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, sottolineato come il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. debba ritenersi integrato dalla condotta del soggetto che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr. Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 27106).
2.2. Con riferimento alla nozione di sistema informatico, elemento focale della fattispecie, da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, chiarito che deve ritenersi “sistema informatico” un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione” – dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici (cfr. Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Rv. 214945).
Nell’introdurre tale nozione nell’ordinamento il legislatore ha fatto evidentemente riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell’economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dallo sviluppo della scienza. Con riferimento a fattispecie analoga alla presente, in cui era in contestazione l’estrazione di dati da una mail, è stato ritenuto da questa Corte che ” il “sistema informatico” recepito dal legislatore non può essere che il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati (…)” dovendo essere identificato in “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati” (Sez. 5, Sentenza n. 13057 del 28/10/2015 – dep. 31/03/2016 – Rv. 266182 – 01).
In particolare, è stato affermato che “La “casella di posta” non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. E l’accesso a questo “spazio di memoria” concreta, chiaramente, un accesso al sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura – fisica e astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni” , venendo attribuito rilievo preminente alla circostanza che tale porzione di memoria sia protetta – come

nella specie, mediante l’apposizione di una password – in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato con a conseguenza di ritenere che “ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen.” (Sez. 5, n. 13057 del 28/10/2015, cit.; anche Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, Rv. 274392; nel medesimo senso anche Sez. 5, n. 18284 del 25/03/2019, Rv. 275914 – 01).
Sulla base delle superiori coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che anche WhatsApp possa essere considerato un sistema informatico, essendo un’applicazione software progettata per gestire la comunicazione tra utenti attraverso messaggi, chiamate e videochiamate, utilizzando reti di computer per trasmettere i dati, combinando hardware, software e reti per offrire il suo servizio.
2.3. In questa prospettiva deve ritenersi che sussiste, nel caso di specie, il reato contestato, poiché la protezione del sistema, nel quale l’imputato si è trattenuto abusivamente, era stata assicurata attraverso l’impostazione di una password.
La deduzione difensiva, in ordine alla mancanza di prova della sussistenza di password a protezione del telefono in uso alla persona offesa, è meramente assertiva e volta ad accreditare una ricostruzione alternativa priva di ogni supporto, oltre a non confrontarsi con la motivazione esauriente e logica articolata sul punto dalla Corte territoriale, rispetto a doglianza analoga a quella in esame, focalizzata sulla inverosimiglianza della versione difensiva fornita dall’imputato, incentrata sull’utilizzo di due sim da parte della persona offesa una delle quali al medesimo intestata e priva di pin.
Analogamente, l’ulteriore deduzione difensiva, sulla mancata effettuazione di screenshot rispetto al contenuto dei messaggi esistenti nella chat privata della moglie, meramente fotografati, non appare idonea ad incidere sulla tenuta logica dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato in quanto circostanza priva di incidenza e che non elide il carattere abusivo della condotta posta in essere sostanziata nell’accesso non autorizzato in un sistema di dati protetto da password.
3. È invece fondato il terzo motivo relativo al capo C), con il quale la difesa deduce la mancanza di una condotta sussumibile nel paradigma di cui all’art. 610 cod. pen.
Secondo l’insegnamento di questa Corte ” Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a

condizionare il processo di formazione della volontà altrui” (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Rv. 277748 – 01; Sez.5, n. 3562 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 262848 – 01).
Nella fattispecie, le censure difensive colgono nel segno nella misura in cui sottolineano la irrilevanza penale della condotta del ricorrente attribuendo rilievo alle specifiche risultanze di contesto in cui i fatti sarebbero maturati, emergendo, invero, dalla motivazione delle sentenze di merito che la condotta dell’imputato – cui si contesta di avere impedito ai figli di avvicinarsi alla madre (e viceversa a quest’ultima di avvicinarsi ai figli), in un momento in cui i medesimi erano rimasti fuori dall’abitazione per una legittima sostituzione della serratura di casa (effettuata il giorno prima dalla persona offesa), in un clima di grande agitazione e alla presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco – non si è estrinsecata attraverso condotte intimidatorie specificamente idonee ad interferire concretamente sulla libertà di autodeterminazione delle persone offese.
Rispetto alla ex moglie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che, nella circostanza in esame, era stata la medesima, in quanto “terrorizzata”, a non avvicinarsi ai figli, ritenendolo opportuno, considerata, evidentemente, la concitazione del momento. Relativamente ai figli minori la circostanza che l’imputato abbia trattenuto vicino a sé il figlio più grande, lasciando il più piccolo con la madre, non sembra suscettibile di rientrare nella sfera applicativa del reato contestato, non risultando dalla motivazione delle sentenze che tale decisione, al di là della sua condivisione con la moglie, sia stata accompagnata da gesti violenti o da minacce concretamente idonee a coartare la volontà del figlio.
4. In accoglimento del superiore motivo la sentenza deve essere annullata limitatamente al reato di cui all’art. 610 cod. pen. per insussistenza del fatto.
L’annullamento sul punto impone il rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, risultando la pena inflitta calcolata considerando come reato più grave il delitto suddetto.
L’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, compensate in ragione della metà considerato l’epilogo della vicenda processuale, che saranno liquidate dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di violenza privata, perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Previa compensazione nella misura della metà, condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, che saranno liquidate dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025.