Riqualificazione del tentativo di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tribunale di Lecce Sent. n. 1331/2024

Sintesi della Sentenza del Tribunale di Lecce del 09/05/2024, n. 1331

Il Tribunale di Lecce ha riqualificato le condotte contestate all’imputato S.A. dai reati di tentata estorsione ex art. 56 e 629 c.p. al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 c.p. Questa decisione si è basata sulla constatazione che l’imputato, agendo con la convinzione di esercitare un proprio diritto, ha posto in essere azioni che non possono essere inquadrate come tentativo di estorsione. La corte ha stabilito una pena di tre mesi di reclusione, tenendo conto della continuazione tra i due episodi contestati e riconoscendo le attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell’imputato durante il processo.

Massima

Riqualificazione del tentativo di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza si distingue dall’estorsione non per la gravità della violenza o della minaccia, ma per l’elemento psicologico. Quando l’agente, come nel caso in esame, agisce nella convinzione di esercitare un proprio diritto, si configura l’art. 393 c.p. anziché l’art. 629 c.p., escludendo l’ipotesi di tentativo. (Tribunale Lecce, Sez. I, Sent., 09/05/2024, n. 1331)

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza del 09/05/2024, n. 1331 del Tribunale di Lecce

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 17/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

Prima Sezione Penale

Il Giudice Dott.ssa Annalisa de Benedictis, nella pubblica udienza dell’8.5.2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

SENTENZA

nei confronti di:

S.A., nato il (…) in G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Ivan Greco del foro di Lecce – attualmente domiciliato presso la Casa Circondariale di Torino ove è ristretto; detenuto per altra causa, rinunciante a comparire.

Difeso di fiducia dall’Avv. (…) del foro di Lecce, presente.

IMPUTATO

Cfr. allegato

Con l’intervento di:

Pubblico Ministero nella persona del VPO Dr.ssa Giovanna Facendola.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Svolgimento del processo.

Con decreto che dispone il giudizio del GUP in sede, in data 17.10.2018, S.A. è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Nella prima udienza dibattimentale del 24.1.2019, il processo veniva rinviato dinanzi ad altro giudice, per competenza tabellare, e veniva disposta la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato.

Nella udienza del 15.5.2019, nella regolarità del contradditorio, in assenza dell’imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento, venivano formulate le richieste di prova sulle quali il Giudice provvedeva con ordinanza ex art. 495 c.p.p., e il processo veniva rinviato, per l’inizio dell’istruttoria al 20.4.2020 e poi, differito, per ragioni sanitarie, al 20.1.2021, con sospensione dei termini di prescrizione come per legge.

Nella predetta udienza, nessuna attività istruttoria veniva compiuta.

Nell’udienza del 20.10.2021, essendo mutata la persona del Giudice e rinnovati gli atti, le parti si riportavano alle richieste istruttorie già formulate e il Giudice all’ordinanza ammissiva della prova e si procedeva all’ascolto dei testi Mar. Magg. T.M. e dell’App. Se. G.M. con rinuncia del Pubblico Ministero all’ascolto del teste M. (e revoca della relativa ordinanza ammissiva della prova).

Nella udienza del 24.11.2021, si procedeva all’ascolto di M.S. e venivano acquisiti, ex art. 493 co. 3 c.p.p., i verbali di sommarie informazioni rese il 12.2.2016 da M.A. e P.E., con domande a chiarimento, e i verbali di sommarie informazioni rese il 26.1.2016 da L.Y., e 1’11.2.2016 da M.M., N.N., R.F., con rinuncia al loro esame dibattimentale.

Nell’udienza del 25.5.2022, nessuna attività istruttoria veniva compiuta.

Nell’udienza del 28.2.2023, si procedeva all’ascolto di N.C. e, stante la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato, cui il sostituto processuale si riportava, il processo veniva rinviato al 13.12.2023, con sospensione dei termini di prescrizione fino all’udienza di rinvio.

Nella predetta udienza, il processo veniva differito al fine di consentire la partecipazione all’imputato, detenuto per altra causa.

Nell’udienza odierna, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.

Il Giudice, all’esito della camera di consiglio, emetteva dispositivo di sentenza e motivazione contestuale, di cui veniva data integrale lettura.

Il processo è rimasto sospeso dal 20.4.2020 all’l 1.5.2020 e dal 28.2.2023 al 13.12.2023.

Motivi della decisione.

A S.A. sono contestate più condotte, poste in essere dal 25 gennaio 2016 al 10 febbraio 2016, ai danni delle strutture e delle persone afferenti la Cooperativa Sociale “R.”, con sede in C., come meglio precisato nel capo di imputazione.

Il presente processo prende avvio dalle numerose querele sporte da N.G., responsabile dei Progetti Sprar della summenzionata cooperativa.

Invero, sul punto, non si può fare a meno di rilevare che tali querele, pur inserite materialmente nel fascicolo del dibattimento, non sono utilizzabili ai fini della decisione, in assenza di un consenso in tal senso espresso dalla difesa e per la singolare mancata indicazione, da parte del Pubblico Ministero, del querelante tra i propri testi di lista.

Pertanto, il compendio probatorio si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese in contradditorio dai testi escussi e sulle ulteriori dichiarazioni predibattimentali acquisite col consenso delle parti.

Tali risultanze possono essere così brevemente riassunte, operando un separato esame dei fatti contestati nel capo di imputazione.

a) Contestata condotta cui al capo A).

Nel capo A) della rubrica è contestato all’imputato di essersi introdotto illecitamente, in due occasioni – il 25 gennaio 2016 e il 2 febbraio 2016 – all’interno dell’abitazione, di proprietà della Cooperativa Sociale “R.”, sita in C., alla via G. 36.

In particolare, con riferimento all’episodio del 2 febbraio 2016, all’imputato è contestato anche il reato di violenza privata ai danni di L.Y., K.S. e B.K..

Il teste M.S. si era limitato a riferire di aver visto un ragazzo di colore che “saltava i muri, ha rotto le grate, ha rotto le persiane e si infilava nella casa anche se non era sua…e minacciava tutti” (cfr. fl 4 verbale fonoregistrato). Precisava che costui, che era entrato nell’abitazione, rompendone una persiana, vi era rimasto per una decina di giorni, cacciando coloro che ci vivevano e dicendo di esserne il proprietario.

Tuttavia, egli non era stato in grado né di identificare l’imputato quale autore della richiamata condotta – dichiarando solamente che trattavasi di uno degli ospiti della cooperativa – avendone appreso il nome solo al momento in cui era stato sentito a sommarie informazioni, né di collocare con esattezza i fatti, se non sulla base del generico riferimento “alla festa di Sant’Antonio” (rectius 17 gennaio).

L.Y., ospite dell’abitazione sita in C., alla via G. 36, dichiarava di essere stato svegliato, durante la notte tra il 25 e il 26 gennaio, intorno all’1:30, dal rumore di un campanello. All’esterno aveva notato uno degli ospiti della struttura, S.A., che manifestava con insistenza l’intento di entrare nell’abitazione. Aveva contattato, dunque, l’operatore della struttura, il quale a sua volta aveva sollecitato l’intervento di N.G. e dei Carabinieri che, giunti sui posto, avevano allontanato il S.. Avendo paura a rimanere a dormire in quell’abitazione, si era fatto accompagnare in altra struttura per ivi trascorrere la notte. Ritornato la mattina successiva per riprendere gli abiti, aveva visto nuovamente il S., nel giardino retrostante, che gridava (cfr. SIT del 26.1.2016).

M.A. dichiarava di essere stato presente allorquando il S., in maniera arbitraria, si era introdotto nella predetta abitazione, senza aggiungere nulla di più in ordine alle date del fatto (cfr. SIT del 12.2.2016).

R.F., invece, dichiarava soltanto che il S. occupasse abusivamente, alla data del 10 febbraio 2016, l’abitazione, a cui non aveva più diritto, togliendo la possibilità di usufruirne agli altri beneficiari (cfr. SIT dell’11.2.2016).

Orbene, così sintetizzate le risultanze istruttorie, non emerge, con assoluta certezza, che il S. si sia reso responsabile proprio della condotta contestatagli.

In quanto, da un lato, M.S. non è stato chiaro né sulla data di accadimento del fatto né sull’autore dello stesso.

Dall’altro lato, invece, gli operatori della struttura M.A. e R.F. si sono limitati a dire che il S. occupasse l’immobile, senza, tuttavia, specificare come e quando sia avvenuta tale occupazione e quanto si sia protratta, essendo ben possibile che egli, anche in occasioni ulteriori rispetto a quelle contestatigli, si fosse reso responsabile di analoga condotta.

Invero, dirimente, ai fini della decisione, sarebbe stata la deposizione di N.G., responsabile dei Progetti Sprar della cooperativa “R.”, e che il Pubblico Ministero ha omesso di indicare nella propria lista testimoniale.

Ne consegue, in ordine al reato di violazione di domicilio, la sentenza assolutoria nei confronti dell’imputato, pur con formula dubitativa, per non aver commesso il fatto.

In relazione al reato di violenza privata, poi, la novella legislativa cui al D.Lgs. n. 150 del 2022 ne ha mutato il regime di procedibilità, ora divenuto a querela di parte.

Nel caso di specie, l’unica querela è stata presentata da N.G., in qualità di responsabile del progetto “Sprar” della Cooperativa Sociale “R.”. Deve, però, notarsi che le persone offese del reato in contestazione sono gli occupanti dell’abitazione che avrebbero patito le conseguenze della condotta costrittiva ad opera del S..

Nessuna di loro, tuttavia, ha sporto regolare istanza di punizione.

Da ciò ne consegue, in relazione al reato di violenza privata, l’improcedibilità dell’azione penale.

b) Contestata condotta cui ai capi B) e C).

Nei capi B) e C) della rubrica sono contestati due episodi di tentata estorsione, avvenuti 1’8 febbraio e il 10 febbraio 2016, e aventi ad oggetto l’erogazione dei cd. “pocket money”.

Orbene, l’istruttoria dibattimentale ha consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, per i fatti a lui contestati in imputazione che vanno, però, ricondotti nella fattispecie consumata cui all’art. 393 c.p. e non nel diverso tentativo di estorsione ex artt. 56 e 629 c.p.

Ed invero, com’è noto, il rapporto tra le due fattispecie è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale incentrato sulla individuazione degli elementi idonei a stabilirne l’esatto discrimen tra le due figure.

Nel tentativo di delineare gli ambiti applicativi delle due diverse fattispecie di reato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. n. 29541/2020) hanno statuito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro non in relazione all’elemento oggettivo, da valutarsi sulla base della gravità della violenza o della minaccia, ma in relazione all’elemento psicologico, con la conseguenza che ricorre la fattispecie cui all’art. 393 c.p. quando l’agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa; e la fattispecie cui all’art. 629 c.p., invece, quando l’agente persegua il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Applicando tali principi al caso di specie, la condotta del Samieh può essere inquadrata nella fattispecie consumata cui all’art. 393 c.p., in ragione della modalità della stessa e dell’oggetto della pretesa.

S., fino a pochi giorni prima dei fatti, era percettore del cd. “pocket money”, che – come spiegato da M.A. – era un’erogazione di denaro versata in favore dei beneficiari del progetto SPRAR.

Nel caso di specie, S. non ne aveva più diritto, essendo uscito dal progetto ed essendo beneficiario di una borsa lavoro.

Per ottenere tale somma di denaro, egli, dunque, 1’8 febbraio e il 10 febbraio 2016, si era recato presso la sede della Cooperativa “R.” e aveva minacciato il responsabile, N.G., e l’operatore R.F..

Tanto emerge dalle concordanti e qui sintetizzate dichiarazioni testimoniali.

M.A., operatore sociale della cooperativa, aveva visto, dapprima 1’8.2.2016, il S. minacciare R.F., pretendendo buoni pasto; e, due giorni dopo, lo stesso minacciare,

sbattendo i pugni sul tavolo e scalciando le sedie, R.F. e N.G., pretendendo delle somme di denaro, di cui godeva in passato e che egli riteneva fossero di sua spettanza.

P.E., di professione geometra, titolare di una convenzione con la cooperativa R. per alcuni lavori di manutenzione, dichiarava di aver visto, qualche giorno prima, presso la sede della cooperativa in C., alla via D., un cittadino straniero di colore urlare contro R.F. – strattonandolo – e minacciare di morte N.G., pretendendo del denaro.

N.N. e M.M., operatrici della cooperativa, dichiaravano che, in data 10.2.2016, si era presentato presso la struttura il S. che pretendeva l’erogazione della somma di 500 Euro, che i responsabili della struttura sostenevano che non gli spettasse. S. aveva minacciato di morte R. e N. e aveva dato spintoni e calci alla porta.

Il 10.2.2016, erano intervenuti gli operanti di Polizia Giudiziaria. Sul punto, l’Aps. Se. G.M. riferiva di aver notato S. litigare col responsabile della Cooperativa (N.G.) e protestare perché gli era stato sospeso il servizio dei pocket money giornalieri.

R.F. dichiarava che, in data 10.2.2016, alle ore 10:45, mentre si trovava all’interno dell’ufficio della sede della Cooperativa R., in C., alla via D., si era presentato il S. che, con voce alterata, avanzava due tipi di richieste – pretese, la prima inerente il ticket settimanale per la spesa e la seconda una somma di denaro pari a 500 Euro. Gli veniva spiegato che, essendo uscito dal progetto, aveva già firmato un foglio attestante la ricezione della somma di Euro 250 e che il ticket spesa non gli poteva più essere erogato. A quel punto S. aveva inveito contro di lui minacciandolo di morte.

Infine, N.C. ribadiva quanto dichiarato dagli altri testimoni, precisando che S. era uscito dal progetto SPRAR, con la conseguenza che egli non aveva più alcun diritto a percepire ticket spesa e pocket money.

Nell’ambito di tale quadro probatorio, prescindendo dalla legittimità o meno della pretesa avanzata dal S., nonché della sussistenza del diritto da questi preteso – posto che la possibilità di ricorso al Giudice deve intendersi come possibilità di fatto che prescinde dalla fondatezza dell’azione – è evidente che il S. si fosse recato presso i locali della struttura al fine di ottenere soddisfazione di quanto riteneva gli fosse ancora dovuto.

Dunque, l’atteggiamento minaccioso e violento assunto nei confronti di N.G. e degli operatori della struttura era diretto in modo inequivocabile a farsi arbitrariamente ragione da sé nell’erronea convinzione di esercitare legittimamente un preteso diritto. Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a tal fine può ritenersi sufficiente la sola convinzione dell’agente circa la sussistenza del diritto vantato e l’azionabilità della pretesa.

Nel caso di specie, S. che, fino a qualche giorno prima, era stato percettore del cd. pocket money, cioè di una somma di denaro atta al suo sostentamento, e conciata al progetto SPRAR, in cui egli era inserito, era intimamente convinto che tali somme gli spettassero ancora (invece – com’è emerso dall’istruttoria – egli non ne aveva più diritto).

Quanto alla configuratalità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è sufficiente l’esplicazione della minaccia o della violenza, senza che rilevi il conseguimento in concreto dei fine perseguito (cfr. Cass. Pen. n. 25999/07).

Per tale ragione, non può essere riconosciuta l’ipotesi del tentativo.

Trattamento sanzionatorio.

I due episodi dell’8 febbraio e del 10 febbraio 2016 contestati all’imputato devono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi sotto la medesima spinta criminale e nello stesso contesto spazio temporale.

La condotta complessiva posta in essere dall’imputato, di certo sproporzionata rispetto all’oggetto della pretesa, non consentirebbe la concessione delle attenuanti generiche se a tale beneficio non inducesse il collaborativo comportamento processuale dell’imputato.

Pertanto, sulla base delle su esposte considerazioni e avuto riguardo ai criteri ermeneutici fissati dall’art. 133 c.p. e ai criteri rieducativi della pena cui all’art. 27 Cost., si ritiene congruo determinare la pena in mesi 3 di reclusione, così determinata:

– p.b. mesi 4 di reclusione per l’episodio più grave del 10.2.2016, atteso il tenore delle minacce proferite;

– ridotto ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione;

– aumentata di giorni 10 per la continuazione con l’episodio dell’8.2.2016.

I precedenti penali dell’imputato, come si evince dalla consultazione del casellario giudiziale aggiornato, sono ostativi al riconoscimento degli ulteriori benefici di legge.

Infine, è posto a carico del condannato il pagamento delle spese processuali

P.Q.M.
Letti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara S.A. colpevole del reato cui all’art. 393 c.p., nel quale viene riqualificata l’originaria imputazione cui ai capi B) e C) e, avvinti i due episodi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 530 cpv c.p.p.,

assolve S.A. dal reato cui all’art. 614 c.c. 1 e 4 c.p. per non aver commesso il fatto.

Letto l’art. 529 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di S.A. in ordine al reato cui all’art. 610 c.p., perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Conclusione
Così deciso in Lecce, il 8 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2024.