Rinvio pregiudiziale e competenza territoriale: la Corte di Cassazione conferma la vis attractiva del reato distrettuale

Sintesi Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 36059/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36059 dell’11 luglio 2024 (depositata il 26 settembre 2024), ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, finalizzata a stabilire la competenza territoriale tra il Tribunale di Lecce e quello di Bologna. L’imputato era chiamato a rispondere del reato di atti persecutori aggravati (art. 612-bis c.p.) verso l’ex compagna e il suo attuale partner, nonché del reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). La Corte ha precisato che, per i reati distrettuali, l’art. 51 c.p.p. prevede una deroga assoluta ai criteri ordinari di competenza territoriale, confermando così la vis attractiva del reato distrettuale anche quando meno grave. Di conseguenza, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bologna per competenza.

Massima: Il reato distrettuale, pur se meno grave, attrae la competenza degli altri reati connessi. L’art. 51 c.p.p. stabilisce una deroga assoluta ai criteri ordinari di competenza territoriale, imponendo la prevalenza della competenza del giudice distrettuale per tutti i reati e gli imputati inclusi nello stesso procedimento. (Sent. n. 36059/2024 Cass. Pen. sez V)
Massima di Davide Tutino, avvocato penalista – Foro di Catania
Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 36059/2024 (fonte banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 27/9/24):

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. OCCHIPINTI Andreina Maria Angela – Consigliere

Dott. CANANZI Francesco – Consigliere

Dott. CUOCO Michele – Relatore

Dott. GIORDANO Rosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale promosso dal

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 aprile 2024;

nel procedimento a carico di

A.A. nato a S l'(Omissis);

visti gli atti e il provvedimento di rimessione;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per la dichiarazione di competenza in favore del Tribunale di Lecce;

Svolgimento del processo
A.A. veniva tratto a giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 612 – bis, commi 1 e 2, cod. pen., del delitto di atti persecutori aggravati, commessi verso l’ex compagna e verso il suo attuale compagno (capi A e C), nonché del delitto di cui agli artt. 56, 81 e 615 – ter cod. pen. in relazione ad una serie di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco ad introdursi nei profili Facebook ed Instagram della ex compagna (capo B); i primi commessi in due diversi comuni della Provincia di Reggio Emilia e il secondo commesso in provincia di Lecce.

Dando preminenza, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al luogo dei commessi delitti di cui al detto capo B), delitto distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3 – quinquies cod. proc. pen., l’udienza preliminare è stata celebrata dinanzi al Tribunale di Lecce e in quella sede è stata sollevata questione di competenza territoriale.

La relativa eccezione veniva rigettata, ma successivamente riproposta in dibattimento; e, in quella sede, accolta, sulla ritenuta inapplicabilità della vis attractiva del reato distrettuale rispetto agli altri reati connessi e la conseguente prevalenza del criterio della gravità.

Gli atti venivano conseguentemente trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, competente in relazione al più grave reato (di atti persecutori pluriaggravati) contestato ai capi A) e C) e da questi, però, trasmessi, con provvedimento del 30 giugno 2023, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Bologna, che, a questo punto, sollevava contrasto dinanzi alla Procura Generale della Cassazione, ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen.; contrasto, tuttavia, dichiarato inammissibile, con provvedimento del 6 dicembre 2023.

Celebrata l’udienza preliminare, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice ha ritenuto sussistere “forti ragioni” per sostenere la tesi della vis attractiva del reato distrettuale quant’anche meno grave degli altri reati concorrenti (e quindi la competenza del Tribunale distrettuale di Lecce), essendo dubbia l’interpretazione dello snodo tra i due commi dell’art. 51 cod. proc. pen. e rilevando l’inapplicabilità dello strumento codicistico del conflitto negativo di competenza (quale giudice dell’udienza preliminare, a fronte di una pronuncia del giudice del dibattimento), ha rimesso la decisione a questa Corte.

Motivi della decisione
Per come si è detto, all’imputato è stato contestato il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612 – bis, commi 1 e 2, cod. pen. (commesso ai danni dell’ex compagna e del suo attuale compagno (capi A e C), commessi in due diversi comuni della Provincia di Reggio Emilia, nonché il delitto di cui agli artt. 56, 81 e 615 – ter cod. pen., commesso in provincia di Lecce, tale ultimo ricompreso nell’elencazione contenuta al comma 5 – quinquies dell’art. 51 del codice di procedura penale.

Il Giudice dell’udienza preliminare di Bologna (al quale gli atti sono pervenuti in ragione di una pregressa sentenza d’incompetenza pronunciata dal Tribunale di Lecce e di una successiva trasmissione dalla Procura di Reggio Emilia a quella di Bologna) dubitando della propria competenza chiede a questa Corte di determinarla in via pregiudiziale.

La richiesta è inammissibile.

Lo strumento processuale introdotto con l’art. 24 – bis cod. proc. pen. si presenta come un meccanismo di risoluzione non doveroso (ma affidato al “prudente apprezzamento del giudice dì merito”), funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, preventivo, che si aggiunge agli strumenti codicistici tradizionali (rappresentati dall’impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto) senza sostituirli (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513).

Ebbene, presupposto implicito del legittimo esercizio di tale strumento, è che la questione di competenza sia “seria” e come tale prospettata alla luce della ricognizione della giurisprudenza esistente.

Laddove, nell’esegesi dell’art. 51 cod. proc. pen., è principio consolidato di questa Corte, che, limitatamente ai reati contemplati, tale norma preveda una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, con prevalenza, per tutti gli altri reati e imputati nello stesso procedimento, dell’attribuzione al giudice distrettuale (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391; Sez. 1, n. 40012 del 05/10/2005, Rv. 232949; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, Rv. 267503; Sez. 1, n. 21354 del 18/05/2005, Rv. 231805); nella specie il giudice distrettuale competente in relazione al capo B).

Tale principio è condiviso dallo stesso giudice remittente, che, però, in luogo di esercitare gli ordinari strumenti codicistici di risoluzione delle questioni di competenza (a fronte di una pregressa decisione giurisdizionale del Tribunale di Lecce) ha rimesso gli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 24 – bis cod. proc. pen.

La richiesta deve essere dichiarata, quindi, inammissibile e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 24 – bis del codice di procedura penale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta ex art. 24 – bis cod. proc. pen.

Oscuramento dati.

Conclusione
Così deciso l’11 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2024.