Rinvio per legittimo impedimento del difensore solo se provata l’impossibilità di sostituzione. Cass. pen., sez. vi, sent. 08/08/2024, n. 32353

Rinvio dell’udienza e legittimo impedimento del difensore: nel rito camerale del procedimento di prevenzione, il rinvio per legittimo impedimento del difensore richiede una rigorosa dimostrazione dell’impossibilità di avvalersi di sostituti, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (cass. pen., sez. vi, sent. n. 32353/2024).

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Il difensore del ricorrente aveva chiesto il rinvio dell’udienza a causa di un impegno concomitante in un altro procedimento, ma il Tribunale aveva rigettato la richiesta. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato questa decisione, ritenendo che l’impegno in un altro processo non fosse di per sé sufficiente a giustificare il rinvio dell’udienza. La questione è stata quindi portata in Cassazione, dove il difensore ha lamentato una violazione del diritto di difesa.

La Cassazione ha ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il rinvio dell’udienza può essere concesso solo se il difensore dimostra l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. Nel caso specifico, il difensore, nominato appena due giorni prima dell’udienza, aveva chiesto il rinvio senza fornire prove adeguate dell’impossibilità di farsi sostituire. La Corte ha sottolineato che il diritto alla difesa non può essere utilizzato come strumento per ritardare il procedimento, soprattutto in un contesto delicato come quello della sorveglianza speciale, dove il bilanciamento tra diritto di difesa e celerità del processo è fondamentale.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale che richiede un controllo rigoroso sulle richieste di rinvio, esigendo che siano supportate da prove concrete dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto.

Testo della Sentenza

Cass. pen., sez. vi, sent. 08/08/2024, n. 32353:

Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 10/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Relatore

Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato a T il (Omissis)

avverso il decreto del 25/01/2024 emesso dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di A.A., la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto emesso in data 18 settembre 2023 dal Tribunale di Roma con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nelle categorie previste dall’art. 4, co. 1, lett. i-ter D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 perché ritenuto “soggetto indiziato dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis del codice penale”, sulla base di procedimenti penali per reati di cui all’art. 572 cod. pen. ai danni di diverse persone offese, per reati di tale tipologia commessi negli anni 2016, 2017, 2018 e 2021.

2. Nell’interesse di A.A., il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato rinvio per legittimo impedimento dell’udienza svoltasi davanti al Tribunale, per la nullità del conseguente decreto, eccezione che la Corte di appello ha respinto con motivazione carente.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sempre per carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., a fronte della richiesta del difensore che era stato nominato il giorno di sabato del 16 rispetto all’udienza di lunedì del 18 settembre.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge per motivazione apparente in relazione all’attualità della pericolosità del proposto.

In particolare, si duole dell’omessa considerazione del tempo decorso dalle ultime manifestazioni di pericolosità, avendo il proposto già scontato la pena irrogatagli di due anni di reclusione durante l’esecuzione della custodia cautelare in carcere con conseguente scarcerazione, e tenuto conto che le sue condizioni sono mutate grazie alla terapia farmacologia seguita in adesione ai programmi del CSM e del SERD locali, riservandosi di produrre la relativa documentazione davanti al Tribunale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto ai primi due motivi se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, essendo state correttamente rigettate le istanze difensive di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento e per richiesta di un termine ex art. 108 cod. proc. pen.

Va premesso che nel rito camerale del procedimento di prevenzione è previsto il rinvio per legittimo impedimento del difensore ex art. 7, co. 5 D.Lgs. n.159/2011.

Ma va osservato che l’impedimento per concomitante impegno professionale del difensore richiede un confronto tra gli impegni professionali addotti ed in ogni caso anche la dimostrazione dell’impossibilità di avvalersi di sostituti.

Nel caso in esame si evince dagli atti che all’udienza del 18 settembre 2023 il difensore subentrante al precedente difensore, nominato in data 16 settembre appena due giorni prima di detta udienza, ha richiesto un rinvio perché impegnato in una udienza preliminare davanti al Giudice dell’udienza preliminare di Napoli in cui era chiamato a difendere una persona offesa, che avrebbe dovuto costituirsi parte civile.

Il Tribunale ha correttamente motivato il rigetto della richiesta ravvisando che l’impegno processuale presso altra sede, anche perché relativo alla difesa di una persona offesa, non era più rilevante di quello assunto nel presente procedimento (cfr. Sez. 2, n. 11924 del 09/09/2022, Mirabelli, Rv. 284443), oltre a non essere stata neppure addotta o giustificata l’impossibilità di avvalersi di sostituti, ed ha poi rigettato anche la conseguente richiesta di termine a difesa, rilevando che la nomina era intervenuta solo due giorni prima dell’udienza per libera scelta dell’assistito, già assistito da un precedente difensore tempestivamente avvisato.

Anche rispetto alla questione dedotta per violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. la Corte di appello si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094) secondo cui il termine a difesa è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo.

2. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

Si deve innanzitutto rammentare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di Legge ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n.159/11, ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione di Legge e segnatamente dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Le censure del ricorrente investono sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l’ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha esaurientemente valutato i motivi di appello anche con riguardo al giudizio dell’attualità della pericolosità, avendo evidenziato le recenti condotte intimidatorie verso la sua ultima compagna poste in essere fino al 15 febbraio 2022 rispetto alla data di applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale di Roma, intervenuta nel settembre del 2023, oltre a rilevare la mancata produzione dei documenti che avrebbero dovuto attestare il superamento della sua condizione di tossicodipendenza.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il giorno 8 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2024.