Rinviato a giudizio per falso ideologico. Prosciolto per speciale tenuità del fatto

Il Tribunale di Catania, I sezione penale, con Sentenza del 23/01/2019 (dep. il 04/02/2019), su richiesta dell’Avvocato Davide Tutino, difensore del geometra imputato del delitto di falso ideologico (previsto e punito dall’art. 481 del codice penale), ha concesso la condizione di non punibilità del fatto di particolare tenuità.

Sentenza

Sentenza del Tribunale di Catania del 23/01/2019 (dep. il 04/02/2019) Procedimento n. 6351/17 R.G.N.R. mod. 21

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

I Sezione Penale

Il Tribunale di Catania – I Sezione Penale -in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Eliana Trapasso

(…), ha pronunziato e pubblicato, (…), la seguente

SENTENZA
Nei confronti di:

D. G. A. (…)
G.C. (…)
entrambi difesi di fiducia dall’Avvocato Ivan Ficicchia, del foro di Catania

N.S.P. (…)
difeso di fiducia dall’Avvocato Davide Tutino, del foro di Catania

(…)

IMPUTATI
Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 481 C.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, D.G.A. e G.C., quali committenti, N.S.P., geometra esercente servizio di pubblica necessità, depositavano presso il Genio Civile di Catania un perizia giurata dal predetto N.S.P., ideologicamente falsa, perché attestante la conformità dell’immobile ubicato in (…), nella Via (…), realizzato dai predetti D.G.A. e G.C., quali committenti, e dallo stesso Geom. N.S.P, quale direttore dei lavori, alla concessione edilizia n. 08, rilasciata dal Comune di (…) in data 4/06/2009, laddove, in realtà tale immobile veniva realizzato con difformità essenziali rispetto all’assentito, consistite in (…)
Reato commesso in Catania il 19/11/2013

Motivazione

D.G.A., G.C. e N.S.P. venivano citati a giudizio con decreto di citazione del 19/9/18.
Venivano accusati del reato di cui agli artt. 81 c.p., n. 481 c.p. per avere, nelle rispettive qualità, depositato presso il Genio Civile di Catania una perizia giurata ideologicamente falsa, attestante la conformità di un immobile alla relativa concessione edilizia mentre erano state realizzate delle difformità concernenti il piano cantinato, il piano terra, il solaio a copertura del piano terra, il locale sottotetto e la scala esterna.
Il reato era commesso in Catania il 19/11/2013.
All’odierna udienza veniva dichiarata l’assenza dei primi due imputati, mentre N.S.P. era presente.
La parte offesa Comune di Catania, nonostante la regolare citazione, non era presente.
I difensori domandarono, per gli assistiti incensurati, considerata la pena edittale di cui all’art. 481 c.p., l’applicazione della disciplina di cui all’art. 131 bis c.p.
Rappresentavano la non gravità del fatto.
Il P.M esprimeva parere favorevole.
Il giudice riteneva il reato di non particolare allarme sociale e non ricavava conseguenze dannose a carico della parte offesa.
Pertanto giudicava di poter valutare il fatto come particolarmente tenue.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 e 530 c.p.p. e 131 bis c.p., dichiara n.d.p. nei confronti di D.G.A., G.C. e N.S.P., in ordine al reato ascritto loro per essere sussistente la condizione di non punibilità del fatto di particolare tenuità.
Catania, 23/1/19

IL GIUDICE
DOTT.SSA ELIANA TRAPASSO

Cos’è il Falso ideologico

Ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Cos’è la condizione di non punibilità per speciale tenuità del fatto (o 131-bis c.p.)

Il d.lgs 28/2015 ha introdotto l’art. 131-bis all’interno del codice penale.
Tale nuova norma prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Difatti nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma dell’art. 133 c.p., quando:
1. l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o
2. ha adoperato sevizie o, ancora,
3. ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero
4. quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale:
1. nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero
2. abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
3. nonché’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sezione IV, sentenza 15 novembre 2018, n. 51526) ha chiarito che la mera presenza di denunzie nei confronti dell’imputato o di “precedenti di polizia”, di cui si ignora l’esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al riconoscimento dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p..
Il giudice, quindi, ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, deve verificare l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell’imputato.