Ricorso straordinario ammesso quando la pena massima del reato viene calcolata per errore percettivo, mutando i termini ex artt. 157-161 c.p.

Ricorso straordinario ammesso quando la pena massima del reato viene calcolata per errore percettivo, mutando i termini ex artt. 157-161 c.p.

Abstract. Questo breve articolo illustra la portata applicativa dell’art. 625-bis c.p.p. alla luce dell’errore percettivo commesso dalla Corte di cassazione sez. 7: la Suprema Corte, qualificando la fattispecie di contrabbando ex art. 291-bis, co. 1, d.lgs 43/1973 anziché ex co. 2, ha ritenuto applicabile una pena massima di cinque anni di reclusione, con conseguente estensione del termine prescrizionale. Viene esaminato il presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario – l’errore di fatto decisivo interno agli atti – e le ripercussioni sul computo della prescrizione ex artt. 157-161 c.p., soffermandosi sulla distinzione tra errore percettivo e errore di giudizio e sul rapporto tra recidiva qualificata e termini prescrizionali.

Massima: Sussiste errore percettivo, emendabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., quando la Corte, trascurando che l’imputazione riguarda la detenzione di 5,96 kg di tabacchi lavorati esteri – quindi quantità inferiore alla soglia dei 10 kg – applica la disciplina dell’art. 291-bis, co. 1, d.lgs 43/1973 (oltre 10 kg, reclusione 2-5 anni) anziché quella dell’art. 291-bis, co. 2 (fino a 10 kg, sola multa cui la recidiva aggiunge al massimo 1 anno e 8 mesi di reclusione), alterando conseguentemente il computo della prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, sent. 20087/2025)

La sentenza n. 20087/2025, pronunciata dalla Quarta Sezione penale e depositata il 16/05/2025, offre un esempio paradigmatico di errore percettivo idoneo a rendere ammissibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p.: la Corte di cassazione, qualificando la condotta come contrabbando di tabacco oltre la soglia dei 10 kg, ha assunto quale cornice edittale la reclusione da due a cinque anni, maggiorata di due terzi per la recidiva ex art. 296 d.lgs 43/1973, fissando il termine prescrizionale minimo a dieci anni e dichiarando inammissibile il ricorso. La difesa ha dimostrato che gli atti processuali, e in particolare il capo d’imputazione, descrivevano una quantità pari a 5,96 kg, ricondotta dal legislatore al comma 2 dell’art. 291-bis, punito con la sola multa, alla quale la recidiva aggiunge un modesto margine di reclusione (massimo un anno e otto mesi). Il travisamento della soglia quantitativa ha inciso direttamente sulla determinazione della pena massima astrattamente comminata e, per riflesso, sul termine prescrizionale ordinario di sei anni previsto dall’art. 157 c.p., termine che, alla data della sentenza d’appello (30 ottobre 2023), risultava già decorso, essendo intercorso un lasso temporale di sette anni e un mese dal precedente atto interruttivo (16 settembre 2016).

L’errore – estraneo a qualsiasi scelta valutativa o interpretativa – afferisce alla mera percezione del fatto contenuto negli atti e soddisfa il requisito di decisività richiesto dalle Sezioni Unite (sent. Basile, 2002): eliminato l’errore, la decisione non può che mutare, imponendo la revoca dell’ordinanza di inammissibilità e l’annullamento della sentenza di merito per intervenuta prescrizione. Il caso conferma che l’art. 625-bis c.p.p. opera quale rimedio nomofilattico oltre che correttivo, garantendo la conformità del giudizio di legittimità al principio di legalità della pena e alla disciplina dei termini di estinzione del reato; evidenzia inoltre che la recidiva, pur incidendo sulla cornice edittale, non può estendere di per sé il termine ordinario ex art. 157 c.p. né superare il limite massimo ex art. 161 c.p., ma deve rispettare la regola di continuità stabilita dall’art. 160 c.p. Il pronunciamento chiarisce, infine, che la differenza fra errore materiale e percettivo rileva solo nella sfera dell’esteriorizzazione grafica: quando, come nella specie, la svista riguarda la qualificazione giuridica derivante da un dato quantitativo oggettivo, l’unico strumento correttivo resta il ricorso straordinario, la cui ammissibilità è subordinata alla prova documentale dell’errore e alla sua decisività sull’esito della decisione.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. pen., Sez. IV, sent. 20087/2025), fai click qui.