Ricettazione per la carta di debito ritrovata a cinque giorni dal furto: irrilevanza del dato cronologico – Cass., pen., Sez. II, 29 maggio 2025, n. 20143
Abstract
Il contributo analizza la sentenza della Corte di cassazione penale, Sezione II, 29 maggio 2025, n. 20143, che ha qualificato come ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., la mera detenzione non giustificata di una carta di debito sottratta cinque giorni prima, escludendo la configurabilità del furto per mancanza di indizi univoci sulla partecipazione dell’imputato alla sottrazione. L’elaborato ricostruisce i presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione, la distribuzione dell’onere probatorio e la funzione sistematica della norma, arricchendo l’esame con richiami testuali alla motivazione della decisione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RICETTAZIONE – Presupposti soggettivi
In tema di ricettazione, colui che viene sorpreso nella disponibilità di una carta di debito proveniente da furto risponde del delitto di cui all’art. 648 c.p. quando non offre alcuna spiegazione attendibile sull’origine del possesso, ove manchino elementi univoci che lo colleghino alla sottrazione, risultando irrilevante il solo breve lasso di tempo intercorso fra il furto e il rinvenimento della res.
Rif. norm. artt. 648, 624 c.p. – Conf. Cass., Sez. II, 7 settembre 2016, n. 43427
Commento
La Suprema Corte muove dall’assunto per cui il reato di ricettazione richiede, sul piano oggettivo, la provenienza furtiva della cosa e la sua detenzione consapevole; sul piano soggettivo, è sufficiente il dolo generico, concretato nella coscienza della provenienza illecita e nella volontà di trattenere il bene; ricordando che «risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine» (Sez. II, 7 settembre 2016, n. 43427), la sentenza osserva che «il Tribunale ha illogicamente attribuito rilievo decisivo al solo lasso di tempo, ritenuto “contenuto”, intercorso fra il furto e il rinvenimento», mentre «difettano del tutto elementi probatori univoci circa la presenza dell’imputato nel luogo e al momento della sottrazione»; la motivazione evidenzia che il possesso dell’unica carta recuperata, a fronte della sottrazione di due carte analoghe, «induce, piuttosto, a ritenere che la carta sia stata ricevuta da terzi», escludendo la dedotta riqualificazione in furto; la Corte richiama il criterio dell’“ingiustificata disponibilità”, gravando sull’agente l’onere di «offrire una versione plausibile dell’acquisizione, pena l’integrazione dell’elemento psicologico della ricettazione», e precisa che il decorso di cinque giorni «appare tutt’altro che “contenuto” nella prospettiva della facile circolazione della res sul mercato clandestino», sicché il dato cronologico – «logicamente del tutto insufficiente» – non consente di superare la presunzione di ricettazione; viene così ribadito che il favor rei opera sul piano sanzionatorio ma non può legittimare una qualificazione giuridica più grave in assenza di prova certa, poiché «la tassatività delle fattispecie penali impone di respingere estensioni analogiche dell’art. 624 c.p.», salvaguardando la funzione repressiva dell’art. 648 c.p. quale presidio contro la circolazione di beni illecitamente acquisiti e assicurando, al contempo, coerenza con l’esigenza costituzionale di colpevolezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
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