Ricettazione: non basta l’assenza di documentazione comprovante l’acquisto o la titolarità (CDA Napoli, VI, Sent. 18.11.2024, n. 13161)

MASSIMA CDA Napoli, VI, Sent. 18.11.2024, n. 13161

Reati contro il patrimonio – Ricettazione – Necessità di elementi univoci a dimostrare la provenienza illecita dei beni – Assenza di valore indiziario sufficiente nella sola mancanza di documentazione – Conseguenze.

In materia di ricettazione, la presunzione di provenienza illecita dei beni non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di documentazione comprovante l’acquisto o la titolarità. È richiesta la sussistenza di circostanze univoche, anche di natura logica o indiziaria, atte a dimostrare che la “res” abbia origine delittuosa, dovendosi escludere la rilevanza del mero sospetto basato unicamente su precedenti penali dell’agente o su eventuali irregolarità di natura formale.

Riferimenti normativi:

  • Cod. Pen. art. 648

Massima a cura di Avvocato Davide Tutino, penalista – Catania

Commento.

La sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. VI,  affronta un caso di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, delineando anzitutto le ragioni che avevano condotto alla condanna dell’imputato in primo grado, dove il Tribunale, sulla base del rinvenimento di monili, preziosi e documentazione non giustificata, aveva ritenuto configurato l’illecito di cui all’art. 648 c.p. e, per la presenza di attrezzature atte allo scasso, la contravvenzione ex art. 707 c.p.; la Corte territoriale, esaminando gli elementi raccolti e le prove prodotte, ricostruisce come l’8 novembre 2017, in esito a una segnalazione confidenziale, i Carabinieri abbiano perquisito l’abitazione dell’imputato (C.G.), rinvenendo una somma di denaro, polizze di pegno, gioielli e quadri, nonché alcuni strumenti per la creazione di chiavi, un cilindro adibito a grimaldello e vario altro materiale; in sede di giudizio abbreviato, il primo giudice aveva valorizzato l’assenza di documentazione attestante la provenienza lecita di tali beni e le precedenti condanne per reati contro il patrimonio a carico dell’imputato, ritenendo prive di pregio le dichiarazioni della moglie, la quale aveva riferito che i monili costituivano regali o acquisti di vecchia data e che i quadri o le pietre preziose erano stati ricevuti in occasione di ricorrenze familiari; secondo il Tribunale, l’incompatibilità tra il valore presuntivo dei beni e il reddito dichiarato dall’imputato, nonché l’uso di polizze pegno, avrebbe confermato la loro natura illecita; tuttavia, la Corte d’Appello, nel riesaminare i motivi proposti dalla difesa, ha ritenuto decorsi i termini prescrizionali per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., riconoscendo pertanto l’estinzione del reato relativo al possesso di grimaldelli e chiavi alterate, e confermando la confisca di tali strumenti in ragione della loro intrinseca pericolosità e dell’assenza di un impiego lecito; al contempo, la Corte ha accolto la richiesta di assoluzione quanto al delitto di ricettazione, evidenziando che “il fatto non sussiste”, poiché, in assenza di un accertamento sul valore effettivo dei beni o di loro specifiche caratteristiche tali da concludere per la sicura provenienza delittuosa, non è possibile inferirne l’origine illecita in via esclusiva dalla semplice mancanza di documentazione di acquisto, soprattutto qualora oggetti come i gioielli, i quadri o le somme di denaro risultino spiegabili con ricorrenze e doni familiari, e non esista alcun divario clamoroso fra il reddito dell’imputato e tali disponibilità; quanto all’argomento fondato sui precedenti penali, la Corte precisa che essi non possono, da soli, legittimare la presunzione di ricettazione, essendo necessaria l’emersione di circostanze univoche e di carattere logico-indiziario che indichino l’illecita provenienza delle “res”;

Per consultare la sentenza in commento (Corte d’Appello Napoli, Sez. VI, Sent., 18/11/2024, n. 13161), fai click qui (necessario abbonamento a banca dati giuridica One LEGALE)