Sentenza Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 06/07/2023) 01/08/2023, n. 33582
Massima
Nel reato di ricettazione p. e p. dall’articolo 648 del codice penale, quando manca la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Se non vi sono elementi che indichino che l’imputato abbia ricevuto il bene di provenienza delittuosa prima della data di prescrizione del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza: OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl. consultata in data 04/08/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –
Dott. MESSINI D.A. Piero – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari ad esito del giudizio abbreviato, rideterminava in un anno, sei mesi di reclusione e 600 Euro di multa la pena inflitta ad A.A., riqualificato in ricettazione il fatto contestato e ritenuto dal primo giudice come reato di riciclaggio.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al calcolo dei termini di prescrizione, causa estintiva del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.
La Corte territoriale non ha applicato il principio secondo il quale, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto, nel caso di specie un furto denunciato il (Omissis).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che è “ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. ” (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) e che nel caso di specie non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla L. 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1 gennaio 2020.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia dubbia la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato (Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343; Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146).
Avuto particolare riguardo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287).
Nel caso di specie il sequestro del motociclo ricettato fu eseguito in data 9 luglio 2012, ma il furto del mezzo fu denunciato il (Omissis); non vi è alcun elemento, neppure di natura logica, dal quale inferire che l’imputato avesse ricevuto il bene di provenienza delittuosa, apponendovi poi la falsa targa di cartone, creata artigianalmente, prima del 23 marzo 2022, vale a dire in epoca precedente alla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione.
6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2023
Il reato di ricettazione (articolo 648 codice penale)
Il reato di ricettazione, disciplinato dall’articolo 648 del Codice Penale italiano, rappresenta una delle figure delittuose più complesse e sfaccettate del nostro ordinamento giuridico. Questo reato, che si configura come un delitto contro il patrimonio, è caratterizzato da una serie di elementi costitutivi e circostanze aggravanti che ne determinano la gravità e le conseguenze giuridiche.
Secondo l’articolo 648 del Codice Penale, commette il reato di ricettazione chiunque, al fine di trarne profitto, acquista, riceve o occulta cose provenienti da un reato, o comunque le fa oggetto di attività, sapendo che provengono da un reato. Il reato di ricettazione si configura, quindi, come un reato di pericolo, in quanto la sua commissione mette a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività.
Gli elementi costitutivi del reato di ricettazione sono tre: l’elemento oggettivo, l’elemento soggettivo e l’elemento normativo. L’elemento oggettivo è costituito dalla condotta di acquisto, ricezione o occultamento di cose provenienti da un reato, o dalla loro trasformazione. L’elemento soggettivo, invece, è rappresentato dalla consapevolezza dell’agente di agire in violazione della legge e dal suo intento di trarre un profitto dalla condotta illecita. Infine, l’elemento normativo è costituito dalla provenienza illecita della cosa, che deve essere nota all’agente.
Il reato di ricettazione può assumere diverse forme, a seconda della condotta dell’agente e delle circostanze in cui il reato viene commesso. La ricettazione può essere semplice, qualificata o professionale. La ricettazione semplice si configura quando l’agente acquista, riceve o occulta cose provenienti da un reato, o le fa oggetto di attività, al fine di trarne profitto. La ricettazione qualificata, invece, si verifica quando l’agente commette il reato con l’intento di favorire l’autore o i partecipi del reato da cui provengono le cose. Infine, la ricettazione professionale si configura quando l’agente commette il reato abitualmente o per trarne un profitto sostanziale.
Uno degli aspetti più controversi e dibattuti in relazione al reato di ricettazione riguarda la prescrizione del reato. Secondo la giurisprudenza citata nel presente articolo, nel caso di ricettazione, quando manca la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Se non vi sono elementi che indichino che l’imputato abbia ricevuto il bene di provenienza delittuosa prima della data di prescrizione del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

















































































