Ricettazione: Cassazione Pen., Sez. II, Sent., 31/08/2023, n. 36386 chiarisce il momento consumativo del reato di ricettazione

Massima Cassazione Pen. Sez. II, Sent. n. 36386/2023 sulla Data Consumativa del Reato di Ricettazione

In assenza di una prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, seguendo il principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Questo principio è stato ribadito da precedenti giurisprudenziali e mira a garantire che l’imputato non sia penalizzato in assenza di prove concrete.

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Catania.

Testo della Sentenza Cassazione Pen. Sez. II, Sent. n. 36386/2023

Fonte del testo della Sentenza:
OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl.
 consultata in data 13/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE
  • Dott. BELTRANI Sergio – Presidente –
  • Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
  • Dott. FLORIT Francesco – Consigliere –
  • Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere –
  • Dott. LEOPIZZI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SARACO ANTONIO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. A.A., per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 25/02/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 648 c.p..

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, richiamando un’inesistente motivazione del giudice di primo grado.

1.2. Violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione.

Con il secondo motivo sostiene che la Corte di appello ha erroneamente individuato il momento consumativo del reato, che va individuato nel giorno più prossimo a quello in cui è stato perpetrato il delitto presupposto, quando manchi la prova della data della ricezione.

Nel caso in esame si segnala che il reato presupposto era stato commesso il (Omissis), così che il reato doveva considerarsi prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.

Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha giustificato la negazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione autonoma, senza fare rinvio alla sentenza del tribunale. A ciò si aggiunga che i magistrati dell’appello hanno puntualmente spiegato che l’attenuazione richiesta non poteva essere riconosciuta in ragione del valore dei beni ricettati e della condotta decettiva e reticente tenuta dall’imputato.

Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di motivazione omessa o apparente.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Va preliminarmente ricordato che a A.A. viene contestato il delitto di ricettazione in relazione a un assegno facente parte di un carnet rubato il (Omissis), per come – pacificamente – risulta dalla relativa denuncia di furto versata in atti.

La Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui A.A. si recava in banca per incassare le somme portate dall’assegno in questione, che il cassiere riscontrava essere provento di furto, con conseguente levata di protesto in data 20/06/2011.

Va rimarcato come quest’ultima deve essere considerata semplicemente come quella in cui il delitto si è manifestato, mentre per individuare il momento del suo perfezionamento occorre guardare al giorno della ricezione dell’assegno, ossia in un momento che, nel caso in esame, è rimasto ignoto all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

Tanto importa che “ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto”, (Sez. 2, Sentenza n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 31946 del 09/06/2016 Minutella, Rv. 267480 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 – 01).

3. Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va fatto decorrere dunque- dal giorno 08/09/2011, ossia dalla data più prossima alla perpetrazione del delitto presupposto, in ragione del favor rei che impronta la disciplina sulla prescrizione.

Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per il reato di cui all’art. 648 c.p. (otto anni di reclusione), agli atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161 c.p., il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è pari a dieci anni, che vanno a scadere il giorno 08/09/2021.

A ciò vanno aggiunti i giorni di sospensione del decorso della prescrizione, per complessivi 247, così pervenendosi alla data del 13/05/2022, giorno in cui si aveva il perfezionamento della fattispecie estintiva, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, avutasi il 16/09/2022.

Tanto conduce all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2023