Rapina pluriaggravata: attenuanti generiche escluse se mancano elementi di segno positivo
Abstract. La Corte di cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 3 luglio 2025, n. 24571, ha confermato la linea già tracciata in sede di merito, precisando che
l’art. 62-bis c.p. non attribuisce un diritto automatico all’imputato in assenza di elementi negativi: la concessione delle attenuanti generiche richiede l’allegazione e la dimostrazione di indici di segno positivo attinenti alla personalità o al fatto; la loro mancanza legittima il diniego.
Massima.
In tema di circostanze attenuanti generiche, l’applicazione dell’art. 62-bis c.p. non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi ma richiede, invece, la presenza di elementi di segno positivo, la cui mancanza legittimamente comporta il diniego.
(Fattispecie in cui la Corte d’appello di Palermo, confermando la condanna per rapina pluriaggravata, ha negato le attenuanti generiche per difetto di indicatori favorevoli alla personalità degli imputati; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il diniego poiché privo di elementi di segno positivo.)
Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 24571 del 03/07/2025
Note a Sentenza.
L’istituto delle attenuanti generiche, introdotto per consentire un temperamento equitativo della pena alla luce dell’art. 133 c.p., postula un’attività motivazionale che valorizzi indicatori concreti di resipiscenza, buona condotta processuale o peculiarità del fatto. In assenza di tali dati, la discrezionalità giudiziale resta vincolata a una valutazione negativa. La Corte d’appello ha calibrato il diniego richiamando la «capacità a delinquere» rivelata dai numerosi precedenti patrimoniali degli imputati, valorizzando un parametro personalistico ritenuto assorbente rispetto a eventuali profili neutri. La difesa, in sede di legittimità, ha invocato il principio per cui il mero decorso del tempo e l’insussistenza di condotte ulteriormente riprovevoli sarebbero sufficienti a fondare il beneficio. La Suprema Corte ha reputato la censura generica e, soprattutto, priva dell’indicazione di elementi positivi effettivi; ha quindi richiamato il consolidato insegnamento secondo cui l’onere di allegare circostanze favorevoli grava sulla parte richiedente, mentre al giudice compete accertarne la consistenza. L’affermazione secondo cui «l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi» ribadisce che l’equilibrio della pena non può essere fondato su una presunzione di merito, ma necessita di un apporto probatorio in senso migliorativo della personalità o del contesto fattuale. Di conseguenza, il rigetto dell’impugnazione si iscrive nella linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che subordina il riconoscimento dell’art. 62-bis c.p. alla dimostrazione di tangibili indicatori di ravvedimento o di marginalità della condotta che vadano oltre il mero dato dell’assenza di ulteriori aggravanti.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.
Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 24571 del 03/07/2025), fai click qui.

















































































