Processo civile telematico: il mondo forense è davvero pronto?

Processo civile telematico: il mondo forense è davvero pronto?

Adattarsi o perire. Con queste parole l’avvocato Carlo Piana, fondatore di Array ed uno dei massimi esperti di ICT law in Italia[1] commenta quella che sarà probabilmente una delle più importanti innovazioni nel campo della giustizia dell’era moderna: il processo civile telematico. Un cambiamento di cui, però pochi mostrano di aver fiducia.  Restringendo pertanto il campo alle norme di maggior interesse ai fini della presente analisi, occorre partire dall’art. 4 del d.l. 193/09 il quale prevede che “con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2”.

In esecuzione di quanto previsto dalla suddetta norma è stato quindi emanato il d.m. 21 febbraio 2014, recante le “regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Detto provvedimento si snoda in ben 37 articoli attraverso i quali è stata disegnata l’architettura del processo telematico per come oggi la conosciamo.

Una domanda adesso sorge inquietante: il mondo che ruota attorno alle professioni giuridiche è davvero pronto a stravolge le proprie abitudini lavorative? Di certo l’obiettivo del PCT  è infatti quello di semplificare le attività dei protagonisti del procedimento civile al fine di favorire la

diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando il “passaggio di carte”, e quindi velocizzare gli adempimenti processuali con l’abbattimento dei “tempi del processo” in piena trasparenza e senza nulla concedere al taglio delle garanzie per le parti ed i loro difensori[2]..

L’utilizzo delle tecnologie informatiche, consentirà inoltre di produrre in tempo reale e attraverso modalità just in time, molteplici operazioni “semplici” che oggi richiedono più passaggi operativi, il coinvolgimento di più operatori e conseguenti lunghi tempi di erogazione dei servizi. Tra questi si possono citare, a titolo di esempio, le domande di visura, le comunicazioni tra attori del sistema tramite biglietti di cancelleria, il deposito degli atti e la comunicazione di avvenuto deposito. Si giungerà, in tal modo, ad una progressiva costruzione di un knowledge system trasparente[3]. Tuttavia il PCT, non si caratterizza per la creazione “di un nuovo modello processuale ovvero per la diversa strutturazione di una o più fasi processuali, ma per la riscrittura/rilettura del sistema processuale in ragione delle tecnologie esistenti”[4].

L’informatica ha quindi cambiato radicalmente il modo di lavorare dei giudici, degli avvocati e dei funzionari di cancelleria; è divenuto strumento di nuova, universale conoscenza, conoscenza nelle reti, dove anche la scrittura, la quale è scrittura elettronica, ha assunto a sua volta funzione di mediatore di conoscenza integrata[5].

Ma il valore delle tecnologie nella considerazione normativa sembra tutto iscritto nella ricezione a valore legale della «velocità e sicurezza dell’invio telematico»: ogni altra fase del processo, al di là della propensione verso sistemi self-executing, resta impermeabile alla capacità pervasiva delle nuove tecnologie informatiche.

In tal modo è concreto e serio il rischio che la tecnologia perda la possibilità di divenire strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo senza l’intervento di operazioni culturali profonde che assumano la complessità latente dell’organizzazione giudiziaria a vincolo concreto ed ineludibile della dimensione normativa che si va progettando. La tecnologia non riuscirà quindi, a comunicare agli attori sociali la sua funzione ultima di mezzo d’integrazione e di memoria perenne del legame sociale intessuto dal processo nella società civile[6].

In maniera sempre più accentuata, quindi, si sente la necessità di formare i nuovi giuristi con una cultura informatica tale da essere poi in grado di utilizzare i nuovi strumenti processuali. Se, infatti, nei primi tempi di utilizzazione degli strumenti informatici, poteva essere sufficiente, al giurista preparato secondo i sistemi tradizionali, avere una conoscenza degli strumenti informatici appena sufficiente a consentirgli l’utilizzazione dei vari strumenti di ricerca, oggi l’operatore del diritto, che utilizza per il suo lavoro strumenti informatici predisposti da altri, non basta più. “Si richiede cioè per il giurista una formazione interdisciplinare, basata sia sulla formazione giuridica sia su approfondite conoscenze informatiche, in grado di dare una soluzione a molti dei problemi che nascono nella pratica del diritto attraverso l’uso delle nuove tecnologie”[7].

(Fonte: TUTINO D. – SANGRIGOLI G., Privacy e tutela dei soggetti deboli nella società del 3.0. Una Carta fondamentale per Internet, Edizioni Accademiche Italiane – OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2016, ISBN 978-3-639-77167-1 – , Cap. 2, par. 5)

[1]Cfr, http://www.laleggepertutti.it/49968_la-vera-portata-del-processo-telematico-intervista-a-carlo-piana#sthash.7zsmtgew.dpuf.

[2] Vedi al riguardo LICCARDO P., Introduzione al processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 1165 ss.; CARPI F., Processo civile e telematica: riflessioni di un profano, in Il processo telematico. Nuovi ruoli e nuove tecnologie per un moderno processo civile, a cura di Jacchia M., Bologna, 2000, 110 ss.; SARZANA DI SANT’IPPOLITO F., Brevi considerazioni in margine al cd. processo telematico, in Corr. Giur., 2001, 832 ss.; SORRENTINO F., Il cosiddetto “processo telematico”, in Fisco, 2001,1871 ss..; FADDA S., L’uso di strumenti di informatici e telematici nel processo civile, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet, a cura di G. Cassano, Milano, 2001, 1507 ss.; RUGGERI V., Il processo civile telematico. Breve guida al D.M. 13 febbraio 2001, n. 123, Torino, 2001, spec. 63 ss.; VIGORITI V., E-commerce e tutela giurisdizionale, in Nuova giur. civ. comm., 2002, n.1-2, pt. 2, 20 ss..; BUFFA F., Il processo telematico. La gestione informatica, Milano, 2002, 72 ss..

[3] Cfr., http://www.juribit.it/wp-content/uploads/2009/05/bitjuris-n.11.pdf.

[4] Si cfr., ad es., N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, Giuffrè, 2006, a p. 230.

[5] RICCIARDI M., Le comunità virtuali e la fine della società testuale in la tecnologia del XXI secolo, Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, Torino 1998 e ONG W.J., Interfacce della parola, Bologna 1989, Le tecnologie della parola ,Bologna 1984 .

[6]https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.giustizia.lazio.it%2Fappello.it%2Fform_conv_didattico%2Frelazione%2520Dott.ssa%2520Torrice%2520proc.civ.telematico.doc&ei=aYDqU-mXIsbWOZH7gfAE&usg=AFQjCNEDkyReYeCQpe3RGifqKkQvqDJs5Q&sig2=LeeW_IeXtsHagcht6f8Vew&bvm=bv.72676100,d.ZGU.

[7] METRO A., La facoltà di Giurisprudenza e l’informatica in http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=173.