Pergotenda che crea «spazio stabilmente chiuso» non rientra nell’edilizia libera e richiede titolo abilitativo

Pergotenda che crea «spazio stabilmente chiuso» esclusa dall’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001 e con necessità del previo rilascio di titolo abilitativo

Abstract. La pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 29638/2025, 22/08/2025) definisce l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001. La «pergotenda» è riconducibile all’edilizia libera solo se non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso. In presenza di chiusure o coperture idonee a generare nuovo volume o superficie, l’opera ricade nel regime autorizzatorio. La qualificazione giuridica dipende dalla funzione e dalla struttura: res principale tenda retrattile e sostegni leggeri, accessori e facilmente disancorabili. La Corte ribadisce la rilevanza penale ex art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 quando l’intervento viola strumenti urbanistici o prescrizioni regolamentari locali.
Massima.
In tema di reati edilizi, non rientrano nell’«edilizia libera» ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380 del 2001 i manufatti che, pur qualificati come «pergotenda», determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso idoneo a trasformare l’assetto urbanistico-edilizio; tali opere sono soggette a regime autorizzatorio. (fattispecie nella quale l’imputato ha fatto realizzare, sul terrazzo di pertinenza, una struttura metallica con telo plastico, chiusura totale di due lati e pilastrini non esigui, generando un nuovo volume abitabile e mutando la destinazione d’uso; i giudici di merito hanno ritenuto necessario il titolo anche per il contrasto con lo «Studio organico di insieme del Centro storico» e con il «Regolamento edilizio»; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso difensivo che invocava l’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380 del 2001).  Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 29638/2025, 22/08/2025.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
La sentenza trae origine dal ricorso proposto dall’imputato avverso la decisione del Tribunale di Savona che lo aveva condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Il giudice di merito aveva accertato la realizzazione, su terrazzo pertinenziale, di una struttura definita «pergotenda», con dimensioni puntualmente indicate, sorretta da pilastrini metallici e dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico. Il manufatto poggiava su due muri del terrazzo e chiudeva integralmente gli altri due lati. La decisione aveva valorizzato la copertura plastica spessa e i sostegni non esigui, ritenendo integrata una trasformazione d’uso dell’originario spazio esterno. Era stato altresì rilevato il contrasto con le prescrizioni dello «Studio organico di insieme del Centro storico» e con il «Regolamento edilizio» vigente.
Con il ricorso la difesa sosteneva che l’intervento non fosse assimilabile a veranda, poiché non chiudeva il terrazzo su ogni lato e conservava due lati aperti. La funzione era ritenuta di mera protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con tenda retrattile e priva di elementi idonei a creare un ambiente chiuso. Era richiamata l’introduzione dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380 del 2001, che comprende tra le ipotesi di edilizia libera le opere di protezione solare addossate o annesse, anche con strutture fisse di sostegno, purché non venga a crearsi uno spazio stabilmente chiuso. Con memoria difensiva era ribadita l’assenza di chiusura permanente, evidenziando la retrattilità del telo e la mancanza di cucina in muratura.
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell’attività edilizia libera applicabile al caso, rilevando l’intervento legislativo che ha introdotto la lett. b-ter) nell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza modificare la lett. e-bis). È stato precisato che le condizioni poste dalla norma hanno carattere cumulativo: destinazione funzionale di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; struttura principale costituita da tende o elementi mobili/regolabili; addossamento o annessione anche con strutture fisse di mero sostegno; divieto di creazione di spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi o superfici; caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre l’impatto visivo e da armonizzarsi con le linee architettoniche preesistenti. È stato ribadito che la «pergotenda» si connota come struttura leggera, la cui res principale è rappresentata da una tenda retrattile sorretta da elementi leggeri, accessori e facilmente disancorabili.
Applicando tali criteri, la Corte ha rilevato che l’opera oggetto di contestazione aveva determinato la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due lati e copertura plastica spessa, sorretta da pilastrini metallici di dimensioni non trascurabili, con conseguente mutamento della destinazione d’uso del terrazzo. È stata quindi esclusa la possibilità di ricondurre l’intervento all’ambito dell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380 del 2001. È stata inoltre confermata la rilevanza penale del fatto ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), atteso il contrasto con le prescrizioni regolamentari e urbanistiche richiamate. La questione della sufficienza della s.c.i.a. non è stata ritenuta idonea a escludere la tipicità della condotta.
La motivazione a parere dello scrivente, chiarisce il rapporto tra la nuova lett. b-ter) e la disciplina previgente, evidenziando che la liberalizzazione non opera quando l’opera realizza uno spazio stabilmente chiuso con incremento di volumi o superfici. È ribadita la funzione della pergotenda come elemento di migliore fruizione degli spazi esterni, non già come organismo edilizio. È valorizzato il ruolo delle prescrizioni locali nella qualificazione dell’opera, compresa la definizione della pergotenda come tenda parasole avvolgibile in tessuto, priva di tamponamenti laterali. È richiamata altresì la definizione di veranda come spazio coperto chiuso sui lati con elementi trasparenti o impermeabili, utile al discrimine concettuale. È infine confermato che la mancanza anche di una sola condizione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter), esclude l’applicabilità dell’edilizia libera, con conseguente permanenza della rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista