La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41982 del 15 novembre 2024, ha affrontato il tema della configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p., chiarendo il significato di “utilizzazione” del minore. Secondo la Suprema Corte, “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha ‘utilizzazione’ del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso”.
La vicenda trae origine dalla denuncia presentata dalla madre di una ragazza che aveva scoperto fotografie esplicite della figlia scattate da un fotografo. La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto che le immagini fossero state prodotte quando la ragazza era ancora minorenne e che la loro natura fosse riconducibile a contenuti pedopornografici, poiché la persona offesa “compariva in alcune fotografie con indumenti che lasciavano scoperte le parti intime, come il seno e i genitali; in altre fosse completamente nuda, con esibizione di seni, genitali e glutei, ripresi nelle posizioni più disparate, nonché con atteggiamenti di esplicito richiamo, ammiccamento ed eccitamento sessuale”.
Il ricorrente aveva sostenuto che la ragazza, prossima alla maggiore età, avesse prestato un consenso consapevole e libero alla realizzazione delle fotografie e che, in assenza di coercizione o condizionamento, non fosse configurabile l’utilizzazione penalmente rilevante. La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che “il consenso del minore non esclude automaticamente la configurabilità del reato”, poiché “l’accertamento dell’utilizzazione implica una valutazione globale che tenga conto della volontà espressa dal minore, del contesto in cui si colloca la condotta e dell’eventuale condizionamento o pressione esercitata dall’adulto”.
Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4616/2022, la Corte ha ribadito che “restano escluse dalla rilevanza penale solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica del minore, laddove l’accertamento del consenso libero e consapevole non risulti inficiato da forme di coercizione diretta o indiretta”.
Concludendo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio in cui il giudice di merito dovrà esaminare se, alla luce di tali criteri, le condotte ascritte al ricorrente integrino effettivamente il reato contestato.
Sintesi a cura di Davide Tutino, avvocato penalista , Catania
Testo della Sentenza n. 41982 del 15 novembre 2024 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. IV
fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 19/11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. VIGNALE Lucia – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi – Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto dott.ssa (…), che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 603 ter cp, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2024 e per il rigetto del ricorso nel resto.
udito il difensore Avv. (..), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso
Svolgimento del processo
1. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 8970/2023, ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 23/11/2021, aveva confermato la pronuncia di condanna di A.A. in relazione al reato di cui all’art. 600 ter, comma 1 n. 1, cod. pen. commesso in data 21 luglio 2012 e 7 dicembre 2012 in M. La sentenza rescindente ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente con riguardo al difetto di motivazione sui seguenti passaggi: la natura di immagini a contenuto pedopornografico delle fotografie scattate alla minore B.B.: la prova del fatto che le immagini in atti rappresentassero la ragazza anteriormente al 1 marzo 2013 (data di compimento della maggiore età); la riconducibilità dell’intero materiale fotografico a opera dell’imputato.
2. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di condanna emessa all’esito di rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 13/12/2019.
2.1. Il fatto è stato così ricostruito: il 6 agosto 2015 C.C., madre di B.B., aveva sporto denuncia-querela nei confronti di A.A. avendo visto in alcune e-mail della figlia le foto in cui questa era ritratta nuda e in posizioni pornografiche; in particolare, in una delle fotografie la ragazza era legata nuda sul letto e si vedeva riflessa allo specchio l’immagine dell’imputato; la ragazza aveva spiegato alla madre che se l’era fatta scattare volontariamente dal A.A. perché voleva partecipare a un casting per negozi di intimo e l’imputato si era offerto di collazionarle gratuitamente un album fotografico; la denunciante, verificato che le e-mail erano state spedite a novembre del 2013, quando la figlia aveva da poco compiuto diciott’anni, aveva formalizzato la denuncia temendo che le immagini risalissero a un’epoca in cui la stessa era ancora minorenne; la ragazza aveva dichiarato che le fotografie erano state scattate intorno al Natale 2012 e che indossava biancheria intima; aveva dichiarato anche che “poi, anche approfittando della lunga conoscenza, mi ha convinta a fare delle foto sessualmente esplicite, anche mentre ero legata ed esibivo i genitali”; le foto erano state caricate sul personal computer del A.A.: a seguito di perquisizione domiciliare, nell’abitazione dell’imputato erano stati rinvenuti un personal computer, due macchine fotografiche digitali, alcune chiavette USB e da tale materiale erano state estratte cartelle con 143 fotografie riguardanti B.B. scattate il 2 maggio 2013 (quando la ragazza era maggiorenne), 31 fotografie scattate il 21 luglio 2012 (cartella “(Omissis)”), 50 fotografie scattate con fotocamera non in possesso dell’imputato il 30 marzo 2011, 128 fotografie di nudo parziale scattate con fotocamera dell’imputato il 7 dicembre 2012 e 69 fotografie scattate con fotocamera Sony il 7 dicembre 2012 (cartella “(Omissis) 2”).
2.2. Nel rinnovare l’analisi del materiale probatorio nel suo complesso, il giudice di rinvio ha attribuito all’imputato le fotografie contenute nella cartella “(Omissis) 2” scattate con fotocamera Casio il 7 dicembre 2012, con immagini di nudo parziale, in quanto rinvenute sul personal computer in possesso del A.A. e realizzate con fotocamera di sua proprietà. I giudici di merito hanno distinto tali fotografie da quelle datate maggio 2013, quando la persona offesa era maggiore di età. Con specifico riferimento al materiale contenuto nella cartella “(Omissis) 2” si è ritenuto provato che le foto fossero state scattate quando la B.B. non aveva ancora compiuto diciott’anni, ossia in data 7 dicembre 2012, in conformità alle dichiarazioni della persona offesa, che aveva fatto riferimento al Natale 2012. Con riguardo alla natura pedopornografica delle immagini, la Corte di appello ha sottolineato come la ragazza comparisse in alcune fotografie con indumenti che lasciavano scoperte le parti intime, come il seno e i genitali, in altre fosse completamente nuda, con esibizione di seni, genitali e glutei, ripresi nelle posizioni più disparate, nonché con atteggiamenti di esplicito richiamo, ammiccamento ed eccitamento sessuale, in altre ancora esibisse parti intime unitamente a una gestualità esplicita, come il posizionamento delle mani della ragazza sui propri glutei esposti in evidenza. I pochi indumenti indossati, che lasciavano comunque visibili le indicate aree corporee, presentavano caratteristiche tali da rendere ancora più intrigante l’immagine, accentuandone la portata e la finalità di matrice palesemente sessuale. Nella sentenza si è fatto riferimento alle pagg. 22, 23, 24 e 25 dell’elaborato peritale, con la precisazione che, oltre a tali fotografie, ve ne erano altre realizzate in rapida successione temporale, nel medesimo contesto e con caratteristiche analoghe, come da all. 1 alla relazione peritale.
3. A.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per mancata applicazione della causa di non punibilità dell’assenza di utilizzo del minore. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto d’ufficio accertare l’assenza dell’elemento costitutivo dell’utilizzo del minore, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4616 del 9 febbraio 2022, segnalata dalla difesa in una memoria e nella discussione orale dinanzi alla Corte di cassazione ma non indicata nel ricorso in quanto depositato il 30 dicembre 2021. Essendo la B.B. prossima al compimento degli anni 18, aveva la maturità per esprimere un consapevole e libero consenso; con riguardo alla successiva conservazione delle immagini, si tratta di requisito colpevolmente ignorato sia dalla B.B. sia dal A.A. in quanto introdotto in epoca successiva ai fatti, non applicabile per il divieto di retroattività.
Con il secondo motivo deduce omessa valutazione dell’attenuante di minore gravità, applicabile al caso in esame all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n.91 del 2024, che ha esteso tale attenuante anche al reato previsto dall’art. 600 ter cod. pen.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato due memorie difensive e memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
5. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Occorre ricordare che la sentenza pronunciata dal giudice di merito in fase di rinvio, secondo l’art.628, comma 2, cod. proc. pen., può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte. Tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Corte Cost. n. 136 del 1972, n. 21 del 1982, n. 294 del 1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv.230578-01).
2. Tanto premesso, occorre, però anche considerare che la formazione progressiva del giudicato connessa all’annullamento con rinvio non preclude, per il principio del favor rei, la possibilità di far valere o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio, nel rispetto dell’art. 2, comma 4, cod. pen., un mutamento nella valutazione sociale del fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità (Corte Cost. n. 236 del 2011) a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio di rinvio, della disciplina sostanziale dell’illecito penale.
2.1. Dall’art. 2, comma 4, cod. pen. è, infatti, desumibile il diritto dell’imputato di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, e, per il giudice, il dovere di applicare la lex mitior.
2.2. In base a tale principio, è dunque necessario che il giudice di merito esamini il fatto del quale si tratta alla luce della pronuncia con cui la Corte Cost. n.91 del 2024 ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi”, onde valutare se sia ad esso applicabile la diminuente.
3. Con riguardo al primo motivo di ricorso, dall’esame degli atti è possibile constatare che il punto della decisione inerente all’elemento costitutivo del reato di cui all’art.600 ter, comma 1 n. 1, cod. pen. consistente nella “utilizzazione” del minore era stato attinto dal secondo motivo del ricorso per cassazione datato 30 dicembre 2021 e che tanto nella memoria difensiva datata 24 maggio 2022 quanto nella memoria datata 29 settembre 2022, la difesa aveva sollecitato una delibazione di tale profilo del fatto alla luce della sopravvenuta pronuncia Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718-01.
3.1. Con tale pronuncia, il Supremo consesso, ponendosi nel solco già tracciato da Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M. Rv. 274087-02, ha ulteriormente affinato l’interpretazione dell’elemento costitutivo del reato in esame affermando che “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso”.
3.2. Tale profilo di censura non può ritenersi precluso in quanto non esaminato nella sentenza rescindente, onde anche su tale punto della decisione s’impone una disamina del fatto da parte del giudice di merito.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio che tenga conto delle su indicate pronunce, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Ai sensi dell’art. 52, co. 3 D.Lgs. n. 196/2003 si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2024.

















































































