Pedopornografia (600quater c.p.): non punibile se il materiale è presente su dispositivi esterni senza tracce di navigazione illecita attribuibili all’imputato. Tribunale di Catania II Sez. Pen. Sent. n. 711/2024

Massima Sentenza n. 711/2024 Tribunale di Catania, Sez. II Penale

La sola presenza di materiale pedopornografico su un hard-disk non prova la volontà dell’imputato di detenerlo, specialmente quando non vi sono prove di accesso consapevole a siti illeciti. (Tribunale di Catania, II Sez. Pen. Sent.  n. 711/2024, Giudice dott.ssa Cristina Scalia, assolve il prevenuto perchè il fatto non costituisce reato)

Massima di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania

Il caso esaminato dal Tribunale di Catania

La sentenza n. 711/2024 del Tribunale di Catania, II sezione penale, riguarda specificamente l’imputazione del reato previsto e punito dall’articolo 600 quater del codice penale, ossia la detenzione di materiale pornografico minorile.

Durante il processo, l’imputato (…), difeso di fiducia dall’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania, ha optato per il rito abbreviato. Questa scelta implica che il giudizio si basi esclusivamente sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza l’aggiunta di ulteriori elementi probatori.

Il tribunale ha valutato le prove esistenti contro l’imputato (…) basandosi sui materiali recuperati dalla Polizia di Stato durante una perquisizione domiciliare nel novembre 2016. I dispositivi elettronici sequestrati contenevano, su uno specifico hard disk esterno, 24 immagini e un video di presunti minori nudi, ma non coinvolti in atti sessuali. Questi file erano stati cancellati ma non sovrascritti, il che significa che erano recuperabili.

Difesa dell’Imputato

Durante il suo esame, l’imputato (…) ha negato fermamente di avere scaricato o visto i file incriminati. Ha spiegato che l’hard disk era stato acquistato usato e che al momento dell’acquisto era vuoto. Ha sottolineato che, essendo un esperto di tecnologia informatica, aveva le competenze per confermare che l’hard disk era stato formattato e non conteneva dati quando lo acquistò. L’Avvocato Davide Tutino ha portato l’attenzione sul fatto che le prove digitali recuperate potrebbero essere state lì a causa delle azioni di un precedente proprietario.

Una questione chiave sollevata durante la discussione del procedimento riguardava la capacità di recuperare file cancellati. L’imputato (…) ha illustrato tecnicamente come i dati cancellati da un hard disk esterno non rimangano sull’unità ma siano spostati nel cestino del sistema operativo del computer collegato, e non dell’unità esterna. Questo punto è stato cruciale per dimostrare che non aveva accesso diretto ai file al momento del loro recupero.

Dopo aver valutato le prove, il tribunale ha concluso che non c’erano elementi sufficienti per provare oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato (…) avesse consapevolmente scaricato o detenuto materiale pedopornografico. L’imputato (…) è stato assolto per insufficienza di prove. Il tribunale ha sottolineato che le incertezze sui dati di creazione, scrittura e accesso alle immagini e il fatto che fossero stati recuperati da software specifici rendevano impossibile stabilire con certezza che (…) avesse intenzionalmente detenuto materiale illegale. Inoltre, il giudice ha evidenziato che non sono emerse prove di accessi dell’imputato a siti illeciti (pedopornografici)

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L’articolo 600quater del codice penale – Detenzione o accesso a materiale pornografico

L’articolo 600 quater del codice penale riguarda il reato di detenzione e accesso a materiale pornografico minorile. Originariamente introdotto nel 1998, questo articolo ha subito varie modifiche nel corso degli anni per adeguarsi a nuove interpretazioni e esigenze legislative.

1. Profili generali: Il testo originale del 1998 puniva chiunque detenesse materiale pornografico prodotto sfruttando minori sotto i diciotto anni. Le successive modifiche hanno chiarito ulteriormente il legame di questo reato con l’attività di sfruttamento sessuale minorile, evidenziando il divieto esteso anche all’accesso, non solo alla detenzione di tale materiale. La giurisprudenza ha consolidato che la prova del reato può derivare anche da elementi indiziari come le caratteristiche fisiche degli individui rappresentati o dalla natura dei siti web dai quali il materiale è stato scaricato.

2. La detenzione: Il quadro giuridico distingue chiaramente tra il delitto di produzione di materiale pornografico minorile e quello di detenzione, con quest’ultimo che non include la produzione, ma solo il possesso. Il concorso di reati è escluso in certi contesti, indicando che la detenzione può rappresentare un’azione autonoma rispetto alla distribuzione del materiale stesso.

3. L’accesso: Le modifiche più recenti includono la punibilità dell’accesso a materiale pedopornografico tramite internet, sottolineando l’importanza della consapevolezza e intenzionalità nell’accesso a tali materiali senza giustificati motivi.

4. Il dolo: La legislazione richiede che l’azione sia compiuta consapevolmente, escludendo la rilevanza penale del dolo eventuale, ossia la mera possibilità che l’individuo potesse essere consapevole della natura del materiale senza che ciò fosse confermato.

5. Momento consumativo: Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è considerato permanente, iniziando dal momento in cui il materiale è acquisito fino alla sua perdita di disponibilità.

In sintesi, l’articolo 600 quater si è evoluto per affrontare più efficacemente il fenomeno della pornografia minorile, aumentando le tutele per i minori e adattandosi alle sfide poste dalla tecnologia e dall’evoluzione dei comportamenti online. Le modifiche legislative hanno mirato a chiudere le lacune legali e a rafforzare le pene per coloro che detengono o accedono a materiale pedopornografico, riflettendo un impegno più ampio contro lo sfruttamento sessuale dei minori.