Omesso versamento assegno di mantenimento

L’ avvocato penalista Davide Tutino, è esperto nel reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento.

Il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento

L’articolo 570 del codice penale stabilisce che:

[1] Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale]1 o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.03223.

[2] Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma4.

[4] Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

Giurisprudenza

In giurisprudenza,  C., Sez. VI, 8.5.2014, n. 24644; C., Sez. VI, 22.12.2010; C., Sez. VI, 7.10.1993; C., Sez. VI, 6.3.1985, ai fini del dolo, è sempre necessario un’indagine per verificare l‘effettiva consapevolezza, da parte dell’autore di tale condotta, di erogare insufficienti mezzi di sussistenza (FRECCIA C., Sez. VI, 7.2.1984; T. Bari, Sez. I, 19.1.2011; T. Genova 9.1.2006). Derivando gli obblighi di assistenza familiare da principi essenziali di solidarietà, ben radicati nella collettività, non può sostenersi l’errore di fatto, C., Sez. VI, 15.06.2011, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità (FRECCIA C., Sez. VI, 1.10.2007, n. 37978); non potrà configurarsi un’ipotesi di ignoranza scusabile l’erroneo convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento del proprio obbligo, rappresentando, quest’ultimo, un dovere morale universalmente riconosciuto (C., Sez. VI, 7.7.2016, n. 34675; C., Sez. V, 26.4.1995; C., Sez. VI, 10.12.1991). Però di recente deve segnalarsi da parte dei giudici di merito – T. Genova 19.5.2008 – una sentenza che esclude il dolo per mancata consapevolezza dello stato di indigenza della vittima in caso di versamento ridotto da parte dell’obbligato e l’accettazione da parte della parte offesa di una somma a titolo di saldo per il periodo pregresso. – UTET/PLURIS 2017

Avvocato omesso versamento dell’assegno di mantenimento Catania

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