Omessa trattazione orale richiesta in appello, integra nullità generale a regime intermedio, deducibile in Cassazione

Omessa trattazione orale richiesta in appello, integra nullità generale a regime intermedio, deducibile in Cassazione

Il contributo analizza il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione II penale, nella sentenza n. 20998 del 5 giugno 2025, secondo cui la celebrazione del giudizio d’appello in forma camerale non partecipata — malgrado la previa, rituale istanza di trattazione orale — determina una nullità generale a regime intermedio, censurabile mediante ricorso per cassazione.

Massima.

In presenza di richiesta e disposta trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione (Cass. Pen., Sez. 2, Sent. n. 20998 del 05/06/2025).

Principio fondato sull’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; la richiesta di trattazione orale, irrevocabile e pervasiva del grado, radica un affidamento qualificato delle parti; la retrocessione al rito cartolare viola il contraddittorio di cui all’art. 111, comma 2, Cost., e contrasta con i termini imposti dall’art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; la nullità, qualificata “generale a regime intermedio”, esige tempestiva deduzione mediante ricorso di legittimità, pena la sanatoria; la decisione si pone in continuità con Sez. 5, n. 44646/2021 e Sez. 2, n. 35243/2021; rilevanza pratica nei processi pendenti in cui l’istanza orale sia stata disattesa anche a seguito di rinvii per impedimenti tecnici, imponendo alle corti di merito un riesame del rito; incidenza sull’efficienza del sistema, poiché il rispetto della forma orale, pur in regime emergenziale, tutela la ragionevole durata senza sacrificare il contraddittorio; il principio consolida l’obbligo di valutazione diligente della volontà difensiva, fungendo da presidio nomofilattico nell’interpretazione degli artt. 178 e 598 c.p.p.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

 

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. 2, Sent. n. 20998 del 05/06/2025) fai click qui.