Nulla la sentenza di appello per difetto di motivazione quando il giudice di secondo grado aderisce acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare i motivi del rigetto delle istanze difensive
Abstract
La decisione della Terza Sezione penale (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 35940/2025) prende in esame il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna per i reati di cui all’art. 8 e all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. L’atto di appello conteneva motivi specifici, con argomentate critiche alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado e richieste di rivalutazione della prova sulla responsabilità, anche in relazione alla effettività delle operazioni fatturate. La Corte di appello, pur riportando analiticamente tali motivi, si era limitata a ribadire che i reati fiscali dovevano intendersi integrati sulla base della motivazione del G.u.p. di Sassari, reputata esaustiva e coerente. La Corte di cassazione qualifica questa tecnica di motivazione per relationem come non ammissibile quando risulti abdicativa della funzione di rivalutazione critica del compendio probatorio che spetta al giudice di secondo grado. Il punto dirimente è individuato nel difetto di risposta ai motivi specifici di impugnazione, giacché la sentenza di appello non può limitarsi a “ripetere” la motivazione di condanna di primo grado senza confrontarsi con ciascuna contestazione formulata dalla difesa. La pronuncia richiama espressamente un orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità per difetto di motivazione le decisioni di appello costruite in questi termini. In applicazione di tali premesse, la Corte annulla con rinvio la sentenza nella parte relativa al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuto non ancora prescritto, e annulla senza rinvio la decisione in ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarandone l’estinzione per prescrizione. L’accoglimento del motivo sul difetto di motivazione comporta l’assorbimento delle censure sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle concernenti il lavoro di pubblica utilità e le prescrizioni ad esso collegate.
Massima:
La sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello e aderisca acriticamente alla decisione di primo grado, è affetta da nullità per difetto di motivazione, poiché la motivazione per relationem, in tali condizioni, è abdicativa della funzione di rivalutazione critica del compendio probatorio spettante al giudice di secondo grado.
Riferimento:
Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 35940/2025.
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti.
La vicenda processuale prende le mosse dalla sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Sassari aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per i reati di cui all’art. 8 e all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguente condanna alle pene di legge. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato quella decisione, ritenendo integrati i reati fiscali sulla base della motivazione della pronuncia di primo grado, definita esaustiva e coerente. Nel corso del giudizio di appello, il difensore aveva articolato motivi specifici, volti tra l’altro a sollecitare una nuova valutazione della prova sulla responsabilità e a contestare la ricostruzione delle operazioni fatturate posta a fondamento dell’imputazione.
Motivi di ricorso.
Con il ricorso per cassazione, l’imputato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Lamenta, in primo luogo, che la Corte di appello non aveva risposto a nessuno dei motivi devoluti, pur riportati in modo analitico nella motivazione, e che si era limitata a confermare la responsabilità richiamando la sentenza del G.u.p. di Sassari. Il ricorrente deduce che, quanto al lavoro di pubblica utilità, erano state imposte prescrizioni incoerenti con i reati tributari, tra cui il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Egli contesta inoltre l’affermazione relativa ai “gravi ed eterogenei precedenti penali”, ritenendo non adeguatamente giustificato tale passaggio motivazionale. Sotto il profilo probatorio, ribadisce le deduzioni difensive sulla effettività delle operazioni fatturate, chiedendo una rivalutazione della prova sia in relazione al reato di cui all’art. 4 sia in relazione al reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Decisione.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso fondato. Rileva che la sentenza di appello “non risponde a nessuno degli specifici motivi di appello, sebbene analiticamente riportati in motivazione, ma si limita a confermare la responsabilità dell’imputato” sulla base dell’osservazione che i reati fiscali dovevano intendersi pienamente integrati in forza della motivazione del primo giudice. Tale modalità di redazione viene qualificata come relatio non ammissibile, poiché “abdicativa della funzione di rivalutazione critica del compendio probatorio spettante al giudice di appello”. La Corte sottolinea che il ricorrente aveva richiesto una rivalutazione della prova sulla responsabilità per entrambi i reati, insistendo sulle deduzioni difensive concernenti l’effettività delle operazioni fatturate, ma la Corte territoriale “ha aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare i motivi del rigetto delle istanze difensive”. Viene quindi richiamato il principio per cui “la giurisprudenza sanziona con la nullità, per difetto di motivazione, la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a ‘ripetere’ la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello”. In applicazione di tale regola, la Corte ravvisa il difetto di motivazione sulla responsabilità e dichiara assorbita la parte del motivo che riguardava il trattamento sanzionatorio, ivi comprese le doglianze sulle prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità e sui precedenti penali.
Note
La pronuncia si colloca su un piano strettamente processuale e ribadisce i confini della motivazione per relationem in appello. Il passaggio in cui si qualifica la relatio come “non ammissibile” perché “abdicativa della funzione di rivalutazione critica del compendio probatorio spettante al giudice di appello” definisce con nettezza il ruolo del giudice di secondo grado: il richiamo alla sentenza di primo grado non può sostituire una autonoma presa di posizione sui motivi specifici di impugnazione. La Corte evidenzia che tali motivi erano stati analiticamente riportati, ma non avevano ricevuto risposta. Da ciò discende la constatazione che la conferma della responsabilità, fondata solo sulla reputata completezza della motivazione del G.u.p., non soddisfa l’onere argomentativo richiesto nel giudizio di appello.
Il richiamo alla giurisprudenza che “sanziona con la nullità, per difetto di motivazione, la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a ‘ripetere’ la motivazione di condanna”, ha funzione ricognitiva e conferma il carattere vincolante del dovere di confrontarsi con ciascuna contestazione. Il difetto di motivazione non è ancorato alla sola carenza quantitativa dell’apparato argomentativo, ma alla mancata correlazione tra le ragioni del decidere e i motivi articolati dalla parte. La posizione della Corte di appello, che “aderisce acriticamente” alla decisione di primo grado, viene valutata proprio alla luce di tale scarto tra ciò che la difesa aveva dedotto e ciò che il giudice di secondo grado ha esposto nella motivazione.
La struttura argomentativa della decisione consente di collegare il vizio di motivazione alla funzione complessiva del giudizio di appello. La Corte afferma che, in presenza di motivi specifici che sollecitano una “rivalutazione della prova sulla responsabilità” per i reati di cui all’art. 4 e all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice di secondo grado non può limitarsi a riprodurre la ricostruzione del primo giudice, ma deve verificare se le deduzioni difensive sull’effettività delle operazioni fatturate incidano sul compendio probatorio e, in caso negativo, indicare le ragioni di tale conclusione. L’omissione di questa verifica rende la motivazione inidonea a svolgere la funzione di controllo richiesta nel secondo grado, trasformando la relatio in un mero rinvio privo di elaborazione critica.
Sotto il profilo dell’effetto della pronuncia, la Corte distingue con precisione i due reati tributari. Per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, la nullità per difetto di motivazione sulla responsabilità impone l’annullamento con rinvio, previa verifica della mancata prescrizione sulla base delle date di consumazione indicate e dei periodi di sospensione determinati dai legittimi impedimenti e dalle richieste difensive. Il rinvio consente alla Corte territoriale di colmare il vuoto motivazionale, pronunciandosi nuovamente sulla responsabilità alla luce dei motivi di appello. Per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, invece, la Corte accerta che la prescrizione è già maturata e richiama l’“obbligo della relativa immediata dichiarazione”, che conduce all’annullamento senza rinvio limitato a tale capo, con estinzione del reato.
L’assorbimento delle censure relative al trattamento sanzionatorio è conseguenza diretta della centralità del vizio motivazionale sulla responsabilità. La Corte rileva che, una volta riconosciuto il difetto di motivazione sulla colpevolezza, non è necessario esaminare le doglianze sulle pene e sulle prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità, pur espressamente contestate per la loro incoerenza con i reati tributari, né quelle riferite ai “gravi ed eterogenei precedenti penali”. Tale impostazione conferma che il giudizio di legittimità viene concentrato sul controllo dell’esistenza di una motivazione idonea a sorreggere l’affermazione di responsabilità e che solo all’esito di tale verifica può trovare spazio l’esame delle questioni sanzionatorie. La decisione, in questo modo, delinea un quadro nel quale il dovere di motivazione in appello si presenta come presidio essenziale della struttura del gravame, specie quando l’imputato deduce motivi specifici e articolati sul merito dell’accusa.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione.
Scarica Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 35940/2025 in formato PDF
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