Nulla la decisione che nega il 131-bis senza considerare la «modestia intrinseca dell’intervento edilizio» e la condotta susseguente al reato, ovvero l’istanza di regolarizzazione del titolo edilizio

Nulla la decisione che nega il 131-bis senza considerare la «modestia intrinseca dell’intervento edilizio» e la condotta susseguente al reato, ovvero l’istanza di regolarizzazione del titolo edilizio

Abstract. La sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 32169/2025, 29/09/2025) affronta il tema dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa ex art. 131-bis c.p. nei reati edilizi.
Massima.
Possono costituire indici di particolare tenuità, ai fini dell’art. 131-bis c.p., la «modestia intrinseca dell’intervento edilizio» e la condotta susseguente al reato, quale l’istanza di regolarizzazione del titolo edilizio. È nulla la decisione che escluda la particolare tenuità senza motivare espressamente su tali indici testuali (fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per avere realizzato un ballatoio in cemento armato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione antisismica; la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. valorizzando la pluralità di norme violate; la Cassazione ha annullato con rinvio, imponendo la valutazione concreta della «modestia intrinseca» dell’opera, della tempestiva rimozione e dell’istanza di regolarizzazione, Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 32169/2025, 29/09/2025).
Sintesi della sentenza. Il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per avere realizzato, senza titolo e senza preventiva denuncia al Genio Civile, un ballatoio in cemento armato in zona sismica. La Corte di appello aveva confermato la condanna per i reati edilizi, assolvendo dal delitto di cui all’art. 676 c.p. e rideterminando la pena. La difesa aveva invocato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., evidenziando la minima offensività dell’intervento e la condotta riparatoria successiva (rimozione dell’opera, regolarizzazione amministrativa, pagamento delle sanzioni). La Corte territoriale aveva tuttavia escluso la causa di non punibilità, ritenendo ostativa la pluralità di disposizioni violate.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Dopo aver richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 131-bis c.p. è applicabile anche ai reati edilizi, ha precisato che la pluralità di violazioni non integra automaticamente l’“abitualità” ostativa. Il giudice di merito deve svolgere una verifica in concreto della tenuità, considerando la natura e la gravità dell’opera, la destinazione dell’immobile, l’incidenza urbanistica, la conformità agli strumenti vigenti e le modalità esecutive. La pronuncia evidenzia che possono assumere rilievo positivo la modestia intrinseca dell’intervento edilizio e la condotta susseguente, come la demolizione o la tempestiva istanza di regolarizzazione. La Corte rileva che tali aspetti non erano stati considerati e dispone l’annullamento con rinvio limitatamente al profilo dell’art. 131-bis c.p., rimettendo al giudice di merito la valutazione complessiva della concreta offensività del fatto.
Note a Sentenza. Dalla motivazione emerge che l’“abitualità” ostativa di cui al terzo comma dell’art. 131-bis c.p. non coincide con la pluralità delle violazioni di legge, né con la mera unificazione di reati sotto il vincolo della continuazione. La Corte chiarisce che il giudizio di particolare tenuità deve fondarsi su un’analisi fattuale completa, incentrata sull’offensività in concreto e sulla meritevolezza della pena. In materia edilizia, la decisione valorizza due parametri testuali: la modestia intrinseca dell’intervento e la condotta successiva di regolarizzazione. La prima riflette la scarsa incidenza materiale e funzionale dell’opera; la seconda esprime un comportamento riparatorio che attenua l’esigenza punitiva. La pronuncia si colloca nel solco di una lettura sostanziale dell’istituto, conforme ai principi di proporzionalità e di extrema ratio della sanzione penale. L’omissione, nella motivazione di merito, di ogni riferimento a tali indici integra vizio di motivazione, imponendo l’annullamento con rinvio per un nuovo esame centrato sull’effettiva tenuità dell’offesa.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la Sentenza in commento, fai click qui.