Non sussiste il reato di diffamazione: Imputato assolto

Il Tribunale di Lecce, Sezione I Penale, ha emesso la sentenza n. 1825 del 20 giugno 2024, assolvendo S.S. dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di C.G. e F.S.
Sintesi della Sentenza a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista

Fatti di Causa

S.S. era imputato per aver pubblicato, il 4 ottobre 2020, sulla propria pagina Facebook, due fotografie raffiguranti C.G. e F.S. mentre abbracciavano A.V., neoeletta sindaco di (..). A corredo delle immagini, l’imputato aveva inserito un commento in cui interpretava l’abbraccio non come un semplice gesto di congratulazione, ma come un’esultanza per la vittoria, insinuando un comportamento politicamente scorretto da parte delle persone ritratte. Inoltre, S.S. accusava i coniugi di non aver denunciato presunti episodi di clientelismo e scambio di voti, pur essendone a conoscenza.

Motivazioni della Sentenza

Il Tribunale ha ritenuto che le affermazioni dell’imputato rientrassero nell’esercizio del diritto di critica politica, costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione. Pur riconoscendo il tono provocatorio dei commenti, il giudice ha sottolineato che essi non travalicavano i limiti della continenza e non costituivano un’aggressione gratuita alla sfera personale delle parti offese.

La sentenza ha evidenziato che la critica politica può essere espressa in termini anche aspri, purché basata su fatti veri e senza sconfinare in attacchi personali gratuiti. Nel caso in esame, le osservazioni di S.S. erano fondate su eventi reali e si inserivano in un contesto di dibattito politico, senza ledere l’onore o la reputazione di C.G. e F.S. oltre i limiti consentiti.

Conclusione

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha assolto S.S. dal reato di diffamazione perché il fatto non costituisce reato, riaffermando l’importanza del diritto di critica nel contesto politico e la necessità di bilanciarlo con la tutela della reputazione individuale.

Tribunale Lecce, Sez. I, Sent., 20/06/2024, n. 1825, Testo della Sentenza
fonte del testo della Sentenza: Banca dai giuridica One LEGALE consultata il 26/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

I^ SEZIONE PENALE

Il Giudice Dott. Marco MARANGIO MAURO – alla pubblica udienza del 20/06/2024 – ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

S.S., nato a M. il (…), residente a M. in via C. n.52, di fatto domiciliato a L. in via A.Z. n. 1 ; libero assente.

Difeso di fiducia dall’avv. Francesco Calabro del Foro di Lecce; presente.

PP.CC.

1) F.S., nato a M. il (…), ivi residente in via M. n. 15, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia; assente.

Assistito dall’avv. Marco Caroppo del Foro di Siena; assente, sostituto con delega orale dall’avv. Fabrizio Ruggeri.

2) C.G., nata a G.J. il (…), residente a M. in via M. n. 15, domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia; assente.

Assistita dall’avv. Fabrizio Ruggeri del Foro di Lecce; presente.

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

IMPUTATO

In ordine al areato di cui all’art. 595, commi 1 e 3 c.p., perché offendeva la reputazione di C.G. e del di lei marito F.S. pubblicando, in data 4 ottobre 2020, sulla propria pagina Facebook ‘T.S., n. 2 foto che ritraevano la C. ed il F. nel mentre – all’esterno del comitato elettorale della lista n. 2 capeggiata da A.V., lista questa risultata vincente all’esito delle elezioni amministrative svoltesi nel comune di (…) il 20 e 21 settembre 2021, elezioni cui C.G. aveva partecipato candidandosi nella lista n. 3 – abbracciavano A.V. per complimentarsi della di lei vittoria, aggiungendo a tali foto un commento in cui affermava che la C. ed il F. avevano abbracciato la neoeletta sindaco V.A. non per complimentarsi ma per esultare della sua vittoria, interpretazione suffragata dalla circostanza che durante la campagna elettorale la C. si era scagliata solo ed esclusivamente contro la lista n. 1, affermando che la troppa gioia, l’eccessiva teatralità del gesto ‘sembrava prendere in giro gli elettori della lista n. 3’,

in tal modo indirettamente accusando C.G. c F.S. di aver tenuto un comportamento politicamente scorretto e di aver ordito accordi con gli avversari politici ai danni degli elettori della lista n. 3 di cui faceva parte C.G.,

di seguito accusava i due coniugi di non aver denunciato all’autorità giudiziaria condotte di rilievo penale relative ad episodi di clientelismo e scambio di volti, in particolare, pur essendo consapevoli che un loro parente era stato assunto presso E. grazie all’intercessione di altro consigliere comunale, non avevano provveduto a denunciare l’episodio.

In (…) ex art. 9 c.p. cpv c.p.p., il 4 ottobre 2020.

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa A. Pasquino – V.P.O.

Svolgimento del processo
1. Con decreto del 19.07.2021, S.S. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Si costituivano parti civili C.G. e F.S. e, all’udienza del 09.06.2022, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti, rinviando ad altra data per il prosieguo.

All’udienza del 25.05.2023 si procedeva con l’esame dei testi C.G. e F.S.. Di seguito, all’udienza del 13.11.2023 aveva luogo l’esame dei testi V.V. e G.F..

All’udienza odierna, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione come da verbale in atti; il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all’esito dava lettura del dispositivo, con contestuali motivi.

Motivi della decisione
2. Ritiene questo giudice che non vi sia prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto sulla scorta delle seguenti considerazioni.

S.S. è imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di C.G. e F.S., per aver offeso la reputazione delle pp.oo. pubblicando sulla propria pagina Facebook due foto che ritraevano la C. e il F. nell’atto di abbracciare V.V., risultata vincitrice alle elezioni comunali indette a (…) il 20 e 21 settembre 2021 con la lista n. 2, apponendovi un commento con il quale l’imputato affermava che le persone offese stessero abbracciando la neoeletta sindaco non per complimentarsi, ma per esultare della sua vittoria. In tal modo, secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, per mezzo dei suddetti commenti, avrebbe sottinteso che tale comportamento, caratterizzato da “troppa gioia” ed “eccessiva platealità”, si atteggiasse non tanto come un atto di correttezza istituzionale nei confronti dell’avversario politico risultato vincitore, ma piuttosto come una presa in giro per gli elettori della lista numero 3, ai quali gli stessi appartenevano.

Inoltre, per aver accusato i coniugi di non aver denunciato all’autorità giudiziaria condotte di rilievo penale relative a episodi di clientelismo e scambi di voti pur essendo loro consapevoli che è un loro parente era stato assunto presso un’azienda grazie all’intercessione di un altro consigliere comunale.

Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti gli screenshot riproducenti la pagina Facebook del prevenuto ove vennero pubblicate le foto e i commenti in questione.

Sono state sentite inoltre le pp.oo. le quali, su domanda del difensore dell’imputato, hanno raccontato che lo S., pur non essendosi candidato alle elezioni del 2020, aveva ricoperto un ruolo di prim’ordine nella lista n. 1, risultata anch’essa perdente, per la quale aveva tenuto diversi comizi. Hanno, inoltre, riferito che la suddetta campagna elettorale si connotò per essere stata particolarmente accesa e che, seppure l’imputato non utilizzò mai nei suoi post la parola complotto, tale era il senso delle accuse che l’imputato gli aveva rivolto, allorquando scriveva che il fatto di abbracciate la neoeletta sindaco fosse un modo per tradire il proprio elettorato.

Ebbene, alla luce dell’istruttoria svolta, ritiene questo giudice che le frasi pubblicate dall’imputato sul blog nascono come una critica al modus operandi delle persone offese, suoi avversari politici; critica dai toni di certo provocatori che, però, s’innestano all’interno di una vicenda (squisitamente politica e non personale) che rende necessario opportuni approfondimenti sul bilanciamento che il giudice è tenuto a compiere tra l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e quello di critica.

In realtà, ciò che si evince dalle dichiarazioni rese dalle parti civili è che, senza dubbio, tra gli stessi non intercorressero rapporti amichevoli, considerato che anche in precedenza c’erano state situazioni di dissidio simili a quella in oggetto e che, quindi, motivi di contrasto o di dissapori tra i due si erano già verificati ed erano frequenti.

D’altronde il tono dei commenti dello S., per quanto duro e fortemente critico, non appare mai offensivo e lesivo della dignità umana e dei valori appartenenti alla sfera morale della persona della C. e del F..

Dalla semplice lettura del testo dei commenti pubblicati, infatti, non si rileva il contenuto gravemente offensivo dell’onore e del decoro delle pp.oo..

La libertà del pensiero e il diritto di critica trovano, infatti, un limite nel rispetto dei diritti altrui costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’onore e alla tutela della propria reputazione e della stima di cui si gode nella comunità in cui si vive.

Il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, anche se limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e valutazioni espresse, e non deve costituire una gratuita aggressione dell’altrui patrimonio morale, circostanza che non si è verificata nel caso di specie, ove alcuna delle insinuazioni e valutazioni espresse nei commenti in questione possono ritenersi lesive dell’onore o della dignità delle persone offese, nel contesto di profondo dissidio in cui sono calate.

La critica mossa alle pp.oo., attraverso un’ironia pungente, non trascende mai in un attacco aggressivo alla sfera morale delle stesse, penalmente protetta.

La reputazione non è altro se non il senso della dignità personale nella stima degli altri consociati, la cui offesa si realizza tutte le volte in cui la gente offra una rappresentazione della persona diffamata tale da condizionare negativamente la considerazione ed il giudizio degli altri. Ciò si verifica sia quando venga attribuita ad una persona una condotta illecita, sia quando si faccia riferimento a comportamenti comuni socialmente censurabili.

Una condotta astrattamente diffamatoria può risultare tuttavia scriminata laddove il soggetto indagato eserciti il diritto di cronaca o di critica costituzionalmente tutelati dall’articolo 21 della Costituzione, quali specificazioni della più ampia libertà di manifestazione del pensiero.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 595 c.p. la Corte di Cassazione si è pronunciata sul bilanciamento che il giudice è chiamato a compiere tra il valore della reputazione e dell’onore, tutelati dalla norma penale, e la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla norma costituzionale. Tale bilanciamento è necessario sia con riferimento all’esercizio del diritto di cronaca sia con riferimento a quello del diritto di critica.

Cronaca e critica sono attività funzionalmente diverse, mentre la cronaca è esposizione dei fatti allo scopo di informare il lettore, per cui deve essere fondata sulla più scrupolosa obiettività, la critica consiste, invece, in una attività valutativa, in un dissenso, o in consenso, e si configura come un’analisi di eventi condotte e fenomeni allo scopo di apprezzarne il significato e le conseguenze che siano a questi causalmente riconducibili.

“In tema di diffamazione a mezzo stampa per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasbordi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura è possibile occasione di dileggio e di mistificazione fermo restando che l’onere del rispetto della verità e più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca in quanto la critica esprime un giudizio di valore che in quanto tale non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. N.43403/2009).

“Sebbene il diritto di critica abbia confini più ampi del diritto di cronaca, affinché non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche se è vero e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale il criticante prende spunto. In caso contrario, il fatto rappresenta solo l’occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione”(Cass.n.48553/2011).

Ancora la Cassazione ha affermato ” il diritto di critica è un diritto fondamentale, direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti cittadini e la critica essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata presentata in modo suggestivo anche per catturare l’attenzione di chi ascolta. Tuttavia essa, deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale ed, infine, deve poggiare su un dato fattuale vero”. (Cass. 47037/2011).

Le parole utilizzate dallo S., sebbene pungenti, non si sono tradotte in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale dei soggetti passivi, ma sono da ritenere contenute nell’ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, espressioni di valutazioni puramente soggettive dell’agente, che possono anche essere pretestuose ed ingiustificate, oltre che caratterizzata da forte asprezza.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’imputato va assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 530 c.p.p.,

assolve S.S. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato

Motivazione contestuale.

Conclusione
Così deciso in Lecce, il 20 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2024.