Non c’è reato di omesso versamento di ritenute certificate se non è dimostrato il rilascio effettivo delle certificazioni ai lavoratori

L’argomento verte su una pronuncia del Tribunale di Pescara (Sent. 21/01/2025, n. 115) che ha escluso la responsabilità penale dell’imputato per omesso versamento di ritenute certificate. Tale pronuncia, con motivazione ampia e articolata, mette in luce alcuni profili essenziali in tema di reati tributari, nonché i requisiti necessari affinché possa dirsi integrata la fattispecie di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Massima

REATI TRIBUTARI – OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE – PRESUPPOSTI – REALE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE – NECESSITÀ
In tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) postula che le ritenute siano effettivamente certificate e rilasciate ai lavoratori. La mera indicazione dell’ammontare nel modello 770, infatti, non costituisce di per sé prova della materiale consegna delle attestazioni di avvenuta trattenuta, con conseguente esclusione della punibilità qualora tale elemento non risulti dimostrato (Trib. Pescara, Sent. n. 115/2025). Massima di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania

Riferimenti normativi:

Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Precedenti conformi (richiamati in sentenza):
Cass. Sez. 3, n. 18214 del 07/03/2024
Corte cost. n. 175 del 2022

Commento della Sentenza, di Davide Tutino:

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza in commento, si è trovato a giudicare un imputato (titolare e rappresentante legale di una società) accusato di non aver versato, entro i termini previsti, l’importo delle ritenute alla fonte su retribuzioni erogate nell’anno di imposta 2020. L’ammontare complessivo delle ritenute dichiarate – pari a 170.000,00 euro (su un limite di rilevanza penale fissato, dalla norma, a 150.000,00 euro) – faceva emergere, secondo la prospettazione dell’accusa, la configurabilità del reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 (cosiddetto “omesso versamento di ritenute certificate”).

Secondo la tesi accusatoria, l’imputato, pur avendo presentato il modello 770 relativo al periodo in esame, non avrebbe corrisposto allo Stato le ritenute previdenziali e fiscali effettivamente trattenute ai propri dipendenti. Il pubblico ministero, in virtù dell’art. 10-bis del citato decreto legislativo, contestava dunque l’omesso versamento e chiedeva fosse affermata la colpevolezza dell’imputato.

Ad esito del dibattimento, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto-reato: i giudici abruzzesi hanno cioè escluso la sussistenza della fattispecie penale, sottolineando che non è sufficiente, a provare l’integrazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate, la mera presentazione del modello 770. Occorre, infatti, dimostrare in modo inequivocabile che le ritenute siano state effettivamente operate e, ancor più, che siano state effettivamente certificate e rilasciate ai sostituiti.

Interpretazione normativa

Per comprendere il ragionamento seguito dal giudice, è opportuno ricordare il contenuto dell’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma, collocata all’interno della disciplina dei reati tributari, punisce:

“Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute dovute o certificate, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta”.

La norma, così formulata, apparentemente scinde due presupposti:

  • Ritenute dovute: si fa riferimento alle somme che il sostituto d’imposta è effettivamente obbligato a versare all’Erario.
  • Ritenute certificate: si tratta di quelle ritenute che il sostituto d’imposta ha attestato – attraverso il rilascio di apposita certificazione – di aver operato e trattenuto ai propri lavoratori dipendenti (o a coloro che percepiscono compensi da parte sua).

Negli anni, diverse modifiche legislative e interventi della Corte costituzionale hanno inciso su questa disposizione. In particolare, la Consulta, con sentenza n. 175 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte della formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, con cui erano state inserite le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” all’interno dell’art. 10-bis. Ciò ha avuto un impatto significativo sull’interpretazione della norma, richiamata anche dal Tribunale di Pescara.

Riferimenti giurisprudenziali

In questo contesto, va ricordata la giurisprudenza di legittimità:

  • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2338 del 27/09/2022, che ribadisce la rilevanza del rilascio effettivo della certificazione ai dipendenti per la configurabilità dell’art. 10-bis.
  • Corte cost. n. 175 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della formulazione normativa laddove estendeva la punibilità al solo elemento formale della dichiarazione, senza che fosse comprovato il rilascio delle attestazioni ai lavoratori.
  • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18214 del 07/03/2024, che conferma come l’inoltro telematico del modello 770 all’Agenzia delle Entrate non possa equipararsi alla consegna delle certificazioni ai sostituiti.

La decisione del Tribunale di Pescara

Sulla scorta di tali principi, il giudice ha ritenuto di assolvere l’imputato, dichiarando il fatto insussistente (art. 530, comma 2, c.p.p.). In altre parole, la condotta contestata – ossia l’omesso versamento di ritenute certificate per un importo superiore alla soglia di punibilità – non è stata provata in modo certo, perché non è emerso che tali ritenute fossero state effettivamente certificate e correttamente notificate ai sostituiti (i lavoratori).

Per scaricare il testo della Sentenza, fai click QUI (Fonte banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 10.03.2025)