Non c’è reato di istigazione a delinquere se l’incitamento non supera la soglia del pericolo concreto. Di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Catania

Istigazione a delinquere – Necessità di pericolo concreto – Insufficienza di mere frasi evocative

Ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p., occorre una condotta concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, restando inapplicabile la norma in presenza di frasi evocative o rievocazioni storiche prive di reale attitudine a spingere gli ascoltatori a delinquere. (Trib. Udine, Sent. n. 2123/2023 – fai click per testo della Sentenza – a cura di banca dati giuridica One LEGALE)

Massima e commento a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista.

Non c’è reato di istigazione a delinquere se l’incitamento non supera la soglia del pericolo concreto. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 30 novembre 2023, n. 2123, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 414 c.p., la condotta di chiunque istighi pubblicamente alla commissione di reati risulta punibile soltanto quando sia concretamente idonea a determinare altri a compiere delitti. In tale pronuncia, è stato posto in evidenza come la norma non trovi applicazione in presenza di frasi che, pur dal contenuto aspro o violento, si limitino a rievocare eventi storici o a suscitare mere suggestioni ideologiche, senza assurgere a un livello di effettiva pericolosità. L’idoneità a provocare la commissione di condotte delittuose deve essere valutata ex ante, alla luce del contesto e degli elementi che rivelino un effettivo rischio emulativo, essendo irrilevanti i richiami puramente retorici o simbolici, privi di specifica forza criminogena. Nel caso esaminato dal Tribunale, si è esclusa la sussistenza del reato di istigazione a delinquere proprio perché l’invito alla violenza, riconducibile a un contesto di memoria storica o di rimando a slogan passati, non presentava un concreto potenziale tale da superare la soglia del pericolo reale. Da ciò discende che, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, le frasi evocative, non supportate da un’effettiva capacità di spingere i destinatari ad agire illecitamente, non possono considerarsi penalmente rilevanti. Ne emerge la massima secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p., occorre una condotta concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, restando inapplicabile la norma in presenza di frasi evocative o rievocazioni storiche prive di reale attitudine a spingere gli ascoltatori a delinquere.