Nel giudizio d’appello, il giudice può rigettare implicitamente le censure difensive logicamente incompatibili se espone una motivazione globale, logica e adeguata
Abstract
La sentenza n. 20988/2025, resa dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione e depositata in data 5 giugno 2025, affronta in modo sistematico il tema dell’estensione e dei limiti dell’obbligo motivazionale nel giudizio d’appello. In particolare, la Corte ribadisce il principio per cui è conforme al diritto una motivazione redatta in forma sintetica e strutturata su base complessiva, purché espressa in termini logicamente coerenti e giuridicamente adeguati, idonea a sorreggere anche il rigetto implicito delle deduzioni difensive che risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata. Si conferma, così, l’adesione a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il giudice del gravame non è tenuto a fornire una confutazione analitica di ogni rilievo difensivo, essendo sufficiente che emerga una valutazione d’insieme capace di fondare il proprio convincimento in modo conforme ai canoni della motivazione razionale. L’analisi del principio consente di valorizzare, nella prospettiva nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, l’equilibrio tra le esigenze di garanzia processuale e la tendenza alla semplificazione argomentativa che caratterizza la struttura delle decisioni di secondo grado.
Massima
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Commento
di Davide Tutino, Avvocato penalista
La massima qui enucleata si fonda su un passaggio argomentativo di rilievo centrale nella motivazione della sentenza n. 20988/2025 della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, in cui si riafferma il principio per cui l’obbligo di motivazione nel giudizio d’appello non comporta, in capo al giudice di secondo grado, l’onere di una replica analitica a ogni censura o risultanza istruttoria dedotta dalle parti. È sufficiente, ai fini della legittimità argomentativa, che il ragionamento decisorio sia strutturato secondo canoni di logicità, adeguatezza e coerenza valutativa complessiva, tali da rendere intelligibile la ratio decidendi mediante una ricostruzione unitaria del materiale probatorio.
Come affermato espressamente dalla Corte:
«Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.»
Il principio in parola, già da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha trovato significativa applicazione nelle seguenti pronunce:
- Cass. pen., Sez. II, n. 37295/2019, E., Rv. 277218-01
- Cass. pen., Sez. VI, n. 34532/2021, Depretis, Rv. 281935-01
L’orientamento espresso valorizza la funzione sistematica della motivazione “sufficiente e coerente”, concepita non come descrizione minuta e atomistica dei singoli elementi probatori, bensì come sintesi unitaria idonea a sorreggere il convincimento giudiziale nel rispetto delle garanzie difensive e della razionalità del processo. L’ammissibilità del rigetto implicito delle doglianze difensive si configura, pertanto, ogniqualvolta la loro specifica trattazione risulti superflua in ragione dell’incompatibilità logica con il percorso motivazionale adottato.
In tale prospettiva, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non va inteso quale presidio di mera forma, ma quale strumento di controllo sull’adeguatezza strutturale e razionale della motivazione, da valutarsi in relazione alla capacità della sentenza di rendere comprensibili le ragioni del decisum. Ne consegue che non integra vizio motivazionale la mancata confutazione di ogni argomento difensivo, laddove l’assetto argomentativo complessivo ne risulti logicamente assorbente e strutturalmente incompatibile.
Questa linea ermeneutica, oggi pacificamente accolta, si oppone a interpretazioni eccessivamente formalistiche del diritto di difesa e riconosce al giudice d’appello un margine di discrezionalità redazionale, entro i limiti tracciati dal dovere di coerenza interna, logicità della struttura motivazionale e conformità ai parametri costituzionali e codicistici. La decisione in esame si inserisce così nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale sulla cosiddetta “doppia conforme” e ribadisce la legittimità di un modello argomentativo che coniughi economia espositiva e razionalità giuridica.
Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 20988 del 5 giugno 2025
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