Nel caso di appello della parte civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudizio prosegue d’ufficio dinanzi alla sezione civile senza oneri di riassunzione per le parti

Nel caso di appello della parte civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudizio prosegue d’ufficio dinanzi alla sezione civile senza oneri di riassunzione per le parti

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29552/2025, 18/08/2025) definisce l’ambito applicativo di art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.. La regola è la prosecuzione d’ufficio dinanzi al giudice civile. Non si apre un nuovo processo. Non è richiesta alcuna attività delle parti.
Massima.
L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna riassunzione a carico delle parti; la prosecuzione in sede civile avviene d’ufficio, con immediata traslazione del fascicolo, senza necessità di attività o iniziative della parte civile o dell’imputato (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29552/2025, 18/08/2025 – fattispecie nella quale la parte civile ha impugnato ai soli effetti civili la sentenza assolutoria del Tribunale; la Corte di appello ha rimesso le parti al giudice civile imponendo la riassunzione; la Corte di cassazione ha qualificato abnorme l’onere di riassunzione, lo ha annullato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alle sezioni civili per la prosecuzione).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Nel caso di appello della parte civile ai soli effetti civili, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. disciplina la prosecuzione del processo in sede civile secondo un modello di trasferimento officioso e continuo: il giudice dell’impugnazione penale effettua il solo vaglio preliminare di non inammissibilità e, in esito positivo, dispone il rinvio alla sezione civile competente; la traslazione avviene «l’immediata e automatica traslazione del fascicolo in sede civile, senza necessità di alcuna iniziativa o attività delle parti, né della parte civile, né dell’imputato o del suo difensore.», non si richiede alcun atto di riassunzione, non si impone la riformulazione della domanda; la struttura del rinvio è “funzionale”, poiché «non comporta la nascita di un nuovo processo, bensì costituisce una prosecuzione, senza soluzione di continuità, del giudizio già incardinato in sede penale.»; in tale prospettiva «L’uso del termine “rinvio” -precisano le Sezioni Unite- va inteso in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma si prosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria.». La distinzione sistematica rispetto all’art. 622 cod. proc. pen. è espressa nei termini seguenti: «a differenza della disciplina dell’art. 622 cod. proc. pen. (che impone la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento della sentenza), il nuovo art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di riassunzione, in quanto la prosecuzione del giudizio in sede civile avviene d’ufficio, a cura del giudice penale, e non impone alla parte civile né la riformulazione della domanda, né ulteriori adempimenti.». La continuità è resa possibile dal contenuto dell’atto di costituzione della parte civile, che deve esporre specificamente le ragioni «agli effetti civili» (art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), secondo il modello dell’atto di citazione di cui all’art. 163 cod. proc. civ., così da consentire il passaggio al giudice civile senza attività integrative. L’ordinanza che subordina il trasferimento alla riassunzione introduce una cesura non prevista dall’impianto normativo, altera la sequenza processuale e viene qualificata abnorme «perché adottata in carenza dei presupposti logico-giuridici che legittimano l’esercizio del potere giurisdizionale in quella forma, così collocandosi al di fuori dell’ordinamento processuale vigente, per contrasto alla sua struttura logica e teleologica.»; ne consegue l’eliminazione dell’incombente e la trasmissione degli atti alle sezioni civili per la prosecuzione del giudizio.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista