Nei reati di danno a forma libera, l’interruzione per cause esterne integra il tentativo e non la desistenza volontaria

Nei reati di danno a forma libera, l’interruzione per cause esterne integra il tentativo e non la desistenza volontaria

La Quinta Sezione penale, con la sentenza 9 giugno 2025, n. 21826, chiarisce che, nei delitti di danno a forma libera, l’arresto dell’azione derivante da cause indipendenti dalla volontà dell’agente non consente di invocare la desistenza di cui all’art. 56 §3 c.p.: l’autore resta responsabile per tentativo, atteso che l’interruzione non è frutto di una scelta autonoma ma di fattori esterni impeditivi.

Massima:
Nei reati di danno a forma libera, quando l’azione si arresta non per iniziativa volontaria dell’agente, ma per l’intervento di fattori esterni che ne impediscono la prosecuzione o la rendono vana, ricorre il tentativo punibile e non la desistenza volontaria ai sensi dell’art. 56, comma 3, c.p. (Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 21826/2025, dep. il 9/6/25).

L’art. 56, comma 3, c.p., prevede che l’autore non è punibile quando volontariamente desiste dall’azione prima che l’evento si verifichi. Tale forma di esenzione si fonda sulla libera iniziativa dell’agente, che, con decisione autonoma, interrompe l’esecuzione prima del compimento del fatto. In questo contesto, la Quinta Sezione ribadisce che nei reati di danno a forma libera — ossia privi di una struttura tipica predeterminata — la desistenza può ritenersi configurabile solo ove l’interruzione della condotta sia frutto di una scelta soggettiva genuina e non determinata da circostanze esterne. In presenza di fattori estranei, quali l’intervento della polizia giudiziaria o altri elementi impeditivi sopravvenuti, l’interruzione non assume carattere volontario e non può quindi fondare l’esimente della desistenza. Nella fattispecie esaminata, l’arresto dell’azione criminosa non risultava riconducibile ad un ripensamento dell’imputato, ma all’intervento di elementi esterni che ne avevano reso impraticabile la prosecuzione. Sulla base di tali premesse, la Corte conferma che, in simili circostanze, l’autore risponde per tentativo punibile ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p., con esclusione dell’operatività della previsione di cui al terzo comma. Il principio si inserisce in un orientamento consolidato, secondo cui, nei reati di danno, l’offesa si perfeziona con il compimento dell’evento lesivo, e ogni interruzione sopraggiunta prima di tale momento, se non volontaria, integra la forma tentata del reato.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 21826/2025, dep. il 9/6/25), fai click qui.