Negoziazione assistita divorzio

La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita deve essere stipulata da almeno un avvocato per parte.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Il Procuratore, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

Invece, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Il Procuratore, se ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.

Se il Procuratore, ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Per saperne di più, e ottenere un preventivo per un accordo di negoziazione assistita in tema di divorzio, contattare l’avvocato Davide Tutino al n. 392.3.83.83.83