Modulo di assegno in bianco rubato e presentato all’incasso: dolo eventuale sufficiente a integrare la ricettazione
Abstract. La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 16 giugno 2025, n. 22539, ha riaffermato che la ricezione di un modulo di assegno in bianco provento di furto, presentato all’incasso a proprio nome, integra il delitto di ricettazione anche a titolo di dolo eventuale: è sufficiente la consapevole accettazione del rischio circa la provenienza delittuosa del bene.
Il delitto di ricettazione è configurabile anche nel caso di dolo eventuale, quando l’agente, rappresentandosi la possibile provenienza delittuosa del bene e colti gli elementi di allarme, accetti il rischio del verificarsi dell’illecito (fattispecie nella quale l’imputato aveva ricevuto due moduli di assegni provento di furto, presentandoli all’incasso a proprio nome; i giudici di merito lo hanno riconosciuto responsabile di due episodi di ricettazione, confermando la condanna in appello; la Corte di cassazione, dichiarato inammissibile il ricorso, ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta a titolo di dolo eventuale). Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 22539 del 16/06/2025
Note a sentenza – Il delitto di ricettazione, disciplinato dall’art. 648 c.p., rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode e mira a reprimere non soltanto la condotta dell’autore del reato presupposto, ma anche quella di chi, a posteriori, rafforza l’efficacia dell’azione delittuosa favorendone gli effetti. La fattispecie si caratterizza per un elemento oggettivo rappresentato dall’acquisto, ricezione, occultamento o utilizzazione di beni provenienti da un delitto commesso da altri, e per un elemento soggettivo costituito dal dolo, anche nella forma del dolo eventuale, inteso come accettazione consapevole del rischio in ordine alla provenienza illecita del bene.
Distinta è invece la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. (incauto acquisto), che punisce la condotta di chi, per colpa, acquista o riceve cose che, per le loro caratteristiche, per la modalità della transazione o per le qualità del cedente, avrebbero dovuto far sospettare l’origine delittuosa. Il discrimine è costituito dalla consapevolezza del rischio: nel delitto il soggetto agente coglie elementi di allarme e li accetta; nella contravvenzione, li ignora per negligenza o imprudenza. La funzione sanzionatoria delle due fattispecie è pertanto differente: preventiva e repressiva quella della ricettazione; meramente cautelare quella dell’incauto acquisto.
Nel caso deciso con la sentenza n. 22539 del 2025, la Corte di cassazione ha esaminato la condotta di un soggetto che, a seguito di un furto, aveva ricevuto due moduli di assegno in bianco e li aveva successivamente negoziati presso due istituti bancari, dopo essersi fatto indicare come beneficiario. La provenienza delittuosa degli assegni era incontestata, e i giudici di merito avevano riconosciuto due episodi di ricettazione in continuazione, applicando le attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, con conseguente confisca dei titoli.
Il ricorrente ha dedotto, con articolati motivi di impugnazione, l’assenza dell’elemento soggettivo, la mancanza di offensività, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e l’intervenuta prescrizione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che i primi due motivi risultavano preclusi in quanto non proposti con l’atto d’appello, mentre gli ulteriori erano manifestamente infondati. In particolare, con riferimento al dolo, ha ribadito che, nel reato di ricettazione, è sufficiente la rappresentazione della possibile provenienza illecita del bene e la conseguente accettazione del rischio, ove sussistano indici obiettivi di allarme, come: la compilazione del titolo dopo il furto, l’assenza di causale e la tempestiva presentazione all’incasso.
La Corte ha poi precisato che la ricezione di un modulo in bianco non consente di applicare l’attenuante della speciale tenuità del danno di cui al comma secondo dell’art. 648 c.p., in quanto il valore del titolo non è determinabile al momento della ricezione, ma si misura sulla sua potenziale utilizzabilità. Altrettanto irrilevante, ai fini della consumazione del reato, è la mancata riscossione delle somme indicate. È confermato anche l’aumento per la continuazione tra i due episodi, nonché l’insussistenza di cause estintive del reato, essendo infondata l’eccezione di prescrizione.
Il provvedimento in esame si colloca nel solco di un consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione, non è necessario accertare la provenienza esatta del bene, bensì la percezione del rischio da parte dell’agente. Rafforza inoltre la portata incriminatrice dell’art. 648 c.p. in relazione ai titoli di credito “in bianco”, sottolineando che la loro circolazione irregolare, accompagnata da anomalie oggettive, è sufficiente a sorreggere il giudizio di responsabilità penale anche a titolo di dolo eventuale. La sentenza fornisce infine un ulteriore criterio ricostruttivo per delimitare l’area di operatività dell’art. 712 c.p., chiarendo come la ricettazione non possa essere esclusa per effetto della semplice mancata riscossione del titolo o dell’assenza di danno patrimoniale effettivo.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.
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