Maltrattamenti e convivenza: la Cassazione esclude il reato in assenza di stabile coabitazione tra ex partner

di Davide Tutino, Avvocato penalista, Catania

Con la sentenza n. 40887 del 7 novembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di maltrattamenti in famiglia, sottolineando l’importanza della coabitazione come presupposto del reato di cui all’art. 572 c.p.

Il caso in esame vedeva l’imputato condannato per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, dalla quale si era separato e con cui condivideva un figlio minore. La Corte d’Appello aveva ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, la sola esistenza del legame genitoriale come indice della continuità del rapporto affettivo, senza la necessità di una convivenza stabile.

La Cassazione, tuttavia, ha annullato senza rinvio la Sentenza della Corte di Appello, ribadendo la necessità di una coabitazione stabile e continuativa per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. L’art. 572 c.p., ha precisato la Suprema Corte, richiede infatti una relazione che sia espressione di un rapporto di solidarietà, condivisione di vita e continuità di coabitazione. Nella motivazione, la Cassazione richiama anche i principi di tassatività e legalità sanciti dall’art. 25 Cost., secondo cui l’interpretazione estensiva o analogica delle norme incriminatrici non è consentita.

I giudici di legittimità, richiamando la giurisprudenza costituzionale e altre pronunce della Cassazione (Corte cost. sent. n. 98/2021 e Cass. pen. Sez. 6, n. 38336/2022), evidenziano come una relazione priva di coabitazione stabile non possa essere qualificata come “famiglia” ai fini della norma in esame. In difetto di tali elementi, il caso concreto non presenta i requisiti del reato di maltrattamenti, ma potrebbe rientrare nella diversa fattispecie di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612-bis c.p., in quanto specificamente riferita ai rapporti affettivi senza coabitazione.

Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. VI, 07/11/2024, n. 40887.
fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 12/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. APRILE Ercole – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. Rosaria – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Relatore

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato a N il (Omissis)

avverso la sentenza emessa il 30/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Salerno ha dichiarato non dovesi procedere nei riguardi di A.A. quanto al delitto di cui all’art. 4 legge 110 del 1975 in quanto estinto per prescrizione (capo c), ma ha confermato la sentenza di condanna per i residui reati di maltrattamenti in famiglia (così riqualificato l’originario fatto di atti persecutori in danno della ex compagna contestato al capo a) – fatto commesso dal 15 agosto con condotta perdurante) e lesioni personali volontarie (capi a- b).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il tema attiene alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e difesa quanto al fatto di cui al capo a) (maltrattamenti in famiglia).

Si evidenzia come il rapporto di convivenza tra l’imputato e la persona offesa sarebbe cessato – così come chiarito dalla stessa Corte – diversi mesi prima dei fatti oggetto del processo.

La Corte avrebbe ritenuto, richiamando una massima di giurisprudenza, configurabile il reato di cui all’art 572 cod. pen. nonostante l’assenza del requisito della convivenza.

La fattispecie originariamente contestata sarebbe stata dunque “trasformata” (così il ricorso); nel caso di specie, si argomenta, sarebbe al più configurabile le reiterazione degli atti persecutori e, dunque, il reato di cui all’art. 612 bis, comma 2, cod. pen.

Si aggiunge che la riqualificazione sarebbe avvenuta solo in appello con impossibilità per la difesa di esercitare il proprio diritto alla prova rispetto al reato diversamente ritenuto.

Una errata applicazione della legge penale, anche in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla sentenza impugnata emerge che la relazione sentimentale e la convivenza tra l’imputato e la persona offesa ebbero termine nel 2016.

La Corte di appello di Salerno ha tuttavia ritenuto sussistente una situazione di “convivenza” sulla base della mera esistenza di un figlio minore, circostanza, questa, che, secondo la Corte, attesterebbe la continuità del vincolo familiare.

3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso.

È già stato evidenziato come nella giurisprudenza di legittimità sussistano differenti opzioni interpretative nella lettura della disposizione incriminatrice prevista dall’art. 572 cod. pen.

Si è sostenuto che il reato di maltrattamenti possa configurarsi in una situazione caratterizzata anche solo dalla accertata esistenza di relazione sentimentale nella quale si sia instaurato un vincolo di solidarietà personale tra i “partner” (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 37077 del 03/11/2020, M., Rv. 280431; Sez. 6, Sentenza n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697; Sez. 6, n. 43701 del 12/06/2019, C., Rv. 277987).

Secondo altro e condivisibile orientamento, è invece necessario valorizzare l’espresso riferimento, contenuto nell’art. 572 cod. pen., alla figura del convivente, parificata a quella del familiare, come persona offesa di tale delitto.

Si è spiegato come il legislatore, con la formula “maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente”, abbia inteso far riferimento a condotte che vedono come persona offesa il componente di una famiglia, intesa come comunità qualificata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, ovvero il soggetto che ad esso componente sia parificabile in ragione di una accertata relazione di “convivenza”, che, lungi dall’essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell’abitazione di un’altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (così, Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P. Rv. 285087; Sez. 6, n. 38336del 28/09/2022, D, R. 283939; Sez. 2, n. 10222 del 23/01/2019, C., Rv. 275617; conf., più di recente, Sez. 6, n. 46097 del 01/12/2021, D., non mass.; Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., non mass.).

Detta interpretazione è imposta dalla necessità di rispettare la lettera della norma incriminatrice e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale.

Al riguardo assumono rilievo i principi affermati dalla Corte costituzionale che, nell’esaminare una specifica questione processuale avente ad oggetto l’art. 521 cod. proc. pen., ha ammonito dal rischio che l’esercizio del relativo potere da parte del giudice possa determinare una violazione del principio di tassatività sancito dall’art. 25 Cost., che impone che “in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione” e ciò la Consulta ha fatto con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612- bis cod. pen., sottolineando come “il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’…(e se)… davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest’ultima come persona appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato…. In difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572 c.p. in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis, comma 2, c.p., che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona “legata da relazione affettiva” all’agente – apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice” (Corte cost., sent. n. 98 del 2021
Corte cost., Sent., (data ud. 14/04/2021) 14/05/2021, n. 98
).

Dunque, il principio di legalità impone di accertare, ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell’art. 572 cod. pen, la “convivenza” cioè l’esistenza di una relazione affettiva, qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità, da una coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e che sia espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.

4. La Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione di detti principi, essendosi limitata a ritenere sussistente una situazione di “convivenza” solo sulla base della esistenza di un figlio minore, senza considerare l’assenza non solo di un rapporto di coabitazione, ma anche di una perdurante relazione personale affettiva.

Una errata applicazione della legge penale.

5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata; esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, la Corte di appello verificherà se e in che liniti i fatti per cui si procede possano essere ricondotti ad altra fattispecie penale e, in particolare, a quella originariamente contestata.

P.Q.M.
Annullala sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Conclusione
Così deciso in Roma l’1 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2024.