Massima
Nel reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), l’impiego di un’arma non esclude di per sé la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p., allorché le modalità del fatto e le conseguenze lesive si mantengano di modesta entità, rendendo configurabile la particolare tenuità dell’offesa.
Massima di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania
Commento alla Sentenza n. 83/25 del Tribunale di Nola, a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania
Nella fattispecie trattata dal Tribunale, due soggetti erano chiamati a rispondere del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., poiché, stando alle risultanze istruttorie e alle stesse dichiarazioni confluite nel fascicolo dibattimentale, si sarebbero reciprocamente inferti ferite e tagli al braccio e alla mano sinistra. Gli addebiti trovano fondamento in un episodio occorso presso la stazione ferroviaria Circumvesuviana di Saviano, il 3 ottobre 2018, quando gli imputati – a quanto sembra per via di preesistenti contrasti di natura sentimentale – sarebbero passati dalle parole ai fatti, fino a brandire armi da taglio, sfociate poi in reciproci colpi. Di fronte a una simile ricostruzione, il pubblico ministero aveva contestato a ciascuno degli imputati le lesioni personali volontarie in riferimento all’art. 582 c.p., aggravate dall’uso di un’arma ai sensi dell’art. 585 c.p.
La pronuncia chiarisce come, con l’avvento del D.Lgs. n. 150 del 2022, il legislatore abbia operato un intervento di rilievo in materia di procedibilità per il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., introducendo una regola generale di procedibilità a querela di parte. Tuttavia, la stessa norma prevede delle eccezioni per i casi in cui si ravvisino talune circostanze aggravanti (fra cui proprio l’uso delle armi) o qualora la durata della malattia superi i venti giorni, ovvero quando il reato risulti commesso nei confronti di persone incapaci o in altre ipotesi di particolare gravità. Nel caso in esame, le lesioni personali risultano aggravate ai sensi dell’art. 585 c.p. proprio dall’impiego di coltelli, idonei a porsi come strumenti atti a offendere e perciò astrattamente riconducibili alla nozione di “arma”. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità già menzionata nella motivazione della sentenza, l’arma può essere sia propria sia impropria, e sussiste l’aggravante di cui all’art. 585 c.p. in ogni caso in cui lo strumento utilizzato sia potenzialmente lesivo, senza che occorra provarne ulteriormente la natura di arma comune da sparo o da punta o taglio dotata di caratteristiche particolari (se ne ravvisa l’uso aggressivo, ciò appare sufficiente a integrare il presupposto aggravante).
Da quanto emerge, il giudice non ha avuto dubbi sulla configurabilità del reato di cui all’art. 582 c.p., così come aggravato ex art. 585 c.p., in capo a entrambi gli imputati. Infatti, i certificati medici, le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti nel fascicolo hanno permesso di accertare il concorso di una condotta volontaria in cui ognuno ha cagionato all’altro una malattia nel corpo, ancorché di durata contenuta. Nella prospettiva tracciata dalla sentenza, anche una ferita di lieve entità o comunque non particolarmente estesa, come un taglio che richieda persino solo tre giorni di prognosi, è sufficiente a costituire un’alterazione temporanea dell’integrità fisica, integrante il presupposto della “malattia nel corpo” richiesto dall’art. 582 c.p.
Il punto nodale della decisione, che emerge in maniera marcata, è tuttavia l’applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’art. 131-bis c.p. Il giudicante, dopo aver ricostruito la fattispecie concreta e aver constatato la reale commissione delle lesioni aggravate, si concentra sulla valutazione complessiva degli elementi indicati dalla legge, al fine di concludere che sussistono i presupposti per ritenere l’offesa di “particolare tenuità”. La sentenza ricorda come l’art. 131-bis c.p. introduca una causa di esclusione della punibilità in forza di vari indici normativi, tra cui: la modalità della condotta, la tenuità dell’offesa, l’assenza di motivi di particolare rilevanza o pericolosità, l’occasionalità del comportamento e il grado della colpevolezza. Naturalmente, per ricondurre le condotte in questione nell’alveo di tale istituto, il giudice deve accertare che l’azione offensiva non si sia connotata da profili di violenza particolarmente efferati o ripetuti, e che non abbia prodotto un danno o un pericolo di consistenza tale da richiedere comunque una risposta penale afflittiva.
Da un punto di vista tecnico, la sentenza riconosce che la condotta serbata da entrambe gli imputati presenta sì profili di antigiuridicità e di pericolosità, ma, alla luce delle peculiarità emergenti e della scarsa gravità delle lesioni (entrambe refertate con prognosi di pochi giorni, sebbene aggravate dall’uso di un coltello), si può collocare in un alveo di modesto disvalore penale e circoscritto impatto offensivo. In aggiunta, la pronuncia sottolinea che il contesto, scaturito da motivi di gelosia e non da un premeditato intento di nuocere, pone la vicenda in una cornice in cui il gesto, pur censurabile, non assume i tratti di un’azione intenzionalmente indirizzata a provocare conseguenze di eccezionale gravità. Ciò si collega direttamente alla ratio dell’art. 131-bis c.p., che mira ad escludere dal circuito punitivo quei fatti che, pur astrattamente costituendo reato, possiedono caratteristiche tali da non giustificare un intervento sanzionatorio incisivo, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l’evento lesivo non abbia assunto un’estensione tale da scavalcare la soglia di particolare lievità prevista dalla norma.
La pronuncia del Giudice monocratico di Nola, offre una interpretazione dei requisiti che il giudice deve verificare per accedere all’art. 131-bis c.p., sottolineando come la legge richieda una valutazione complessiva della condotta e delle sue conseguenze, ivi compresa la misura del danno, la durata della malattia, l’eventuale esistenza di circostanze ad effetto speciale e la personalità dell’agente.
Nel merito, a nulla ha ostato il fatto che sia stata utilizzata un’arma, in quanto la norma (art. 131-bis c.p.) non esclude di per sé la non punibilità in presenza di un’aggravante, sebbene vi siano ipotesi in cui la presenza di aggravanti “speciali” possa al contrario inibire l’accesso a questo beneficio. Dalle coordinate testuali e dalla stessa motivazione del giudice, si comprende che gli elementi raccolti – in particolare la riconciliazione delle parti e l’assenza di conseguenze lesive di particolare gravità – hanno fatto propendere per l’applicazione del beneficio, con la conclusione finale di “assoluzione perché il fatto, pur essendo di reato, non è punibile” ai sensi della disposizione in parola.
La sentenza insiste altresì sul valore che la giurisprudenza riconosce alla volontà delle parti di ricomporre il conflitto: se, infatti, la remissione di querela non produce in concreto effetti formali quando vi è procedibilità d’ufficio (come in questo caso, aggravato dall’uso di coltello), essa può tuttavia fungere da indice rilevante nella valutazione del giudice, rivelando un minore allarme sociale e un contenuto disvalore dell’azione tipica. In tal modo, la scelta di rimettere la querela, pur non determinando la cessazione automatica del processo penale in caso di procedibilità ex officio, contribuisce a far emergere la scarsa offensività del fatto, una volta verificati i requisiti di cui all’art. 131-bis c.p..
Sotto un profilo di stretta tecnica giuridica, viene in evidenza che l’art. 131-bis c.p. non trova applicazione se la condotta abbia cagionato o minacciato di cagionare offese di rilievo, oppure se risulti macchiata da forme di recidiva reiterata o da ragioni di pericolosità soggettiva tali da rendere sproporzionato un giudizio di tenuità. Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Nola, invece, l’assenza di pregressi penali di rilievo (o almeno la sentenza non ne fa menzione) e l’effettiva entità del danno, concretizzatasi in qualche giorno di prognosi, con esito sanzionabile di modesta portata, hanno condotto a una valutazione conclusiva di particolare tenuità del fatto. L’epilogo della motivazione si allinea così con i principi di sussidiarietà e proporzionalità che, come ricorda la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata dal giudice di merito), sostengono l’art. 131-bis c.p., il quale si pone come strumento di deflazione processuale e, nello stesso tempo, di selezione degli illeciti penali da punire in sede giudiziaria.

Testo della Sentenza n. 83/2025 del Tribunale di Nola
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata in data 16/2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Penale
IL GIUDICE MONOCRATICO DI NOLA
Dott.ssa Gemma Sicoli all’udienza del 21.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento a carico di:
N.E., nato a N. il (…) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in S. (N.) al viale D. S. nr. 36;
Difeso di fiducia dall’Avv. Berenice Candela del foro di Nola e dall’Avv. Antonio Esposito Mocerino (atto di nomina del 09.06.2022)
Libero già presente.
A.G., nato a M. di S. il (…) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in S. (N.) alla via A. A. n.13.
Difeso di fiducia dall’Avv. Pietro Vitale del foro di Napoli (atto di nomina del 07.12.2022);
Libero già presente.
IMPUTATI
N.E.:
dei reati p. e p. dagli artt. 582 c.p. e 585 c.p. perché, colpendo A.G. con un coltello a scatto, gli cagionava una malattia nel corpo e cioè una ferita alla mano.
In Saviano il 03.10.2018.
A.G.:
dei reati p. e p. dagli artt. 582 c.p. e 585 c.p. perché, colpendo N.E. con un coltello sulla parte posteriore del braccio sinistro gli cagionava una malattia nel corpo (Ferita al braccio superiore).
In Saviano il 03.10.2018.
Persone offese:
N.E., nato a N. il (…) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in S. (N.) al viale D. S. nr. 36 per i reati p. e p. dagli artt. 582 c.p. 585 c.p.
A.G., nato a M. di S. il (…) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in S. (N.) alla via A. A. n.13 per i reati p. e p. dagli artt. 582 c.p. 585 c.p.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso in data 26.06.2021 dal P.M. presso il Tribunale di Nola, N.E. e A.G. venivano tratti a giudizio per l’udienza del 15.02.2022 da celebrarsi innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati a loro ascritti, compiutamente indicati in rubrica.
Alla prima udienza, in sede di verifica della regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava l’assenza degli imputati, regolarmente citati e non comparsi, rinviando il processo all’udienza del 15.06.2022.
All’udienza indicata il G.M., revocata la dichiarazione di assenza dell’imputato N.E., dichiarava aperto il dibattimento, invitando le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie, ammesse in quanto pertinenti e rilevanti. In particolare, il P.M. produceva i referti medici rilasciati ad entrambi gli imputati e relativi alle lesioni contestate. Si procedeva, poi, all’escussione di N.E. la qualità di p.o. e, all’esito di tale attività, il Giudice, attesa l’assenza ingiustificata dei testi A.G., M.A. e S.A., comminava nei loro confronti un’ammenda pari ad Euro 200,00 ciascuno, rinviando il processo all’udienza del 13.12.2022.
All’udienza indicata, il Giudice revocava la dichiarazione di assenza dell’imputato A.G. e revocava l’ammenda precedentemente comminata ai testi, atteso il legittimo impedimento a comparire di questi ultimi. In accoglimento dell’istanza di un breve rinvio richiesto dalla difesa, il G.M. differiva la trattazione del processo all’udienza del 09.05.2023, ove il processo veniva nuovamente rinviato stante il legittimo impedimento dell’Avv. Pietro Vitale.
Alla successiva udienza del 14.11.2023, preso atto che l’imputato N.E. risultava attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale e, atteso il legittimo impedimento a comparire di A.G. per motivi di salute, il processo veniva rinviato all’udienza del 19.03.2024 giacché, come rappresentato dai difensori degli imputati, era in corso tra le parti un tentativo di bonario componimento della controversia. Il processo subiva un ulteriore rinvio alla data del 09.07.2024, attesa il mancato rilascio dell’autorizzazione a presenziare del N. da parte del Tribunale di Sorveglianza.
All’udienza indicata i difensori delle parti, muniti di procura speciale acquisita agli atti, rappresentavano la volontà dei propri assistititi, in qualità di imputati e persone offese nell’ambito del presente procedimento, di rimettere le querele sporte.
Il processo veniva rinviato all’udienza del 21.01.2025, ove il Giudice, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni sinteticamente trascritte in epigrafe e, all’esito della camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Motivi della decisione
Sulla scorta delle risultanze emerse dall’istruttoria dibattimentale espletata, unitamente agli atti ritualmente transitati nel fascicolo del dibattimento (cfr. escussione di N.E. all’udienza del 15.06.2022; certificati medici prodotti dal P.M. e rilasciati dal P.O. N. – P.T. in data 03.10.2018 a N.E. e A.G.) la vicenda processuale in oggetto può così essere sinteticamente ricostruita.
In particolare, secondo quanto emerso dall’escussione di N.E. all’udienza del 15.06.2022, quest’ultimo, in data 03.10.2018, sporgeva formale querela nei confronti di A.G..
Il N., nello specifico, riferiva che intorno alle ore 12:00 del 03 ottobre 2018, trovandosi presso i binari della stazione Circumvesuviana all’altezza di Saviano, di ritorno da Napoli, incontrava A.G., un suo conoscente con cui in passato aveva avuto delle acredini legate a questioni sentimentali.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato dal N., lui stesso, alla vista dell’A., attraversava velocemente i binari al fine di non interfacciarsi con quest’ultimo, che tuttavia riusciva a raggiungerlo, colpendolo all’avambraccio sinistro con un coltello.
In risposta a tale gesto, il dichiarante riferiva di aver spintonato l’A. per poi allontanarsi dalla Stazione di Saviano, anche grazie all’intervento di tale A.S., un conoscente che si trovava in loco in attesa di prendere il treno, il quale riusciva a disarmare l’A. consentendo al N. di andare via.
In risposta a specifiche domande, il N. aggiungeva che lo scontro tra i due, sorto lungo i binari della Circumvesuviana, proseguiva anche nel piazzale antistante la stazione di Saviano, ove gli odierni imputati, prima di separarsi definitivamente, avevano continuato a spintonarsi.
A quel punto il P.M. procedeva a contestare quanto diversamente riferito dal N. agli agenti in servizio presso la C.C. di Saviano nell’immediatezza dei fatti, alle ore 15:48 di quello stesso giorno. In particolare, lo stesso, dopo aver raccontato ai militari di essere stato appena colpito dall’A. con un coltello, aveva asserito testualmente: “Io impaurito mi divincolavo, cercando di dami alla fuga. A.G. nella circostanza m’inseguiva, minacciandomi di colpirmi alla gola”. Il dichiarante, però, nel corso dell’udienza dibattimentale, non confermava quanto appena riportato dalla pubblica accusa, riferendo di non ricordare di aver proferito tali parole, e segnatamente che l’A., nell’inseguirlo in quella determinata occasione, lo aveva anche minacciato di colpirlo alla gola.
In ordine ai motivi dell’aggressione subita, l’imputato riferiva che qualche tempo prima, nel periodo il cui l’A. si trovava ristretto presso la C.C.N. – P., lui stesso aveva avuto una relazione di breve durata con M.A., attuale fidanzata dell’A..
Ebbene, a detta del dichiarante, proprio tale circostanza – di cui l’A. era venuto a conoscenza un paio di mesi prima – aveva occasionato la colluttazione verificatasi in data 03 ottobre 2018 tra gli odierni imputati.
Secondo quanto emerso dalla documentazione acquisita agli atti, in data 03.10.2018 N.E. si recava presso il Pronto Soccorso P.O. N. – P.T. per una ferita riportata alla parte superiore del braccio sinistro, lungo la zona deltoidea, ove gli venivano applicati dei punti di sutura e gli veniva prescritta una cura per la durata di cinque giorni (cfr. certificato medico agli atti).
Anche A.G., in merito alle medesime circostanze di fatto, in data 03.10.2028 sporgeva formale querela nei confronti del N., il quale veniva tratto a giudizio in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, giacché – secondo la prospettazione accusatoria – con l’uso di un coltello a scatto, a seguito di un diverbio sorto con l’A., aveva cagionato a quest’ultimo una ferita al palmo della mano sinistra.
Le lesioni riportate dall’A. venivano refertate dal P.O. N. – P.T. nella stessa data, con prognosi di 5 giorni (cfr. certificato medico di cui agli atti).
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che nel corso dell’udienza dibattimentale del 09.07.2024, i difensori di entrambi gli imputati, muniti di procura speciale acquisita agli atti, rappresentavano la volontà dei propri assistititi di rimettere le querele sporte in data 3 ottobre 2018.
Al riguardo, giova innanzitutto evidenziare che il regime di procedibilità del delitto di lesioni personali è stato oggetto di un ragguardevole intervento riformatore – disposto per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 – teso ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del reato de quo in un’ottica dichiaratamente deflattiva del carico giudiziario, trattandosi di fattispecie di frequentissima contestazione.
È stata, tuttavia, fatta salva la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui il fatto sia stato connotato da particolare gravità, perché commesso in danno di persona incapace, per età o infermità, perché ha cagionato una malattia di durata superiore ai venti giorni o nel caso di concomitante presenze di determinate circostanze aggravanti espressamente individuate dal legislatore.
Ebbene, nel caso di specie, osserva il Giudice che ricorre la contestata circostanza rappresentata dall’uso di un coltello da parte degli odierni imputati, che rende il delitto de quo procedibile d’ufficio.
Tale circostanza, riferita dalle stesse p.o. in sede di denuncia e confermata da quanto attestato dai certificati medici acquisiti agli atti – con cui venivano refertate all’A. e al N. lesioni personali da “arma bianca” rispettivamente consistenti in una ferita al palmo della mano sinistra e in una ferita all’avambraccio sinistro, che richiedevano l’intervento di punti di sutura – deve necessariamente essere inquadrata alla luce dei più recenti canoni interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità, il cui richiamo, a questo punto, non appare ultroneo.
Ai fini della qualificazione del coltello quale “arma propria”, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 699, comma 2, del codice penale), ovvero come “arma impropria”, di cui è sanzionato il solo porto ingiustificato fuori della abitazione o delle relative appartenenze (articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110), deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento, a scatto, a serramanico, ecc. (cfr. Cassazione penale sez. I, 05/02/2019, n.8032, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 699, comma 2, c.p., ritenendo arma propria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, in ragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti).
Nel caso in esame, si rileva che le particolari caratteristiche dei coltelli in uso al N. e all’A. al momento dei fatti – con specifico riferimento alla punta e alla lama degli strumenti utilizzati – non sono evincibili dal materiale probatorio acquisito agli atti.
Nondimeno, è oramai consolidato l’orientamento nomofilattico a tenore del quale, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi qualora il soggetto agente utilizzi qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona (Cass. Pen. n.46483/2023).
La S.C. ha in più occasioni sancito il principio secondo cui l’aggravante dell’art. 585, comma 1, ossia l’ipotesi di provocazione di lesione mediante l’uso di un’arma, resta integrata in tutti i casi nei quali la condotta venga posta in essere con uno strumento che risponda alla nozione di arma presente nello stesso art. 585: una descrizione che in realtà non richiama e non rende necessario verificare anche l’ integrazione della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, nel senso che l’aggravante sussiste quando lo strumento utilizzato venga portato e usato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo (Cass. Pen. n. 1307/2017).
Ebbene, nel caso di specie, nessun dubbio si pone sulla configurabilità dei reati per cui è processo.
Come sostenuto dalla S.C., infatti, ai fini dell’integrazione del fatto tipico del reato previsto dall’art. 582 c.p., costituisce malattia anche una lesione cutanea consistente in un taglio guaribile in appena tre giorni, in quanto anche una modesta ferita dell’epidermide, con soffusione ematica, comporta una sia pur minima ma comunque apprezzabile compromissione locale della funzione propria dell’epidermide, che non è solo quella di carattere estetico sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell’intero organismo in ogni sua parte (cfr. Cass. Pen. Sezione VI, n. 25029/2020; n. 16271/2010, fattispecie nelle quali la Corte ha ritenuto integrate le lesioni personali nel caso di un taglio all’avambraccio).
Quanto all’elemento soggettivo, il delitto de quo richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, non occorrendo che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive. Sul punto, sulla scorta della ricostruzione dei fatti emersa nel corso del giudizio, non residua alcun dubbio in ordine al fatto che la condotta degli odierni imputati – scaturita da un alterco dovuto a motivi di gelosia per questioni sentimentali – fosse sorretta dalla coscienza e dalla volontà di procurare un danno fisico o quantomeno sensazioni dolorose alla controparte.
I certificati medici prodotti dal P.M. ed acquisiti agli atti, rilasciati in data 03.10.2018 dal Pronto Soccorso P.O. N. – P.T. a N.E. e A.G. a seguito della colluttazione dagli stessi denunciata, unitamente alle dichiarazioni testimoniali assunte in sede di istruttoria dibattimentale, delineano un compendio probatorio solido ed univoco in ordine alla penale responsabilità degli stessi per le lesioni personali reciprocamente cagionate in quella data, non scalfito da elementi di segno contrario né da alternative ricostruzioni emerse nel corso del giudizio.
Tanto premesso in termini di giudizio di responsabilità, ad avviso del giudicante ricorrono i presupposti per l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Invero, alla luce di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, dei motivi a delinquere, del grado di colpevolezza degli imputati e dell’entità del danno verificatosi, occorre al riguardo valorizzare l’atteggiamento collaborativo assunto dagli imputati nel corso del presente procedimento nonché la circostanza che, esperito positivamente un tentativo di bonario componimento della lite tra le stesse parti, queste addivenivano ad un accordo manifestando in udienza, per il tramite dei loro procuratori speciali, la propria volontà di rimettere le querele dagli stessi sporte in data 03.10.2018.
L’intento espressamente rappresentato dall’A. e dal N. di non persistere nell’istanza punitiva è senza dubbio indice della tenuità dell’offesa al bene giuridico tutelato, in coerenza con gli indici di legge e in ossequio ai principi di sussidiarietà, proporzionalità ed extrema ratio stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU 13681/2016; Cass. 16502/19; Cass. Pen. n. 893/2021).
Può pertanto ritenersi esclusa la punibilità degli odierni imputati, trovando applicazione l’art.131 bis del codice penale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131-bis c.p. e 530 c.p.p.
Assolve N.E. e A.G. dai reati a loro ascritti in rubrica perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2025.

















































































