L’assenza di procura speciale impedisce al difensore di rinunciare, anche parzialmente, ai motivi di appello
Abstract. La decisione (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 34784/2025, 24/10/2025) affronta la qualificazione della rinuncia ai motivi d’impugnazione come atto abdicativo a struttura formale e personale, non riconducibile alla discrezionalità tecnica del difensore. Il punto dirimente è la necessità della procura speciale in capo al difensore per poter validamente rinunciare, anche in parte, ai motivi d’appello, principio affermato in termini di “ius receptum”.
Massima.
Il difensore non può rinunciare, neppure parzialmente, ai motivi d’impugnazione se non in forza di procura speciale rilasciata personalmente dall’imputato; la selezione dei motivi nelle richieste conclusive non vale come rinuncia in assenza di tale investitura (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 34784/2025, 24/10/2025).
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso sulla pubblica via, in violazione della prescrizione di permanenza al domicilio. La condanna per evasione ai sensi dell’art. 385 cod. pen. veniva confermata in grado d’appello.
Motivi di ricorso. La difesa deduceva la mancata considerazione della rinuncia ai motivi d’appello e della procura speciale; contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo allegando una situazione emergenziale; invocava l’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto; lamentava l’omessa valutazione di pene alternative; censurava la misura della pena base per asserita eccessività.
Decisione. Il ricorso è dichiarato inammissibile. In punto di rinuncia ai motivi, la Corte afferma che si tratta di atto abdicativo, formale e personale, non espressivo della discrezionalità tecnica del difensore, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi operata nelle conclusioni da difensore privo di procura speciale. La dedotta giustificazione emergenziale è qualificata come mera asserzione priva di riscontri e come richiesta di rivalutazione del merito. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. risulta sorretto dalla valorizzazione della concreta offensività e del grado di colpevolezza, alla luce dell’art. 133 cod. pen.. È esclusa la possibilità di sostituzione officiosa della pena detentiva breve in difetto di specifica e motivata richiesta proposta con l’atto d’appello, ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. La censura sul trattamento sanzionatorio è dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stata devoluta con elementi positivi idonei a orientare l’esercizio del potere discrezionale.
Dispositivo. È dichiarata l’inammissibilità del ricorso; segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Note
La pronuncia ribadisce la distinzione tra atto di rinuncia e attività tecnico-discrezionale del difensore. L’atto di rinuncia è abdicativo e postula una manifestazione espressa, personale e formalizzata, non surrogabile da scelte difensive conclusive. Il principio opera anche per la rinuncia parziale ai motivi, la quale non può essere desunta per implicito. La struttura del giudizio di legittimità è confermata nei limiti del sindacato sulla motivazione, con esclusione di rivalutazioni fattuali. Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è fondato su parametri di concreta offensività e colpevolezza, coerenti con l’art. 133 cod. pen.. La preclusione alla sostituzione officiosa della pena tutela il principio devolutivo, riservando gli effetti premiali alle richieste specificamente formulate nell’atto d’appello.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista del Foro di Catania
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