L’Art. 570 c.p. e la Prova dello Stato di Bisogno: Tribunale di Catania assolve l’imputato, difeso dall’Avvocato Davide Tutino, perchè il fatto non sussiste

Massima Sentenza TRIBUNALE DI CATANIA, 8 GIUGNO 2023, N. 4120/2023

 

“In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mera inadempienza all’obbligo di versare un assegno di mantenimento non è di per sé sufficiente a configurare il reato ai sensi dell’art. 570, comma 2, c.p. È essenziale considerare la situazione economica dell’imputato e lo stato di bisogno del minore per determinare la sussistenza del fatto delittuoso. (TRIBUNALE DI CATANIA, SENT. 8 GIUGNO 2023, N. 4120/2023) “

La sentenza n. 4120/23 del Tribunale di Catania, emessa dal dott. Domenico Massimo Sapienza il 8 giugno 2023, affronta il delicato tema degli obblighi di assistenza familiare, come delineati dall’art. 570 del Codice Penale. Il caso in esame riguarda un imputato accusato di non aver adempiuto all’obbligo di versare un assegno di mantenimento per il figlio minore, un obbligo precedentemente stabilito da un provvedimento del medesimo Tribunale. La sentenza si distingue per la sua analisi dettagliata delle circostanze che possono portare all’esclusione della sussistenza del reato.

L’imputato è stato chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 570, comma 2 del codice penale, che punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare. La persona offesa ha sostenuto che l’imputato non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento come stabilito e che era stato assente dalla vita del figlio. Tuttavia, l’imputato, difeso dall’Avvocato Davide Tutino, ha argomentato che la sua situazione economica era precaria. Ha inoltre evidenziato di essere un assiduo frequentatore della Caritas, proprio perché non riusciva a sostenersi economicamente. La madre dell’imputato ha chiarito che era lei stessa a fornire quanto necessario al minore. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il pagamento dell’assegno da parte dell’imputato era ritenuto impossibile.

La sentenza affronta due questioni giuridiche fondamentali:

  1. la prima riguarda la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare alla luce della situazione economica precaria dell’imputato;
  2. la seconda concerne la necessità di provare lo stato di bisogno del minore per configurare il reato.

Il Tribunale ha concluso che l’imputato dovesse essere assolto perché il fatto non sussiste. La decisione è fondata su un’interpretazione dell’art. 570 c.p. che tiene conto sia della capacità economica dell’imputato sia dello stato di bisogno del minore. In particolare, la sentenza enfatizza che la mera condotta omissiva non è sufficiente per integrare il reato; è invece necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa.

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