La nuova formulazione dell’art. 131-bis cod. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, consente l’applicazione della particolare tenuità anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, poiché è sufficiente che la pena detentiva non superi nel minimo i due anni
Abstract. La decisione (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 34779/2025, dep. 24/10/2025) afferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando la cornice edittale, nella fattispecie concretamente contestata, prevede una pena detentiva che non supera, nel minimo, i due anni. La Corte rileva che, per effetto della riforma, il parametro di accesso non è più il “massimo non superiore a cinque anni”, ma il “minimo non superiore a due anni”, e che tale criterio ricomprende la fattispecie di dichiarazione fraudolenta oggetto del giudizio, nella quale gli elementi passivi fittizi erano inferiori a euro 100.000. L’istituto è qualificato come norma sostanziale e, in quanto tale, trova applicazione anche nei procedimenti pendenti relativi a reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il giudice di appello che continui ad applicare la versione previgente dell’art. 131-bis cod. pen. incorre in violazione di legge e la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame della sola causa di non punibilità.
Massima.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando, per effetto del comma 2-bis dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, la pena edittale è «da un anno e sei mesi a sei anni», poiché la disciplina sopravvenuta richiede soltanto che la pena detentiva non superi nel minimo i due anni e non più che non superi nel massimo i cinque anni. Il diniego fondato sul parametro abrogato è illegittimo e impone l’annullamento con rinvio, restando definitiva l’affermazione di responsabilità (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 34779/2025, dep. 24/10/2025).
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Parma resa all’esito di giudizio abbreviato il 17 ottobre 2023, con cui l’imputato, amministratore di fatto di una società, era stato riconosciuto responsabile del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per avere indicato nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014 elementi passivi fittizi per euro 9.980,00, con evasione d’imposta pari a euro 2.745,00. Il fatto era stato collocato temporalmente al 12 settembre 2015. Il titolo di reato individuato era quello previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione che, per importi inferiori a euro 100.000, rinvia al comma 2-bis e determina la pena nella misura «da un anno e sei mesi a sei anni».
Motivi di ricorso. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., lamentando violazione di legge. Ha dedotto che la Corte di appello aveva applicato la versione previgente dell’art. 131-bis cod. pen., che subordinava l’operatività dell’istituto al massimo edittale non superiore a cinque anni, senza considerare che, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’accesso è consentito per i reati per i quali è prevista «la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni» e che il delitto in esame rientra in tale parametro in quanto punito nel minimo con la reclusione di un anno e sei mesi.
Decisione. La Corte di cassazione afferma, in primo luogo, che il ricorso non investe l’accertamento della responsabilità penale, che deve essere ritenuto definitivo, e che il sindacato di legittimità è circoscritto alla corretta individuazione del presupposto legale della causa di non punibilità. Ricostruita la cornice edittale della fattispecie alla luce del comma 2-bis dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (“se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”), la Corte rileva che la decisione di merito ha continuato a richiamare «la formulazione della disposizione vigente fino al 29 dicembre 2022», mentre dal 30 dicembre 2022 l’art. 131-bis cod. pen. «consente l’applicazione della causa di non punibilità […] per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, fra cui rientra la fattispecie in esame». Richiama, inoltre, il precedente conforme della stessa Corte che ha già riconosciuto la natura sostanziale della novella e la sua applicazione ai procedimenti pendenti. Da ciò discende che «la preclusione del limite di pena a cui fa riferimento la Corte di appello è, dunque, insussistente».
Dispositivo. La Corte annulla la sentenza impugnata «limitamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.» e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna perché proceda a nuovo giudizio sul punto, «con libertà di esito», applicando il principio di diritto secondo il quale la nuova formulazione dell’art. 131-bis cod. pen. si estende anche alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punita, nel minimo, entro i due anni. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la Corte dichiara «la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato».
Note
La pronuncia valorizza in modo diretto il mutamento di criterio selettivo operato dal legislatore del 2022. Il giudice di merito aveva ancorato la valutazione di ammissibilità dell’art. 131-bis cod. pen. al parametro del massimo edittale, sostenendo che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punito fino a sei anni di reclusione, non potesse rientrare nella causa di non punibilità. La Corte di cassazione ribalta l’impostazione e afferma che, dopo la riforma, l’unico dato legale rilevante è il minimo di pena: se il minimo non supera due anni, l’istituto è astrattamente applicabile, anche se il massimo resta elevato e anche se la fattispecie è quella tipica dei reati tributari dichiarativi. L’argomento è rafforzato dal dato oggettivo del caso concreto (euro 9.980,00 di elementi passivi fittizi; evasione di euro 2.745,00) che colloca il fatto entro la soglia interna al comma 2-bis dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Viene così ricondotto a coerenza il rapporto tra la disciplina incriminatrice, che distingue in base all’importo degli elementi fittizi, e la disciplina sulla particolare tenuità, che oggi guarda al trattamento minimo.
Sotto il profilo sistematico, la sentenza riafferma la natura sostanziale dell’art. 131-bis cod. pen. nel testo vigente dal 30 dicembre 2022 e, di conseguenza, la sua retroattività in bonam partem nei processi non ancora definiti. La Corte, tuttavia, mantiene ferma la distinzione tra il capo relativo alla responsabilità, che diventa irrevocabile, e il capo concernente la non punibilità, per il quale è necessario un nuovo giudizio di merito in ordine ai presupposti concreti (offesa di particolare tenuità, modalità della condotta, personalità dell’imputato). La tecnica dell’annullamento limitato preserva la stabilità dell’accertamento delicti e, al tempo stesso, consente l’allineamento del trattamento sanzionatorio alla disciplina sopravvenuta. È una modalità decisoria idonea a essere replicata in tutti i procedimenti per reati tributari dichiarativi commessi prima del 30 dicembre 2022 in cui il giudice abbia applicato la versione superata dell’art. 131-bis cod. pen.
La conseguenza pratica è precisa: nei procedimenti per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in cui gli elementi passivi fittizi siano inferiori a euro 100.000, il giudice di merito non può arrestare il giudizio sulla base del solo dato del massimo edittale di sei anni, ma deve procedere alla verifica, caso per caso, della particolare tenuità del fatto secondo i parametri ordinari dell’art. 131-bis cod. pen., tenendo conto che la legge sopravvenuta ha già selezionato la fattispecie come astrattamente ammissibile.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione.
Scarica la Sentenza
























































































