Massima
La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale sez. IV, 17/01/2019, n.14268) richiamando un già consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che la sentenza di appello che ometta di rispondere ad un motivo specifico di impugnazione è affetta da nullità per difetto di motivazione.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza
Testo della Sentenza n. 14268 / 2019 , Cass. Pen. IV. Sez.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere –
Dott. CENCI Daniele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, con riferimento all’attenuante di cui
all’art. 62 c.p., n. 6 ed inammissibilità nel resto.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 11.4.2018 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato P.C. alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di energia elettrica di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 commesso il (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, risultando dalla fattura allegata all’atto di appello il tempestivo ed integrale risarcimento del danno.
3. Con memoria depositata il 15.1.2019 il difensore dell’imputato insiste e chiede che sia dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
4. Preliminarmente si osserva che il reato oggetto di imputazione non è ancora prescritto: il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto per legge deve essere prorogato di un mese e ventotto giorni di sospensione intervenuta nel corso del giudizio di merito (dal 2.12.2013 al 30.1.2014); perciò, trattandosi di reato commesso il (OMISSIS), il termine di prescrizione non maturerà prima del 27.2.2019.
5. La censura sulla mancata rinnovazione del dibattimento per l’esame del testimone N.C. va respinta, in quanto generica ed inconsistente. Non è stata dimostrata la decisività di tale testimonianza rispetto all’affermazione di responsabilità del prevenuto, nè che tale omissione abbia disarticolato il ragionamento assunto dai giudici di merito.
6. E’ invece fondata la censura che attiene alla questione concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 c.p., n. 6.
In proposito basterà osservare che la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove non risponde in maniera puntuale alla specifica doglianza dell’imputato di aver provveduto all’integrale risarcimento del danno mediante versamento dell’importo di Euro 3.635,41 di cui al documento allegato al ricorso, pagamento avvenuto il 28.7.2011, in data antecedente alla prima udienza del giudizio di merito. Sul punto la sentenza si limita a richiamare i presupposti necessari per il riconoscimento dell’attenuante specifica, senza entrare nel merito del motivo di gravame, riscontrato dalla produzione documentale allegata, di cui non fa neppure menzione.
Si tratta di un evidente vizio motivazionale, essendo noto il costante insegnamento della Suprema Corte in base al quale la sentenza di appello che ometta di rispondere ad un motivo specifico di impugnazione è affetta da nullità per difetto di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e altro; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M).
7. Consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata sul punto riguardante l’attenuante sopra indicata, che dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio, individuato nella Corte di appello di Reggio Calabria.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di P.C. in ordine al reato oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e rinvia sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di P.C..
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

















































































