La legittimità della condotta di un ex partner che cerca un confronto sulla fine della relazione. Tribunale Pescara assolve l’imputato

Sintesi della Sentenza del Tribunale di Pescara del 10/07/2024, n. 663

Il Tribunale di Pescara ha assolto l’imputato S.M. dalle accuse di stalking e diffamazione nei confronti della ex partner T.D. Il giudice ha ritenuto che le azioni dell’imputato, finalizzate a ottenere un chiarimento sulla fine della relazione, non integrassero gli estremi del reato di stalking, non avendo causato un grave stato di ansia o paura nella vittima, né un fondato timore per la propria incolumità.

Massima

La condotta di un ex partner che, senza minacce o violenze, cerca insistentemente un confronto sulla fine della relazione, non costituisce reato di stalking se non provoca un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima, né un fondato timore per la propria incolumità. (Tribunale di Pescara, Sent., 10/07/2024, n. 663)
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania

Testo della Sentenza del 10/07/2024, n. 663 del Tribunale di Pescara

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 17/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Gianluca Sarandrea, alla pubblica udienza dell’11.4.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

S.M. nato a R. E. il (…) residente e domiciliato a P, in Via P. Di R., 35 P. I elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

Libero Assente

Difeso di fiducia dall’ Avv. (..) del Foro di (…)

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 595, 612 bis c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, effettuando svariate telefonate e inviando numerose e-mail, sms e messaggi, anche dal contenuto ingiurioso e gravemente intimidatorio, sugli indirizzi ed utenze in uso a T.D. nonché sui social network e, in particolare, su Facebook, seguendola costantemente, infastidendola, appostandosi nei pressi del luogo di lavoro della giovane per incontrarla di persona nonché seguendola nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati per ragioni di svago, appostandosi e sostando nei pressi dell’abitazione della giovane donna e della di lei famiglia e, ivi, in alcune occasioni, incontrandola e rivolgendole frasi dal contenuto offensivo e intimidatorio, offeso la reputazione della predetta T.D. nonché per averla minacciata e molestata, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia o paura e da ingenerarle un fondato timore per l’incolumità propria e/o dei prossimi congiunti, costringendola altresì ad alterare le proprie abitudini di vita.

Con l’aggravante del fatto commesso da soggetto già legato da relazione affettiva con la persona offesa e ammonito ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. Il con Provv. del Questore di Pescara in data 1 agosto 2016.

In Pescara, dal luglio 2015 fino al 22.10.2016

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto emesso all’esito dell’udienza preliminare del 12.9.2019 S.M. è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati indicati in rubrica.

All’udienza dell’1 1.7.2019 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All’udienza del 3.6.21, dopo che quella del 23.1.2020 era stata differita per regolarizzare il procedimento di notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato e le sedute del 17.9.2020 e del 4.3.21 erano state rinviate per impedimento del giudice, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L’istruttoria è proseguita all’udienza del 3.2.22 dove sono stati escussi i testi T.D., T.M. e D.G.F..

Le successive udienze del 3.11.22 e del 18.5.23 sono state rinviate a causa dell’assenza del giudice titolare.

All’udienza del 15.6.23 il PM ha rinunciato al teste Isp. D.P. e si è proceduto all’escussione di D.B.A., D.M.M., T.P. e Z.I..

All’udienza del 12.10.23 sono stati sentiti R.C., D.C.C. e S.B..

Per completare l’escussione del testi della difesa il processo è stato differito all’1.2.24 dove sono stati sentiti M.G., P.S., S.G., C.S. e D.C.M.; a questo punto il giudice ha ridotto il numero dei testi indicati in lista dalla difesa ed ha rinviato il processo al 14.3.24 dove sono stati sentiti gli ultimi testi ammessi, L.V. e C.A..

All’udienza odierna il giudice, sentito l’imputato in sede di esame e raccolte le conclusioni delle parti, si è dunque pronunciato come da dispositivo.

Alla luce degli atti assunti ed acquisiti in giudizio, si ritiene non raggiunta la prova circa la penale responsabilità dell’imputato in ordine alle condotte a lui ascritte dovendosi emettere una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

Il presente procedimento ha tratto origine dalla querela presentata da T.D. nei riguardi dell’odierno imputato.

La T., in dibattimento ha dichiarato di essere stata vittima di comportamenti per lei molesti da S.M. nel periodo che va dal luglio 2015 all’ottobre 2016.

Ha precisato la denunciante di aver avuto una relazione sentimentale con il S. nata nell’ottobre 2012 e terminata nel luglio 2015 a causa di comportamenti dell’ex compagno che lei non riusciva più a tollerare.

Il particolare nel luglio 2015 con il S. era nato un contrasto sul luogo ove trascorrere un periodo estivoin quanto il S., anche in ragione della propria passione di fotografo, si era determinato a recarsi in G., ma non trovando adesione sul punto dalla donna. Nel corso della discussione avvenuta in casa del S., questi aveva reagito violentemente, offendendo la T. e dando pugni al materasso; spaventata per la reazione si era dunque allontanata dalla stanza e subito dopo era tornata a casa propria.

Il giorno seguente la T., che si attendeva delle scuse da parte del S., il quale a sua volta voleva che lei lo raggiungesse in casa, gli aveva manifestato la propria decisione di interrompere il loro rapporto per lei ormai insostenibile.

A questo punto il S. aveva iniziato ad inviarle sul telefono numerosi messaggi tanto che la T. aveva deciso di spegnere il proprio cellulare.

Circa due giorni dopo, il 18 luglio, la T. aveva ricevuto un mazzo di fiori dal S. il quale le aveva anche inviato un biglietto con scritto “mi manchi”; lo aveva dunque contattato manifestando l’intenzione di non riprendere telefonicamente l’argomento della loro relazione e rinviando la discussione a quella stessa sera in quanto si sarebbero dovuti vedere per una cerimonia alla quale entrambi erano stati invitati.

Il S., stizzito per ciò le aveva inviato altri messaggi con cui si lamentava per tale comportamento minacciandola che avrebbe ripreso un contatto con una ex fidanzata.

La T., che aveva le chiavi di casa del S. e dovendosi occupare del suo cane, si era dunque recata in casa dell’ex fidanzato, aveva sistemato il cane e aveva lasciato il proprio mazzo di chiavi sul tavolo con un biglietto con cui gli rappresentava la volontà di non voler parlare con lui, ritenuto persona non lucida e poco razionale.

Il S. a questo punto aveva tentato di aver contatti con la T. che nel frattempo, in preda ad uno stato d’ansia, aveva intrapreso un percorso con una psicologa, su consiglio della propria sorella. In tale contesto la donna, allontanatasi da Pescara, aveva inviato una mail al S. per spiegare le proprie ragioni della decisione di interrompere la loro relazione.

Al rientro in città T.D. aveva appreso dai familiari che il S. aveva nel frattempo avuto numerosi contatti con loro perché intercedessero al fine di una ripresa della loro relazione; l’imputato in tali occasioni aveva consegnato al padre della parte offesa un anello che intendeva consegnasse alla T., che tuttavia gli era stato restituito.

T.D. aveva dunque deciso che per contenere le reazioni del S. che, non rassegnandosi alla chiusura del rapporto tentava di avere contatti con lei e con i suoi familiari, avrebbe dovuto assumere un comportamento più morbido con lui; ciò anche in ragione del fatto che l’imputato era in possesso di materiale fotografico che la ritraevano in pose intime che i due si erano scambiati nel corso della relazione, temendo che li avrebbe potuti rendere noti a terzi come l’ex compagno aveva minacciato di fare.

In tale contesto il S. aveva ripreso un atteggiamento aggressivo quando la T. assumeva con lui un atteggiamento meno accondiscendente.

Il tutto si era aggravato quando entrambi avevano ripreso a lavorare; presso una cooperativa sociale in una scuola di Montesilvano con la funzione di educatori per disabili; il S. le aveva proposto di farsi assegnare nella stessa sede lavorativa (la scuola era suddivisa in due plessi) tentando in ogni occasione di incontrarla e lamentandosi con i colleghi per l’atteggiamento di chiusura che questa aveva assunto.

Nell’agosto 2016 dopo che il S. aveva ricevuto un ammonimento dal Questore, la T. aveva ricevuto una mail dal sito “D.86′” in cui vi era uno screenshot di un sito web con alcuni i video che la ritraevano.

Ha aggiunto la T. che continui erano gli appostamenti del S., i tentativi di avvicinamento e le minacce a lei profferite, tali da provocarle timore per sé e per i propri familiari;

ha poi riferito alcuni episodi specifici.

In occasione della festa della donna che la T. avrebbe dovuto festeggiare con un’amica, F.D.G., nella serata presso un locale di C.S., il S. l’aveva incrociata in strada già nel pomeriggio; la D.G. le aveva peraltro riferito che sempre nel pomeriggio il S. si era recato presso la libreria dove lei era occupata. Nel corso della serata, mentre era nel locale con alcuni amici, la T. aveva visto entrare il S. in compagnia di alcune persone che lei non conosceva; il S. con questi si era seduto ad un tavolo vicino a lei facendo il possibile per essere da lei notato. Ad un certo punto le si era avvicinato lamentandosi per l’esposto che lei aveva presentato e da cui era derivato l’ammonimento del Questore.

Anche una settimana dopo la T. aveva notato la presenza del S. in un locale dove lei stava insieme ad un’amica.

Il 30.3.16 era stata seguita in macchina dal S.

Nel maggio 2016 quando collaborava con un’amica presso uno studio di tatuaggi a Pescara, il S., che prima l’aveva seguita in moto, si era fermato davanti la vetrina dello studio guardando all’interno; dopo essersi allontanato era tornato presso la vetrina discutendo con la titolare.

Qualche settimana dopo, la T. lo aveva di nuovo incontrato nel luogo dove aveva parcheggiato l’auto; il S. nell’occasione voleva consegnarle una lettera ma lei, urlando, era scappata via avvisando in seguito le Forze dell’Ordine.

Infine, il 22.8.22 la donna aveva ricevuto una mail con il link contenente un video.

A domanda della difesa, la T. ha riferito di aver riconsegnato le chiavi di casa al S. il 18 luglio 2015; in seguito aveva tenuto con lui un atteggiamento morbido intendendo impostare con l’imputato una relazione amicale interrotta nel novembre.

Ha riferito la teste che tra l’abitazione dell’imputato e quella dei propri genitori vi è una distanza di circa 800 metri e che i percorsi seguiti dal S. erano sempre più o meno gli stessi; in particolare l’imputato era solito portare fuori il cane in zone di sgambettamento che sono situate nei pressi dell’abitazione dei genitori della T..

Per non incontrarlo, la T. spesso evitava di recarsi nei centri commerciali e in genere di uscire di casa, evitando comunque di uscire da sola.

Dopo l’ammonimento dell’agosto 2016 il S. aveva comunque continuato a inviarle mail ed a utilizzare social per inviarle comunicazioni.

Ha infine aggiunto la teste che solo dall’ottobre 2016 il S. non aveva più avuto contatti con lei.

T.M., germana della parte offesa, ha dichiarato di non aver avuto modo di assistere a contatti diretti tra quest’ultima ed il S. ma di aver raccolto le confidenze della sorella e di aver notato un cambiamento in quest’ultima; la fine della relazione con l’ex compagno l’aveva portata ad un atteggiamento di chiusura anche con la propria famiglia di origine, evitando di recarsi presso l’abitazione dei familiari. La teste ha riferito di essere stata lei stessa contattata dal S. tramite messaggi per avere informazioni su D.; in tale contesto le riferiva il proprio malessere per l’allontanamento della ex compagna.

Essendo preoccupata ed impaurita per le reazioni del S., la sorella evitava comunque di uscire da sola; per tale causa aveva seguito un percorso psicologico e si era anche rivolta ad un centro antiviolenza.

Ha aggiunto la teste di aver ricevuto numerosi messaggi dal S. finalizzati al recupero del rapporto con la sorella.

In merito alla fine del rapporto, ha precisato che la sorella aveva più volte lasciato l’imputato ma che spesso i due si erano ripresi.

D.G.F. amica comune ha riferito di essere stata contattata dal S. poco dopo l’interruzione del rapporto con la T., per avere informazioni su quest’ultima.

A seguito di ciò aveva provato a contattare inutilmente la donna venendo così ad apprendere che la fine del rapporto con il S. era dovuta al fatto che la T. non tollerava più i suoi comportamenti.

La D.G. aveva poi appreso che il S., che non si era rassegnato alla fine del rapporto, aveva tentato di riavvicinare la T., minacciandola addirittura di pubblicare foto intime di cui disponeva.

L’ansia della Tollo era aggravata anche dalla prospettiva di rincontrare il S. sul luogo di lavoro.

In merito alla serata presso il locale di C.S. dell’8.3.16 la D.G. ha dichiarato che dopo essere riuscita a convincere l’amica a trascorrere la serata fuori casa, si era presentato il S. nel locale in compagnia di suoi amici; l’imputato dopo essersi avvicinato al tavolo occupato dalla Tollo e averle detto che avrebbe dovuto evitare di presentare una denuncia nei propri riguardi, si era allontanato.

Stessa situazione si è riproposta qualche settimana dopo in quanto il S. era entrato in un altro locale dove vi era la Tollo senza stavolta avvicinarsi a lei.

Anche la teste ha riferito del cambiamento di abitudini della T. che voleva assolutamente evitare di incontrare il S..

D.B.A., madre della parte offesa, ha confermato integralmente quanto da questa riferito in giudizio, precisando di aver notato spesso il S. passare sotto la propria abitazione.

D.M.M. collaboratrice scolastica e collega del S. e della T. ha precisato che questi ultimi la mattina prima di entrare nelle aule erano soliti incontrarsi e discutere; il S. nell’occasione tratteneva la donna che proprio per questo entrava in ritardo in aula; l’intenzione del S. era quella di riallacciare la relazione con la T.. T.P. sorella di D., ha confermato il fatto che il S. si appostava spesso sotto casa dei genitori e questo preoccupava D. che le aveva rappresentato il proprio disagio per il comportamento dell’imputato, temendo di incontrarlo.

Anche Z.I., collega del S. e della T., ha riferito che quest’ultima era spesso seguita dall’imputato che intendeva riprendere il loro rapporto.

Di contrario tenore sono risultate le deposizioni dei testi della difesa.

R.C., madre del S., ha riferito che dopo la rottura del rapporto che il figlio aveva con T.D., i due si erano comunque volontariamente rivisti.

In merito ai luoghi frequentati dal figlio, la teste ha riferito che questi era solito portare il proprio cane in un parco vicino i Gesuiti, luogo che si trova nel quartiere della T..

Ha poi aggiunto che quando il figlio aveva avuto contatti con altre donne, la T. infastidita, lo aveva ricontattato.

In merito all’ammonimento questorile, la teste ha riferito che ciò era dovuto ad una decisione dei genitori della T. in quanto non tolleravano che il S. passasse sotto casa loro.

D.C.C., collega del S. ha riferito che la T. si lamentava del fatto che quest’ultimo intendeva chiarire la loro posizione S.B. padre dell’imputato ha confermato che quest’ultimo portava spesso il cane a passeggiare in un parco vicino l’abitazione della T..

P.S. ha riferito di aver appreso dal S. che 1’8.3.16 questi si era recato in un locale dove aveva incontrato T.D.; di ciò aveva mostrato preoccupazione in quanto temeva che la donna potesse pensare che l’incontro non fosse casuale come in realtà era.

Quando la P., al termine del loro rapporto, induceva S.M. a desistere di tentare la ripresa del rapporto con la T., l’imputato le rappresentava che spesso era proprio la T. a riprendere i contatti con lui e ad inviargli numerosi messaggi, alcuni inviati proprio alla sua presenza.

In sede di esame, S.M. ha riferito che la fine della relazione con la T. risale all’anno 2014.

Ha aggiunto che la fine della relazione era stata a lui comunicata tramite una lettera che la T. le aveva scritto e lasciata in casa.

Il S. a questo punto, volendo comprendere le ragioni di tale decisione, l’aveva più volte contattata, sollecitandola a rispondergli.

I contatti dopo la fine del loro rapporto erano comunque reciproci e comunque mai la T. le aveva mostrato fastidio, inoltre a volte si erano incontrati.

In merito all’episodio dell’8.3.16 il S. ha tenuto a rimarcare l’assoluta casualità dell’incontro con la T. in un locale, che era solito frequentare anche prima di conoscere la T. e dove nell’occasione era entrato insieme a due amiche una delle quali, A.M. lo aveva invitato quella sera.

Anche in merito all’area di sgambettamento del cane il S. ha precisato trattarsi di un luogo da lui sempre frequentato, anche prima di conoscere la T., in quanto area dedicata più vicina alla sua abitazione.

Con riguardo ai rapporti con la donna in ambito lavorativo il S., non negando gli incontri con la T., ne ha delineato la natura in quanto capitava che quando la incontrava si limitasse a chiederle spiegazioni sulla decisione della donna di porre fine alla loro relazione.

Stesso a dirsi per le mail inviate in quanto le stesse si innestavano in un contesto dialettico finalizzato a fornire chiarimenti sulle ragioni della conclusione della relazione con la donna, senza mai ritenere che tali comunicazioni fossero per la stessa fonte di disagio.

L’imputato, oltre a negare di aver mai minacciato i diffondere immagini intime della donna, ha poi precisato di aver interrotto la relazione ed ogni forma di contatto con la T. a far data dal giugno 2016, avendo in tale periodo avuto modo di frequentare altre ragazze

Tanto premesso, va osservato che l’ipotesi delittuosa ascritta al Slega sanziona “… chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Con tale reato dunque vengono ritenuti penalmente rilevanti e meritevoli di sanzione i comportamenti che consistono in un insieme di condotte vessatorie, come specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un “atteggiamento predatorio” nei confronti della vittima.

Occorre poi al fine di ritenere integrata tale fattispecie delittuosa che il comportamento dell’agente cagioni un “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, o un “fondato timore per l’incolumità”, riguardando la sfera emotiva e psicologica dell’individuo; tali elementi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, devono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente; per valutare una tale apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima occorre, da un lato, valutare le stesse dichiarazioni della parte offesa, i suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, ma tuttavia altresì valutare l’astratta idoneità del comportamento dell’agente a causare tale evento, tenuto anche conto delle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui la condotta è stata consumata (cfr. tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017).

Nella corretta interpretazione dei due eventi ora richiamati, le aggettivazioni “grave e perdurante”, dello stato d’ansia, e “fondato”, del timore, segnalano che dunque devono restare fuori dall’area di applicazione della norma incriminatrice “ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo”, nonché “timori del tutto immaginari o del tutto fantasiosi della vittima”.

Fatta questa breve premessa, deve notarsi come il comportamento assunto nella specie dall’imputato, nei termini descritti in denuncia non possa rientrare in tale previsione normativa.

La condotta assunta dal S., alla luce delle emergenze dibattimentali va infatti ricondotta ad una semplice richiesta di chiarimenti alla ex partner, in merito alle ragioni che l’avevano indotta ad interrompere, senza un accenno né in via preliminare né susseguente, il loro rapporto sentimentale caratterizzato anche da stabilità, posto che era stato contrassegnato anche da un periodo di convivenza

Peraltro deve aggiungersi che nella specie alcuna condotta isolatamente considerata assume i caratteri di rilevanza penale, visto che all’imputato non si contestano azioni minacciose o violente ma solo un comportamento assillante, finalizzato, come detto ad ottenere chiarimenti sulla fine del legame sentimentale.

Ebbene, appare oltremodo evidente come nella specie il comportamento del S., mosso dalle ragioni sopra esposte, non fosse in alcun modo idoneo a cagionare in capo alla parte offesa un “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, né tantomeno un “fondato timore” per la sua incolumità, tenuto conto del fatto che era lecito attendersi che l’imputato, appreso solo per lettera della fine del rapporto che lo legava, a suo dire stabilmente, alla T., si rivolgesse a quest’ultima per avere un confronto e perché gli venisse “ufficializzata” la conclusione della loro relazione e gli fossero evidenziate le ragioni di tale scelta.

Peraltro non può negarsi il fatto che i contatti anche de visu avvenuti tra le parti pur dopo la decisione assunta dalla donna e considerato che i due ex fidanzati siu erano più volte lasciati e ripresi, potessero indurre il S. a tentare un’ulteriore volta la ripresa della relazione con la donna.

In tale contesto non può peraltro escludere che le occasioni in cui T.D. ed i familiari della medesima, hanno avuto modo di osservare il S. transitare nei pressi della loro abitazione, non fossero legate ad una volontà dell’imputato di controllare i movimenti dell’ex compagna, ma, in quanto legati ad ordinarie abitudini di vita, fossero legati a situazioni estemporanee che nulla avevano a che fare con la loro relazione interrotta.

Alla luce dunque di tali considerazioni, appare dunque da escludere come le reiterate richieste di contatto del S., in quanto chiaramente preventivabili ed in alcune occasioni anche accettate da parte della T., e comunque espresse in modo tutt’altro che inurbano, fossero idonee a determinare in capo a quest’ultima un “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, o ancora meno un “fondato timore per l’incolumità” e dunque, non ravvisandosi nella specie alcuna condotta di rilievo penale da parte dell’imputato, deve essere emessa nei riguardi del medesimo una pronuncia assolutoria in ordine al reato ascrittogli per insussistenza del fatto.

Alla stregua di tali principi, ne consegue che nei confronti di S.M. debba essere emessa una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

Stesso a dirsi in ordine al delitto di cui all’art. 595 posto che dagli elementi dedotti in giudizio non emerge in alcun modo che sia stata determinata l’offesa alla reputazione della T. da parte dell’imputato.

In ragione degli affari da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.

Assolve S.M. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544 c.p.p.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Pescara, il 11 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2024.