La fiscalizzazione dell’illecito edilizio e l’ordine di demolizione sono logicamente incompatibili

In tema di reati edilizi, l’istituto della cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 è logicamente incompatibile con l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio previsto dall’art. 31, comma 8, del medesimo Decreto, poiché la prima è limitata esclusivamente agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo all’intervento edilizio e non si applica agli interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali si applica, invece, la procedura dettata dall’articolo 31 del predetto Decreto. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, sez. III, sentenza 3 aprile 2017, n. 16548.

Massima a cura del dott. Alessio Scarcella – Consigliere della Corte Suprema di Cassazione – UTET PLURIS/2017

Cassazione penale, sezione III, sentenza 3 aprile 2017, n. 16548