rapporti more uxorio e maltrattamenti in famiglia: la cassazione annulla l’ordinanza di custodia cautelare, specificando che dopo la cessazione della convivenza more uxorio, non può essere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia, ma eventualmente quello di atti persecutori (cass. pen., sez. vi, sent. n. 31178/2024).
rapporti more uxorio e maltrattamenti in famiglia: la cassazione annulla l’ordinanza di custodia cautelare, specificando che dopo la cessazione della convivenza more uxorio, non può essere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia, ma eventualmente quello di atti persecutori (cass. pen., sez. vi, sent. n. 31178/2024).
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31178 del 30 luglio 2024, ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per A.A., ritenendo che non fosse applicabile il reato di maltrattamenti in famiglia dopo la cessazione della convivenza more uxorio. Secondo la Cassazione, in tali casi, la condotta dell’indagato deve essere valutata alla luce della fattispecie di atti persecutori prevista dall’art. 612-bis cod. pen.
L’ordinanza annullata riguardava un episodio avvenuto il 10 marzo 2024, durante il quale A.A. aveva minacciato la sua ex convivente, B.B., recandosi sotto la sua abitazione e urlando minacce di morte mentre impugnava un coltello. Il G.i.p. aveva inizialmente qualificato la condotta come stalking, applicando la custodia cautelare in carcere, ma il Tribunale del Riesame aveva riqualificato il reato come maltrattamenti in famiglia, pur confermando la misura cautelare.
La difesa di A.A. aveva contestato la decisione, sostenendo che la condotta doveva essere qualificata come semplice minaccia e che, in ogni caso, la misura cautelare adeguata sarebbe stata quella degli arresti domiciliari, vista la cessazione del rapporto di convivenza tra le parti.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, non si può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è invece applicabile solo in presenza di una relazione coniugale o di un legame familiare più stretto, che continui a produrre effetti giuridici anche dopo la separazione.
Il Tribunale del Riesame di Salerno dovrà ora riesaminare il caso alla luce di questi principi, valutando se sussistano gli estremi per configurare il reato di atti persecutori e determinando la misura cautelare più adeguata in base alle circostanze del caso.
Testo della Sentenza
Cass. pen., sez. vi, sent. 30/07/2024, n. 31178:
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 13/08/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Relatore
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a S. il (Omissis)
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale del riesame di Salerno
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza del 13 marzo 2024 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dopo avere convalidato l’arresto in flagranza di A.A. i del 10 marzo 2024 per il reato di stalking, applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.
Si contestava all’indagato di avere, dopo l’interruzione della convivenza more uxorio con B.B., minacciato ripetutamente la predetta – sino al 10 marzo 2024 – e, dopo che la donna aveva bloccato il suo numero di telefono, di essersi recato sotto l’abitazione della stessa – ove viveva insieme al figlio neonato -urlando e pronunciando la frase “ti devo uccidere”, contestualmente impugnando un coltello in direzione della donna, così ponendo in essere atti persecutori che cagionavano alla B.B. un perdurante grave stato d’ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità. Fatti commessi fino al 10 marzo 2024, con querela in pari data.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, con ordinanza del 12 marzo 2024, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, nell’ambito di altro procedimento n. RGNR 10140/2023 iscritto per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., applicava a A.A. la misura degli arresti domiciliari per avere maltrattato con condotte reiterate la propria convivente, sottoponendola frequentemente, nel corso del 2023, ad atti di violenza fisica e psicologica, così da renderle intollerabile e dolorosa la vita in comune e da portare alla cessazione della convivenza avvenuta il 23 dicembre 2023.
2. Avverso l’ordinanza del G.i.p. del 13 marzo 2024, la difesa proponeva istanza di riesame producendo il provvedimento del 12 marzo 2024, che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti, e chiedeva la riqualificazione della condotta del 10 marzo 2024 come minaccia ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen., e la conseguente scarcerazione del proprio assistito.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Salerno ha così statuito: “accoglie parzialmente l’istanza di riesame proposta nell’interesse di A.A. e, per l’effetto, previa riqualificazione del delitto ex art. 612-bis cod. pen., contestato al capo a) dell’imputazione nel reato ex art. 572 cod. pen., conferma l’ordinanza cautelare impugnata emessa, in questo procedimento, dal G.i.p. del Tribunale di Salerno laddove applica a A.A. la misura della custodia cautelare in carcere”.
Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto che: “l’episodio del 10 marzo 2024 per il quale era intervenuto l’arresto non costituisce un fatto isolato, autonomamente qualificabile, ma si salda con le condotte moleste e minatorie per le quali A.A. ha già subito la misura cautelare domestica in altro procedimento penale, per l’omogeneità temporale del suo verificarsi, l’identità della vittima, l’identità del movente, ossia la non accettazione della fine della convivenza”. Tale condotta indebita, a giudizio del Tribunale del riesame, “ben può riqualificarsi come delitto di maltrattamenti in famiglia configurabile anche allorché le condotte criminose iniziate durante la convivenza siano proseguite in costanza di separazione”.
3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ricorre la difesa di A.A., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle ragioni che hanno portato alla conferma della misura della custodia cautelare in carcere, pur riqualificando il delitto ex art. 612-bis cod. pen., cosi come contestato, nel reato di maltrattamenti. La motivazione è del tutto illogica: se il Tribunale del riesame ha ritenuto di dovere configurare la condotta contestata ad A.A. in continuazione con le precedenti, doveva applicare la stessa misura cautelare applicata successivamente al suo arresto, ovvero quella degli arresti domiciliari.
In ogni caso i giudici del riesame non hanno considerato che la relazione tra la persona offesa e l’indagato si era conclusa nel dicembre 2023 e che tra i due non vi era alcun rapporto, nemmeno telefonico. È evidente, pertanto, che tale episodio debba essere qualificato come minaccia e non come maltrattamenti in famiglia. Pertanto, anche rispetto alla riqualificazione del fatto, l’ordinanza va annullata.
Le esigenze cautelari, infine, ben potevano essere salvaguardate applicando la misura degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre preliminarmente sottolineare che, secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 – 01).
Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti. In particolare, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 -01.) La separazione è, infatti, condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, cod. civ.
3. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la condotta esaminata dal Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata non poteva essere ricondotta nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen., essendo stati A.A. e la B.B. legati da un rapporto more uxorio, non più in essere al momento del verificarsi della condotta contestata.
4. L’ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Salerno, che dovrà valutare l’eventuale sussistenza degli estremi di cui all’art. 612-bis cod. pen. e rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso positivo, l’adeguatezza della misura cautelare applicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso il 15 maggio 2024
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2024.






















































































