La Cassazione annulla la sentenza di merito che aveva negato all’imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la ricettazione di tre biciclette

La Cassazione annulla la sentenza di merito che aveva negato all’imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la ricettazione di tre biciclette

La pronuncia n. 22568/2025 della Seconda Sezione penale impone un’interpretazione rigorosa dell’art. 131-bis c.p., cassando la decisione d’appello che aveva escluso la particolare tenuità del fatto limitandosi a menzionare il numero e la tipologia dei beni ricettati.

Massima
In tema di ricettazione, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata solo attraverso una motivazione che esamini esplicitamente modalità esecutive, grado di colpevolezza, entità dell’offesa e non abitualità della condotta; il rinvio a criteri meramente quantitativi relativi ai beni ricettati integra vizio logico-giuridico e determina l’annullamento con rinvio (Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 22568/2025, dep. il 16/06/2025).

Premessa – L’art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 28/2015 e riformato dall. n. 134/2021, configura una causa di non punibilità ancorata a quattro parametri: modalità dell’azione, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e abitualità infralegge. La disposizione, di natura sostanziale e a struttura bifasica, richiede un vaglio motivazionale concreto volto a salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione.

Descrizione della sentenza – La Corte territoriale, nel confermare la condanna a sei mesi di reclusione per la ricettazione di tre biciclette, aveva rigettato l’istanza difensiva di applicazione dell’art. 131-bis, fondando il diniego sul mero rinvenimento dei velocipedi e su un generico collegamento con indagini relative allo spaccio di stupefacenti. La Suprema Corte rileva che tale motivazione è illogica perché non rapportata ai parametri legali: il valore esiguo dei beni, la restituzione degli stessi e l’episodicità della condotta imponevano un apprezzamento puntuale dell’offensività e dell’abitualità. Poiché il giudice d’appello ha omesso ogni indagine qualitativa su modus operandi, animus e impatto patrimoniale, la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia affinché valuti ex novo, con motivazione analitica e coordinata, la ricorrenza della particolare tenuità del fatto.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la sentenza in commento (Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 22568/2025, dep. il 16/06/2025), fai click qui.