Inammissibile il ricorso che ripropone motivi rinunciati nel concordato d’appello (artt. 599-bis e 616 c.p.p.)

«Inammissibile il ricorso che ripropone motivi rinunciati nel concordato d’appello (artt. 599-bis e 616 c.p.p.)»

Abstract

Il presente elaborato analizza, alla luce della recente ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II pen., 5 giugno 2025, n. 20981, gli effetti preclusivi derivanti dall’accordo di «concordato in appello» concluso ex art. 599-bis c.p.p. in relazione al ricorso per cassazione che pretenda di reintrodurre doglianze espressamente rinunciate.

Massima

MASSIMA
È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., ripropone argomentazioni difensive già oggetto di rinuncia, poiché tali censure cadono al di fuori delle ipotesi tassativamente consentite dall’ordinamento (Corte di cassazione, Sez. II pen., Ordinanza del 5 giugno 2025, n. 20981).

Il provvedimento in commento si colloca nel solco di un orientamento già consolidato ma ribadisce con estrema chiarezza che l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione subisce, nel concordato d’appello, una contrazione funzionale all’accordo tra le parti, traducendosi in una delimitazione dell’oggetto cognitivo del giudice di legittimità ai soli motivi non rinunciati, con esclusione radicale di ogni questione sull’affermazione di responsabilità, sulla ricostruzione fattuale e sulla determinazione della pena in misura non eccedente i limiti edittali legali, giacché la rinuncia ai motivi originari integra un atto processuale dispositivo che vincola tanto il giudice del gravame quanto quello di legittimità; l’art. 599-bis c.p.p., inserito dal d.lgs. n. 11/2018, è configurato quale strumento di deflazione del contenzioso penale e poggia sulla premessa di un consenso informato dell’imputato e del pubblico ministero circa l’entità della sanzione e l’esito del giudizio, sicché la riproposizione in cassazione di doglianze per cui vi è stata rinuncia, costituisce violazione del «patto processuale» e giustifica la pronuncia d’inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.; l’ordinanza chiarisce altresì che l’ambito del sindacato di legittimità resta aperto soltanto ai profili relativi alla genuinità della volontà adesiva, al consenso dell’accusa e al rispetto del contenuto dell’accordo nella sentenza impugnata, mentre ogni invocazione dell’art. 129 c.p.p. o dei vizi di motivazione sulla responsabilità è preclusa; il Collegio, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore dell’imputato, ha fatto corretta applicazione dei precedenti di legittimità citati nella motivazione (Sez. 1, n. 944/2020 Rv 278170; Sez. 5, n. 15505/2018 Rv 272853; Sez. 3, n. 30190/2018 Rv 273755; Sez. 4, n. 52803/2018 Rv 274522; Sez. 5, n. 29243/2018 Rv 273194), i quali convergono nell’affermare che, una volta conclamato il venir meno dei motivi d’appello, il giudice d’appello non è tenuto a prendere in esame né cause di proscioglimento né nullità assolute né inutilizzabilità, restando tali questioni estranee all’oggetto residuo del giudizio, a meno che non si invochi l’illegalità in senso stretto della pena.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

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