Massima
Non si sospendono i termini della prescrizione ex art. 159, ultimo comma, c.p. in conseguenza della sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., nel caso in cui i fatti di reato siano stati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 12 L. n. 67 del 2014. (Tribunale di Cagliari, Sent. 15/02/19)
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista in Catania.
Tribunale Cagliari, Sent., 15-02-2019
Fonte testo della Sentenza: Banca Dati UTET/PLURIS consultata in data 13/11/2019
Testo della Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
IL GIUDICE
Dott. GIORGIO ALTIERI
ha pronunciato, in pubblica udienza, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
G.M.S., nata a S. (R.) il (…), irreperibile,
IMPUTATA
In concorso con le persone sotto indicate, nelle rispettive qualità:
C.M.A., procuratore della società M.G. S.r.l. con sede in C. S.S. 195 Km. 3 F. S. I., conduttore dell’immobile (contratto di locazione stipulato il 28.02.2012 con la società “L.V. S.r.l.” con sede in C. S.S. 195 Km. 3 F. S.I.);
G.M.S., amministratore unico della società M.G. S.r.l. conduttore dell’immobile (contratto di locazione stipulato il 28.02.2012 con la società “L.V. S.r.l.” con sede in C. S.S. 195 Km. 3 F. S. I.);
C.R. in qualità di legale rappresentante della società “L.V. S.r.l.” con sede in C. S.S. 195 Km. 3 F. S. I., proprietaria/locataria del compendio immobiliare;
C.C. ed altri, proprietari del compendio immobiliare S. I..
- A) art. 110 codice penale, 44 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché, in concorso tra loro, tutti contribuendo alla realizzazione del fatto e rafforzandosi reciprocamente nel proposito, nelle rispettive qualità sopra indicate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, realizzavano, in un area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali, meglio indicati al capo B) che segue, le opere di seguito descritte, tali da determinare una trasformazione urbanistica dei terreni edificati ex art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001, e quindi adibivano le opere abusivamente realizzate ad attività commerciale aperta al pubblico (discoteca-ristorante), con aggravio del carico urbanistico.
Opere consistenti in :
– Unità immobiliare censita nel catasto fabbricati: Sez . -A – Cagliari Fg.(…) Particella (…), su fabbricato “scuderie” : Al – Demolizione integrale delle partizioni murarie interne e delle tamponature esterne volte al prospetto sulla Chiesa di San Simone, inerenti il piano terreno del fabbricato originariamente destinato a “scuderia”, l’intervento ha interessato uno sviluppo lineare di mt. 71,5 circa, con altezza di mt. 2,00 circa;
A2- Realizzazione di un massetto in calcestruzzo, rifinito al grezzo e posato direttamente sopra il preesistente acciottolato, costruito al piano terreno della ex “scuderia”, nel monovano venutosi a creare per via degli interventi sopra indicati, nel quale risulta accatastati diversi arredi tavolini e sedie, divani e stufe a gas, con cambio di destinazione d’uso in commerciale, finalizzato alla ristorazione, con somministrazione di alimenti e mescita di bevande. L’intervento ha interessato l’intera superficie di detto spazio che ammonta a mq. 167 circa, con spessore medio di cm. 10 circa; A3- Demolizione in breccia di una porzione della tamponatura esterna, al piano terra rivolta al prospetto nord del fabbricato ex scuderia cavalli, con l’istallazione di una porta metallica a singola anta a battente, dotata di maniglione antipanico.
L’intervento ha interessato una superficie di mq. .2,5 circa per via delle dimensioni della suddetta porta pari a cm. 120 x 210; opere eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
– Unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati: Sez .A Cagliari Fg.(…) Particella (…), immobile ubicato a sud della chiesetta di “S.Simone”: B1 – Realizzazione di un monovano con ambiente destinato ad uso commerciale, finalizzato alla ristorazione (con somministrazione di alimenti e mescita di bevande), ubicato in aderenza al lato sud/est del prospetto del preesistente fabbricato in muratura, quest’ultimo originariamente destinato a uffici con servizi igienici e spogliatoio ed attualmente adibito a cucina e sevizi igienici. L’opera è stata costruita con struttura portante verticale ed orizzontale in pilastri e travi in legno, saldamente fissata al suolo, completa di copertura a falde inclinate contrapposte a capanna, costruita da tavolato ligneo e sovrastante manto impermeabilizzante in guaina bituminosa rifinita con scaglie di ardesia colore verde, completato al perimetro da ampie vetrate su telaio in alluminio con ante richiudibili a libro di colore testa di moro, rifinita con pavimentazione in piastre quadrate di cemento. L’intervento ha interessato una superficie lorda di mq. 227 circa, con altezza minima alla gronda di mt. 2,75 circa e massima al colmo di mt. 3,70 circa determinando un ampliamento volumetrico di mc. 624 circa; opere
eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico e artistico, storico archeologico ed etnoantropologico” ai sensi della L. n. 1089 del 1939 di cui al capo B);
– Unità immobiliare censita nel Catasto Terreni : Sez .A Cagliari Fg.(…) Particella (…) e (…), immobili ubicati a sud e nell’area circostante la chiesetta di “S.Simone”: C1- Installazione di numero 9 (nove) gazebo con ambienti destinati ad uso commerciale, finalizzato alla ristorazione (con somministrazione di alimenti e mescita di bevande) dei quali numero 5 (cinque) ubicati nella particella (…), in aderenza al lato sud del mono vano sopra indicato al punto B1), ed i restanti 4 (quattro) nella particella (…) in aderenza al lato est del medesimo monovano. Le opere sono state costruite con struttura portante verticale ed orizzontale in tubolari metallici, saldamente fissati al suolo con piastre metalliche e tasselli ad espansione, completa di copertura a padiglione in telo cerato, completate al perimetro da tende avvolgibili in tela cerata di colore bianco con inserti trasparenti, rifinite con pavimentazione di piastre quadrate di cemento.
L’intervento ha interessato una superficie lorda di mq. 188 circa, con altezza minima alla gronda di mt. 2,75 circa e massima al colmo di mt.4,00 circa, determinando un ampliamento volumetrico di mc.. 517 circa; C2- Installazione di numero 1 (uno) gazebo destinato ad uso commerciale, con sottostante banco bar in muratura finalizzato alla ristorazione con mescita di bevande, ubicato nella particella (…) in posizione isolata in prossimità al lato sud/est del monovano sopra indicato, l’opera è stata costruita con struttura portante verticale ed orizzontale in tubolari metallici di colore bianco, saldamente fissata al suolo con piastre metalliche e tasselli ad espansione, completa di copertura a padiglione in telo cerato di colore bianco, rifinita con pavimentazione di piastre quadrate di cemento. L’intervento ha interessato una superficie lorda di mq. 23 circa, con altezza minima alla gronda di mt.2,75 circa e massima al colmo di mt.4,00 circa. C3- Rivestimento del piano di calpestio della restante porzione d’area con pavimentazione in piastre quadrate di cemento, interessando una superficie di mq. 1400 circa, all’interno della quale una area di mq. 315 circa, ubicata in prossimità dell’angolo est della particella (…), risulta corredata di infrastrutture atte ad intrattenimenti danzanti, installate nel suo perimetro e consistenti in numero quattro pali metallici dell’ altezza di mt. 5,00 circa atti a sostenere l’impianto luci e quello di diffusione sonora che sono presenti con i cavi tranciati (mancano esclusivamente diffusori di illuminazione e sonori). Nella medesima area si rileva la realizzazione di un muretto avente uno sviluppo di mt.18,00 circa ed altezza di cm. 70,00 circa, completo di impianti tecnologici. Opere eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico e artistico, storico archeologico ed etnoantropologico” ai sensi della L. n. 1089 del 1939 di cui al capo B);
– Unità immobiliare censita nel Catasto Terreni : Sez .A Cagliari Fg.(…) Particella (…) e (…), immobili ubicati nel lato nord della chiesetta di “S.Simone” : D1- Rivestimento del piano di calpestio di una porzione d’area della particella (…) con pavimentazione di piastre quadrate di cemento, su una superficie di mq. 260 circa; D2- Installazione di 2 (due) infrastrutture verticali metalliche, corredate di panelli pubblicitari e sovrastante impianto di illuminazione, ubicate nelle testate dell’area a parcheggio del compendio oggetto del sopralluogo, interessando sia la particella (…) che la particella (…). L’intervento presenta sviluppo lineare di mt. 22,00 circa, nella testata nord del parcheggio e mt.20,00 circa nella testata sud del parcheggio, entrambi con altezza di mt.2,00 circa fuori terra; D3- tettoia in travetti di ferro e onduline, della superficie di mq. 50 circa, n. 3 strutture prefabbricate per servizi igienici, manufatti con struttura in muratura in parte intonacata ed in parte in pietra a vista, con presenza di struttura metallica; opere eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico e artistico, storico archeologico ed etnoantropologico” ai sensi della L. n. 1089 del 1939 di cui al capo B);
- B) artt. 110 codice penale, 181 comma 1 bis lett. b) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 cosi come modificato dall’art. 36 lett c) comma a) della L. 15 dicembre 2004, n. 308, perché in concorso tra loro, tutti contribuendo alla realizzazione del fatto e rafforzandosi nel reciprocamente nel proposito, realizzavano in area vincolata, nelle predette loro qualità e in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche, le opere di cui al capo A).
Vincoli consistenti in :
– limitatamente alle particelle catastali n. (…), (…), e (…), denominata “Chiesa di San Simone e complesso rustico annesso”, l’area è dichiarata di interesse particolarmente importante e sottoposta a vincolo artistico, storico archeologico ed etnoantropologico” ai sensi della L. n. 1089 del 1939 come successivamente modificato con l’art. 10, comma 3, lettera d, del D.Lgs. n. 42 del 2004, vincolo apposto con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 02/01/1978;
– L’intera area, di cui al Catasto Fabbricati, sezione – A -, Foglio (…), Particella (…), (…) e Catasto Terreni, sezione – A – , Foglio (…) Particelle; (…), (…), (…) e (…), di cui al capo A) è ricompresa nella “zona umida dello Stagno di Santa Gilla”, all’interno della fascia dei 300 mt. dalla linea di battigia dello stesso stagno naturale, considerata bene paesaggistico , ex art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004 e art. 136, comma 1 lett. a , del D.Lgs. n. 42 del 2004, istituito con la L.R. n. 8 del 2004 e regolamentato dagli artt. 17 e 18 delle N.T.A. del P.P.R. approvate con D.P.G.R. N. 82 del 07/09/2006 e dall’art. 1 comma 1 lett.a) della L.R. n. 13 del 2008;
– L’intera area, di cui al Catasto Fabbricati alla sezione – A -, Foglio (…), Particella (…), (…) e nel Catasto Terreni alla sezione – A – , Foglio (…) Particelle; (…), (…), (…) e (…), di cui al capo A), ricade all’interno della fascia di paesaggio costiero del ” Ambito 1 – “Golfo di Cagliari ” considerata bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1 lett. a , del D.Lgs. n. 42 del 2004 istituito con la L.R. n. 8 del 2004 e regolamentato dagli artt. 14e 15, 19 e 20 delle N.T.A. del P.P.R. approvate con D.P.G.R. N. 82 del 07/09/2006 e dall’art. 1 comma 1 lett.a) della L.R. n. 13 del 2008;
– L’area di cui al Catasto Fabbricati alla sezione – A -, Foglio (…), Particella (…), (…) e nel Catasto Terreni alla sezione – A -, Foglio (…) Particelle; (…), (…), (…) e (…), di cui al capoi A), ricade in parte all’interno del perimetro di mt. 100 dalla “Chiesa di San Simone”, considerata bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004, istituito con la L.R. n. 8 del 2004 e regolamentato dagli artt. 47 e 49 delle N.T.A. del P.P.R. approvato con D.P.G.R. N. 82 del 07/09/2006 e dall’art. 1 comma 1 lett.a) della L.R. n. 13 del 2008.
Accertato in Cagliari il 30.05.2013 nella località Sa Illetta al Km 3 della S.S. 195.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto del 25.2.2015 il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha disposto la citazione a giudizio di M.A.C., M.S.G., C., E., G. e M.A.C., A.N., A., C., E., G., I., I., M.F., M.P. e R.C. davanti al Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere delle contravvenzioni indicate in rubrica.
Nel dibattimento, dopo alcuni rinvii per vizi di notifica, impedimenti dell’ufficio e astensione del PM dalle udienze, nell’udienza del 23.2.2018 è stata disposta la sospensione del processo nei confronti di G. ex art. 420-quater c.p.p.
Si è invece proceduto nelle forme ordinarie nei confronti degli altri imputati, i quali sono stati prosciolti con sentenza del 6.7.2018 per prescrizione dei reati.
Secondo quanto emerge dalla sentenza, dalla testimonianza di S.M.U., funzionario del servizio edilizia privata del Comune di Cagliari, è emerso che nel mese di ottobre 2012 G.C., uno dei comproprietari della struttura sita a C., località S. I., denunciò che nel mese di luglio l’affittuario aveva effettuato dei lavori abusivi su un locale – originariamente destinato a scuderia – che era stato trasformato in una discoteca, attraverso la copertura dell’acciottolato con un battuto di cemento e l’apertura di una porta antipanico.
In seguito a tale esposto, il 30.5.2013 lo stesso M.U. e l’ingegner S.T. (in quanto l’immobile era soggetto a diversi vincoli) effettuarono un sopralluogo che confermò la modifica abusiva e il mutamento di destinazione d’uso della scuderia; inoltre nel corso del sopralluogo emerse la presenza nel piazzale di alcuni gazebo, ugualmente utilizzati per attività di ristorazione.
Attraverso una verifica delle fotografie aeree M.U. accertò che tutte le strutture in questione erano state realizzate tra il 1996 e il 2003; l’unica per cui non era possibile datare i lavori era la scuderia, trattandosi essenzialmente di opere interne.
Tuttavia, posto che al momento del sopralluogo i lavori erano finiti e non vi era modo di risalire alla loro datazione, la stessa origine del procedimento indica che le ultime opere fossero state realizzate nel mese di luglio 2012 (come indicato nell’esposto) o al massimo nell’ottobre 2012. Tenuto conto dei periodi di sospensione (dal 6.4.2017 al 26.9,2017 e dal 23.2.2018 al 24.4.2018 per astensione dei difensori), il termine di prescrizione è dunque maturato nel mese di marzo 2018.
Si deve ritenere inapplicabile, nei confronti di G., la sospensione della prescrizione ex art. 159, ultimo comma, c.p. in conseguenza della sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., in quanto – trattandosi di norma penale introdotta successivamente al fatto (art. 12 L. n. 67 del 2014) – non può essere applicata retroattivamente.
Se infatti è principio acquisito che, in caso di successione di leggi penali nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso, e non di specifici aspetti della stessa, non essendo consentita la c.d. creazione della terza norma (cioè la sommatoria degli aspetti più favorevoli della disciplina previgente e di quella successiva), si deve tuttavia rilevare che tale principio deve essere riferito alla disciplina penale nel suo complesso, e non appare invece applicabile nei casi – come quello in esame – nei quali la commistione di aspetti favorevoli riguardi da un lato aspetti sostanziali (sospensione della prescrizione), e dall’altro lato aspetti processuali (sospensione del processo).
Né l’applicazione retroattiva può discendere dalla disposizione transitoria dell’art. 15-bis L. n. 67 del 2014, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata, si deve ritenere che tale disposizione si riferisca alle norme processuali del capo III, attesa la copertura costituzionale del principio stabilito dall’art. 2 c.p.
In conclusione, non essendo possibile ex art. 2, quarto comma, c.p. l’applicazione retroattiva della sospensione della prescrizione, i reati si sono estinti, e pertanto G. deve essere prosciolta con coerente formula di rito.
Deve essere conseguentemente disposta la cancellazione dell’iscrizione dell’ordinanza di sospensione dal casellario giudiziale e dal CED.
Non deve essere disposta la confisca degli immobili, sia perché la sussistenza della lottizzazione abusiva è stata già esclusa nella sentenza del 25.7.2018, sia perché si tratta di beni di proprietà degli imputati già prosciolti.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 157 c.p., 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di M.S.G. in ordine alle contravvenzioni ascritte perché estinte per prescrizione.
Visto l’art. 5, secondo comma, lettera L-bis), D.P.R. n. 313 del 2002, dispone l’eliminazione dell’iscrizione dell’ordinanza di sospensione del processo dal casellario giudiziale; manda inoltre alla sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica – aliquota Polizia di Stato per la cancellazione dal CED – Sistema indagine interforze.
Così deciso in Cagliari, il 15 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2019.
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