Il ruolo nomofilattico della Cassazione e la nuova attenuante nel reato di rapina secondo la Sent. Corte cost. n. 86/2024 di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania
Massima Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 23/01/2025) 24/02/2025, n. 7454
Rapina – Nozione di “lieve entità” – Riconoscibilità in Cassazione
L’attenuante del fatto di lieve entità, introdotta per il delitto di rapina in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen., può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, qualora, dall’esame degli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata, emerga in modo chiaro la sussistenza di profili di “offensività minima” riferibili ai soli aspetti oggettivi del fatto, senza che siano necessari ulteriori accertamenti probatori. In tal caso, la Corte di cassazione può ritenere applicabile l’attenuante medesima, annullando la sentenza sul punto e demandando al giudice di rinvio la determinazione della concreta entità della riduzione di pena.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania
Riferimenti normativi
• Cod. pen., art. 628
• Cod. proc. pen., art. 620, lett. l)
• Sent. Corte cost. n. 86/2024
La pronuncia della Corte di cassazione n. 7454/2025
La Sezione Seconda Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 7454 depositata il 24 febbraio 2025 (ud. 23 gennaio 2025), ha esaminato il ricorso dell’imputato A.A., condannato nei precedenti gradi di merito per il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen. (rapina). La difesa del ricorrente aveva invocato l’applicazione della “nuova” attenuante del fatto di lieve entità, introdotta in virtù della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (Sent. Corte cost. n. 86/2024).
Nello specifico, la sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di appello di Cagliari in data 15 aprile 2024, confermando la condanna già pronunciata dal Tribunale di Cagliari (18 ottobre 2023). Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza difensiva relativa all’applicabilità dell’attenuante, ritenendo che la condotta dell’imputato non rientrasse in un alveo di scarsa offensività, almeno sotto il profilo della minaccia o violenza.
Il ricorrente, invece, sosteneva la piena sovrapponibilità della propria fattispecie a quella esaminata dalla Corte costituzionale, evidenziando la natura modesta del bene sottratto e la minimale consistenza della violenza esercitata. La Cassazione, conformemente alle richieste del Sostituto Procuratore generale (come da testo della pronuncia), ha riconosciuto la fondatezza del motivo di impugnazione, limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità.
Il rilievo della “minimale consistenza dell’offesa diretta alla persona”
Nel testo della motivazione (cfr. Sent. n. 7454/2025, p. 4-5), la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello di Cagliari, pur avendo espressamente valutato la minore rilevanza del danno (già coperta dalla circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.), non aveva tenuto in adeguata considerazione la vera e propria “minimale consistenza dell’offesa diretta alla persona”. Secondo gli atti del processo, l’imputato si era limitato a infliggere “una spinta (una sbracciata, come precisato in udienza)” a un dipendente del supermercato, circostanza ritenuta rilevante dal Tribunale ma non pienamente valorizzata in sede di appello ai fini dell’ulteriore riduzione della pena.
Proprio questa violenza lieve – caratterizzata da scarsa aggressività – è stata ritenuta “idonea a delineare un fatto di bassa lesività complessiva” e, quindi, ricadente nell’alveo della nuova attenuante scaturita dalla Sent. Corte cost. n. 86/2024. La Corte di cassazione, esaminando la documentazione processuale già raccolta, ha concluso che non fossero necessari ulteriori accertamenti probatori, poiché la “sbracciata” era stata descritta nei verbali di udienza (p. 5 della sentenza di primo grado) come un mero atto di repulsione, senza un impiego significativo di forza o armi.
Il fulcro giuridico dell’attenuante di lieve entità
La recente Sent. Corte cost. n. 86/2024 ha determinato un’innovazione di significativo impatto nell’interpretazione del reato di rapina, disciplinato dall’art. 628 cod. pen. La pronuncia ha esteso la possibilità di applicare un’attenuante specifica in situazioni di “fatto di lieve entità”, laddove, precedentemente, non esisteva alcun meccanismo di riduzione sanzionatoria espressamente calibrato sulle ipotesi caratterizzate da violenza o minaccia minima e da un danno contenuto.
In virtù di tale intervento, si è introdotto un margine di discrezionalità per il giudice – ivi compresa la Corte di cassazione – finalizzato a ridimensionare la pena in tutti quei casi in cui, dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti processuali, emerga con evidenza che l’elemento oggettivo della condotta è particolarmente tenue. L’attenuante trova applicazione soltanto se la valutazione non richiede ulteriori accertamenti in fatto: la soluzione decisoria può, cioè, fondarsi direttamente sulle risultanze processuali già al vaglio delle corti di merito.
La prospettiva nomofilattica della Corte di cassazione
La Suprema Corte, in ossequio alla propria funzione nomofilattica, non si limita a enunciare principi astratti di diritto, ma deve garantire un’applicazione uniforme dei precetti normativi. Una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva un’attenuante ad hoc per i casi di rapina dal disvalore oggettivo ridotto, la Cassazione ha il compito di individuare i criteri di concreta applicabilità della nuova disciplina.
Il passaggio centrale risiede nel riconoscimento diretto dell’attenuante in sede di legittimità. Ciò postula che, dalla sentenza impugnata o dagli atti correlati, risultino già accertati elementi tali da qualificare la condotta come espressione di “offensività minima”. Se, ad esempio, le pronunce di merito descrivono un gesto di violenza marginale (una semplice spinta, un sussulto, una lieve coartazione fisica) accompagnato da un danno sostanzialmente trascurabile, la Cassazione potrà rilevare l’applicabilità della riduzione di pena, senza ricorrere a nuovi approfondimenti istruttori e senza rinviare la valutazione al giudice di primo o di secondo grado per l’esistenza del presupposto oggettivo. Il rinvio, invece, si renderà necessario soltanto per stabilire “la concreta entità della riduzione di pena”, come chiarisce la massima in evidenza.
La rilevanza degli elementi oggettivi del reato
Poiché l’attenuante in questione si fonda sull’idea di una “rapina dai contorni limitati”, il giudice di legittimità è chiamato a soffermarsi sugli aspetti oggettivi della condotta. In particolare, rilevano:
- La natura e la specie dell’azione, con riferimento al tipo di violenza o minaccia esercitata.
- I mezzi adoperati, che devono essere blandi o comunque non pericolosi in modo rilevante.
- Le modalità o circostanze dell’azione, come il contesto ambientale, la brevità e la scarsa intensità dell’aggressione.
- La particolare tenuità del danno o del pericolo, laddove la vittima subisca un pregiudizio esiguo o neanche percepisca un effettivo allarme.
Se tali elementi configurano un’ipotesi di offensività modesta, la diminuzione di pena diviene giuridicamente esigibile, entro i limiti edittali indicati dalla stessa decisione della Corte costituzionale.
Senza necessità di ulteriori accertamenti probatori
La massima riportata mette in luce un aspetto essenziale per gli operatori del diritto: la Cassazione, in linea di principio, non può svolgere un rinnovato accertamento istruttorio, essendo il suo intervento limitato al giudizio di legittimità. L’eccezione si concretizza solo quando gli atti già disponibili offrono un quadro di “chiara sussistenza di profili di offensività minima”.
Questo passaggio si pone in perfetta sintonia con l’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che disciplina la possibilità di annullare la sentenza “in parte qua” e demandare a un nuovo giudice di merito la sola determinazione quantitativa della pena. È una soluzione “ibrida”: la Cassazione riconosce la ricorrenza del fatto lieve, ma non stabilisce essa stessa la misura della riduzione, lasciando tale compito al giudice del rinvio.
La genesi costituzionale dell’attenuante
La Sent. Corte cost. n. 86/2024 ha chiarito la ratio di fondo dell’intervento, sottolineando che la rapina ex art. 628 cod. pen. racchiude al proprio interno uno spettro comportamentale assai ampio: dalle forme borderline (in cui la violenza risulta quasi impercettibile) fino alle aggressioni più gravi. La Consulta ha quindi evidenziato come l’assenza di una specifica previsione di diminuzione di pena per i casi di “lieve entità” generasse un vulnus sotto il profilo della proporzionalità sanzionatoria.
Si è ritenuto, in altre parole, che un minimo edittale eccessivamente alto non potesse essere ridotto se non facendo ricorso a soluzioni interpretative “forzate” oppure invocando, in modo improprio, altre attenuanti non sempre calibrate sulle peculiarità della fattispecie. L’intervento additivo del giudice costituzionale ha così colmato un vuoto, rendendo finalmente possibile l’applicazione diretta di un istituto riduttivo ritagliato sulle ipotesi di rapina che, pur integrando formalmente il reato, si presentano di scarsa rilevanza sul piano dell’aggressione alla persona e del danno patrimoniale.
La fase di rinvio: determinazione della riduzione di pena
Quando la Suprema Corte, valutando la motivazione della sentenza impugnata, accerta la sussistenza dell’attenuante di cui trattasi, la pronuncia di annullamento consente al giudice del rinvio di parametrare la diminuzione da irrogare. Trattandosi di un margine “fino a un terzo”, l’organo giudicante è chiamato a svolgere un’analisi delle circostanze oggettive, tenendo conto della quantità di violenza o intensità della minaccia, del bene sottratto e della reale incidenza dell’azione sulla vittima.
Non devono, per contro, entrare in gioco valutazioni puramente soggettive (come precedenti penali o tendenze a delinquere dell’imputato), giacché la Sent. Corte cost. n. 86/2024 chiarisce che l’attenuante si correla agli aspetti oggettivi del fatto. È una scelta ben precisa, che mira a evitare l’ibridazione con altri istituti come le circostanze generiche.
La responsabilità della difesa nel sollecitare l’attenuante
Dal punto di vista pratico, è opportuno notare che la stessa pronuncia di legittimità – come emerge dalla massima – si fonda sull’esistenza di motivi di ricorso idonei a sottoporre la questione all’attenzione della Corte. In altre parole, la difesa dell’imputato deve addurre in maniera precisa e documentata gli elementi di fatto che dimostrino la scarsa pregnanza dell’aggressione e l’esiguità del danno arrecato. Qualora manchi tale specifica evidenziazione, e se la sentenza di merito non abbia in alcun modo accertato profili di offensività ridotta, la Cassazione non potrà spingersi oltre i propri limiti funzionali per svolgere indagini di fatto.
Ciò si traduce in un onere difensivo di allegazione, che trova il proprio fondamento nella fisiologia dei motivi di ricorso in cassazione. L’elemento di novità consiste nel fatto che, in forza della Sent. Corte cost. n. 86/2024, ogni operatore del diritto sa di poter valorizzare la “lieve entità” del reato di rapina come base per una riduzione punitiva che, altrimenti, non sarebbe stata riconosciuta.
Armonizzazione con l’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Il passaggio riguardante l’annullamento della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, e il rinvio a un nuovo giudizio, risulta coerente con l’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., il quale contempla la facoltà della Cassazione di eliminare singoli vizi rilevati e demandare al giudice di merito “il ricalcolo della sanzione”.
La prassi processuale si è così evoluta: la Suprema Corte dichiara l’annullamento parziale, dà atto che l’attenuante si reputa sussistente in base alle circostanze di fatto evidenziate in sentenza, e impone al giudice di rinvio (sovente un’altra sezione della Corte d’appello) di procedere alla quantificazione. Da un lato, ciò risponde a finalità di economia processuale, poiché evita che si ridiscuta l’intera controversia; dall’altro, garantisce che la commisurazione della pena – espressione della discrezionalità del giudice di merito – sia operata da chi è istituzionalmente preposto a valutare in concreto l’entità della riduzione.
Punti critici e orientamenti applicativi
Talora possono emergere interpretazioni contrastanti su quali parametri esatti occorra adoperare per giudicare la lieve entità di una rapina. Tra i vari aspetti su cui la giurisprudenza di merito si è soffermata, spiccano:
- La distinzione fra violenza minima e violenza “percepita”: se il gesto, benché modesto, ha generato un timore particolarmente accentuato nella vittima, ciò può ridimensionare la nozione di fatto lieve.
- Il contesto spaziale e temporale: commettere una rapina in un luogo isolato e in orario notturno potrebbe accentuare la carica intimidatoria, pur se i mezzi adoperati non appaiono gravissimi.
- L’obiettivo patrimoniale realmente conseguito: anche se la massima sottolinea che basta una ridotta entità del danno, potrebbe rilevare l’eventuale sproporzione tra i mezzi minacciosi impiegati e il valore dei beni sottratti.
Si tratta, tuttavia, di variabili di fatto che, se già esaminate in sede di merito, possono consentire al giudice di legittimità di ricondurre la rapina nell’alveo dell’attenuante senza ulteriori istruttorie. Qualora invece il quadro istruttorio fosse incompleto o controverso, la Cassazione potrebbe cassare la sentenza con rinvio per un approfondimento circoscritto agli elementi essenziali dell’offensività.
Convergenza con i principi di proporzionalità della pena
Dal punto di vista costituzionale, la scelta di introdurre l’attenuante in esame riflette una chiara attenzione per il principio di proporzionalità della pena, sotteso all’art. 27 Cost. L’idea ispiratrice è che, a fronte di reati con un coefficiente di aggressione limitato, non sia giusto mantenere un regime sanzionatorio identico a quello delle rapine caratterizzate da condotte ben più violente. La stessa Sent. Corte cost. n. 86/2024 richiama, indirettamente, l’esigenza di personalizzare la pena, per evitare ingiustificate parificazioni tra fattispecie formalmente simili ma oggettivamente differenti.
La Cassazione, nel riconoscere l’attenuante, si pone dunque come custode di un equilibrato sistema punitivo, traducendo in regola processuale l’insegnamento della Corte costituzionale.
Questioni di effettività dell’attenuante
Un ulteriore nodo, molto rilevante per gli operatori del diritto, riguarda l’eventuale uso strumentale dell’attenuante. In particolare, ci si è chiesti se la rapina di lieve entità possa divenire un espediente difensivo comune. È evidente che, se nella fase di merito la violenza risulta minima, o se il danno è particolarmente esiguo, la strada di questa attenuazione punitiva si aprirà in modo fisiologico. Al contrario, se l’istruttoria ha ricostruito un’aggressione fisica decisa o un uso di minaccia grave, la Cassazione non potrà far altro che escludere la configurabilità del fatto lieve.
D’altro canto, la centralità del fatto oggettivo ridimensiona eventuali eccessi argomentativi: la difesa, per ottenere l’attenuante, deve dimostrare con dati processuali specifici che l’azione non abbia ecceduto una soglia di minima lesione dell’altrui integrità psico-fisica e che il patrimonio sottratto o messo in pericolo fosse di modesta entità.
L’assenza di riferimenti a profili soggettivi
È necessario rimarcare che la Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del testo originario, non ha introdotto valutazioni ricollegabili alle condizioni soggettive dell’agente, ma si è concentrata esclusivamente sulle modalità oggettive del reato. Di conseguenza, la nuova attenuante non può dipendere, ad esempio, da uno stato di particolare fragilità personale dell’imputato oppure dalla sua incensuratezza.
Questo tema risulta cruciale per mantenere distinti i piani di analisi: le circostanze soggettive potrebbero rilevare ai fini delle attenuanti generiche o di altre riduzioni di pena, ma non incidono sulla nozione di “lieve entità” che, come chiarito, si correla alla tenuità o scarsa entità del fatto, in una prospettiva strettamente legata al bene giuridico protetto (la persona e il patrimonio).
Conclusioni operative sulla lieve entità nel reato di rapina
Dall’analisi condotta emerge come l’introduzione dell’attenuante di lieve entità nel reato di rapina, secondo la lettura offerta dalla Sent. Corte cost. n. 86/2024, sia oramai parte integrante del sistema. La Cassazione, a sua volta, manifesta la propria vocazione nomofilattica stabilendo un indirizzo univoco: la rapina “minima” merita una riduzione di pena, purché i profili di tenue offensività risultino chiari dagli atti e non si renda necessario alcun supplemento istruttorio.
In concreto, quando la violenza è marginale, se non addirittura simbolica, e il danno provocato risulta modesto, il difensore dell’imputato potrà invocare la riduzione sanzionatoria direttamente nel ricorso per cassazione, purché la sentenza di merito contenga già un’adeguata descrizione degli elementi di fatto. Se la Suprema Corte – nell’esaminare quei medesimi elementi – ravvisa il carattere “lieve” del reato, annullerà la decisione sul solo punto del trattamento punitivo, demandando al giudice di merito la determinazione quantitativa della diminuzione di pena.
Ne risulta un meccanismo equilibrato, che mantiene intatta la struttura del giudizio penale: la Cassazione non invade il terreno riservato al giudice di merito, ma esercita fino in fondo la funzione di verifica della legalità, orientando la prassi giudiziaria verso la razionale personalizzazione della pena.
Dopo la Sent. Corte cost. n. 86/2024, pertanto, la rapina commessa con limitato impiego di forza e con danno esiguo non è più costretta in una cornice sanzionatoria inadatta a recepire la reale gravità del fatto. Il compito degli operatori del diritto è quello di valorizzare in modo puntuale gli elementi di minima offensività, affinché la Suprema Corte, nel pieno rispetto dei principi di legge e delle risultanze processuali, possa garantire un annullamento parziale efficace e giusto, ove la rapina si collochi sotto la soglia della comune lesività che caratterizza la fattispecie.
Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. II, Sent 24/02/2025, n. 7454
Fonte: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata in data 27.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da:
Dott. BELTRANI Sergio – Presidente
Dott. BORIO Mariapaola – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere
Dott. LEOPIZZI Alessandro – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
A.A. (CUI (Omissis)) nato in S il (Omissis)
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 ottobre 2023 dal Tribunale di Cagliari nei confronti di A.A., per il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui rileva, sotto il profilo della violazione di legge, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., laddove non prevede un’attenuante specifica per i fatti di lieve entità. La vicenda oggetto del presente processo presenterebbe connotati pressoché sovrapponibili a quella presa in esame dalla Corte costituzionale nella suddetta decisione (intervenuta successivamente all’emissione della sentenza impugnata).
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
2. Con sentenza n. 86 del 16/04/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Sulla scorta dei tertia comparationis, pienamente coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione, offerti da analoga circostanza, prevista dall’art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato (tra cui il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall’art. 289-bis cod. pen), ed estesa, con la sentenza n. 68 del 6 marzo 2012, anche al sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e, soprattutto, con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023, all’estorsione ex art. 629 cod. pen., è stata valorizzata l’ampia area di condotte rilevanti per la norma incriminatrice, anche di modesto disvalore, non solo con riferimento all’entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza ovvero nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia. In presenza di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi (“violenza o minaccia”, “cosa sottratta”, “possesso”, “impunità”), e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale garantisce così una riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen. – riservata alle ipotesi di minima lesività, nella prospettiva della proporzionalità della sanzione, premessa della finalità rieducativa.
Tale specifica attenuante deve essere ricondotta nel novero delle circostanze cosiddette “indefinite” o “discrezionali”, non avendo il legislatore precisato più compiutamente il concetto di “lievità” del fatto. Essa, in ogni caso, assolve la specifica funzione di mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa ed entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale.
3. Il Collegio condivide e intende ribadire l’indirizzo ermeneutico secondo cui l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili e, dunque, anche rispetto all’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., onde adeguare la sanzione irrogata al concreto disvalore del fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di “offensività minima”, che legittima il riconoscimento dell’attenuante pretoria, il già avvenuto riconoscimento della suddetta attenuante comune non osta, di per sé, alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno.
Anche nel giudizio di cassazione, alla stregua degli elementi di fatto già valorizzati dal giudice del merito, sulla base degli accertamenti illustrati dalla motivazione delle due conformi sentenze di condanna, è possibile apprezzare direttamente la sussistenza (o meno) di elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante, senza che risultino necessarie ulteriori verifiche. Di conseguenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado, qualora sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello, se la ricostruzione illustrata dai giudici di merito non abbia già escluso di fatto la “lieve entità” della condotta ed a condizione che il ricorrente indichi specifici argomenti sul punto (cfr. Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, non mass.; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., non mass., in tema di estorsione di lieve entità).
4. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già concesso l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., avendo riguardo, però, solo al “modesto valore dei beni sottratti” (e, dunque, con valutazione incentrata sull’evento di danno), escludendo le attenuanti generiche (p. 5). La Corte cagliaritana ha ribadito la mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., evidenziando elementi di natura schiettamente soggettiva, quali i numerosi precedenti e la rilevante pericolosità e tendenza a delinquere (p. 4).
Non è stata tenuta in considerazione, con ogni evidenza, la minimale consistenza dell’offesa diretta alla persona, consistita, nello specifico, soltanto in “una spinta (una sbracciata, come precisato in udienza)” a un dipendente del supermercato (p. 5 della sentenza di primo grado).
L’accertamento della vicenda storica consente, dunque, di apprezzare -direttamente in questa sede di legittimità, alla luce della piena ottemperanza della parte all’onere di allegazione – la sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità, emergendo, in riferimento a specifici aspetti della condotta, ulteriori elementi di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti in ordine ai profili circostanziali del fatto. È, dunque, possibile decidere sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43 del 19/12/2024, dep. 2025, Mosalam, non mass.; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Liccardi, non mass.).
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, previa qualificazione della fattispecie concreta come attenuata anche in ragione della lieve entità del fatto, per la fondatezza del motivo di ricorso.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, procederà alla determinazione in concreto dell’entità della diminuzione di pena, possibile “fino ad un terzo”, all’esito di una ponderazione propria della giurisdizione di merito.
P.Q.M.
Qualificato il fatto-reato come di lieve entità, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.

















































































