Il riconoscimento fotografico nelle indagini di polizia giudiziaria è prova utilizzabile ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura penale

Il riconoscimento fotografico nelle indagini di polizia giudiziaria è prova utilizzabile ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura penale

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 29575/2025, 19/08/2025) qualifica il riconoscimento fotografico svolto nelle indagini come prova atipica, utilizzabile in giudizio in quanto accertamento di fatto. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 189 cod. proc. pen., con esclusione della necessità di ricondurre l’atto alla disciplina della ricognizione personale di cui all’art. 213 cod. proc. pen.. Il punto dirimente è l’attendibilità della deposizione del soggetto che riferisce l’individuazione. La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, secondo il principio di non tassatività dei mezzi di prova.
Massima.
Il riconoscimento fotografico compiuto in indagini di p.g., pur non regolato dal codice di rito, è legittimamente utilizzabile come prova atipica ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., la cui certezza dipende dall’attendibilità della deposizione di chi lo effettua (fattispecie nella quale la Corte ha esaminato il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna per furto con strappo, aggravato dall’avere portato indosso un coltello non utilizzato; ha accolto la richiesta di restituzione nel termine ritenendo tempestiva l’impugnazione in ragione dell’errore materiale sul termine di deposito della motivazione; nel merito ha qualificato l’individuazione/riconoscimento fotografico come prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., valorizzando l’attendibilità della testimone oculare e la pregressa conoscenza di vista; ha ritenuto irrilevante il limitato lasso temporale tra fatto e individuazione, nonché inammissibili le censure generiche e volte a una diversa lettura del compendio probatorio; ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende – Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 29575/2025, 19/08/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Commento.
In ordine alla natura dell’atto, la Corte qualifica il riconoscimento fotografico svolto in indagini come accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., rientrante tra le prove atipiche. Precisa che la valenza probatoria discende dall’attendibilità del dichiarante e dal libero convincimento del giudice, non dalle formalità della ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen. Aggiunge che l’individuazione fotografica non richiede la previa descrizione delle fattezze fisiche, trattandosi di adempimento proprio della ricognizione personale. Rileva l’irrilevanza del breve intervallo temporale tra fatto e individuazione, a fronte di riconoscimento ribadito in giudizio e pregressa conoscenza di vista.
La pronuncia, dunque, inquadra l’individuazione/riconoscimento fotografico tra le prove atipiche, con base nell’art. 189 cod. proc. pen., distinguendola dalla ricognizione personale disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen. La regola di giudizio è centrata sull’attendibilità del dichiarante e sul libero convincimento del giudice. La pregressa conoscenza di vista e la descrizione resa nell’immediatezza rafforzano la credibilità del riconoscimento, anche se l’autore era parzialmente travisato. È irrilevante un intervallo limitato tra fatto e individuazione quando il riconoscimento sia ribadito in udienza.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista