Il reato di truffa
La truffa, di cui all’art. 640 c.p., è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
Truffa: cos’è
Nel delitto di truffa, infatti, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre, mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell’agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.
ingiusto profitto
Sul carattere patrimoniale o meno del profitto due sono le tesi:
1) Tale elemento ha natura non necessariamente patrimoniale e si sostanzia anche nel soddisfacimento di un interesse psicologico o morale, (dottrina e giurisprudenza dominanti, Marinucci-Dolcini).
2) E’ necessaria la natura patrimoniale, ci deve essere, cioè, almeno una mancata diminuzione della ricchezza (es. l’agente evita con un raggiro di pagare un servizio) (tesi Sostenuta da Fiandaca-Musco)
elemento soggettivo del reato di truffa
Dolo generico: l’agente deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, cioè gli artifizi o raggiri, l’induzione in errore, l’atto dispositivo della vittima, il danno o il profitto, prima dell’azione o contemporaneamente ad essa (non successivamente)
– NO dolo specifico: danno e profitto sono eventi che devono verificarsi e non sono solamente gli scopi cui l’azione criminosa deve tendere;
– SI anche dolo eventuale.
Il reato di truffa: la pena
L’articolo 640 del codice penale prevede una pena detentiva ed una pena pecuniaria per i condannati con sentenza definitiva. Specificamente, il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
In determinati casi specifici, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro
Il regime sanzionatorio del reato di truffa
Ai sensi dell’Art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.”
La Giurisprudenza sul reato di truffa
La giurisprudenza sul reato di truffa è ricca e significativa (massime a cura di UTET/PLURIS).
In tema di truffa con Sentenza n. 21357/2021 dal I sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il momento della consumazione è quello dell’acquisizione della res da parte dell’autore del reato; in caso di truffa c.d. “on line”, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, essa si realizza in modo immediato ed irrevocabile con l’accredito della provvista in favore del soggetto agente, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario. Al contrario, se ad essere utilizzato è un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario “on line”, non vi è immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente.
Possiamo poi segnalare Cass. pen. Sez. II Sent., 25/02/2021, n. 12791 in tema di truffa finalizzata all’assunzione di un pubblico impiego. Segnatamente, la Suprema Corte ha stabilito che, il reato si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, e al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 cod. civ., salvo che ricorra un’ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 cod. civ., un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 cod. civ., ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 cod. civ..
Inoltre merita di essere segnalata Cass. pen. Sez. II, 14/01/2021, n. 12427 in tema di minorata difesa.
Sussiste infatti, l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”. Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e, come avvenuto nel caso di specie, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.




















































































