Massima
Imputazione coatta per fatti ricorrenti reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione. Per la Corte di Cassazione non costituisce atto abnorme, ne’ in alcun modo e’ impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
(Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 4809).
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza
Testo della Sentenza n. 4809/2019, Cass. Sez. V Pen.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/04/2018 del GIP TRIBUNALE di COSENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 19/4/2018, esaminata la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica di Cosenza, con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 615 bis e 572 c.p., a seguito di opposizione della persona offesa e di udienza camerale, ha ordinato al Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 409 c.p.p. di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato (OMISSIS) con riferimento al reato di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p., previa iscrizione nel registro degli indagati.
- Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, chiedendo l’annullamento con rinvio e denunciando l’abnormita’ del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale che circoscrive il potere attribuito al Giudice delle indagini preliminari in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e sottolinea l’esigenza che il Giudice non “tracimi” in una sostanziale surroga dell’organo giudicante rispetto a quello inquirente.
Secondo il ricorrente, il Giudice delle indagini preliminari ove non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, puo’ imporre l’iscrizione nel registro ex articolo 335 c.p.p. di un determinato indagato (controllo soggettivo) e di un determinato reato (controllo oggettivo) ma non puo’, senza surrogarsi indebitamente alle prerogative dell’organo inquirente, disporre per quell’indagato e quel reato l’imputazione coatta.
- Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza sostiene l’abnormita’ del provvedimento impugnato ed assume che il Giudice delle indagini preliminari, che non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, puo’ imporre l’iscrizione nel registro ex articolo 335 c.p.p. di un determinato indagato (controllo soggettivo) e di un determinato reato (controllo oggettivo) ma non puo’, senza surrogarsi indebitamente alle prerogative dell’organo inquirente, disporre per quell’indagato e quel reato l’imputazione coatta.
- Le argomentazioni del Procuratore ricorrente in ordine ai limiti del controllo soggettivo esercitabile dal Giudice per le indagini preliminari ex articolo 409 c.p.p. non sono pertinenti rispetto alla concreta fattispecie, laddove il Giudice cosentino ha ordinato l’imputazione coatta nei confronti della stessa persona, (OMISSIS), nei cui confronti il Pubblico Ministero aveva formulato la propria richiesta di archiviazione oggetto di opposizione.
- Il Procuratore ricorrente, con riferimento al diverso, e pertinente, tema del “controllo oggettivo” richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 4319 del 28/11/2013 (dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786 e 257787) che ha puntualizzato che in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’articolo 409 c.p.p., commi 4 e 5, devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa; le Sezioni Unite hanno inoltre qualificato come atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata (profilo questo, come gia’ osservato, in questa sede irrilevante) sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione.
Le Sezioni Unite hanno infine precisato che il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p..
Tuttavia tale pronuncia riguarda l’ipotesi in cui il Giudice per le indagini preliminari si surroghi al Pubblico Ministero, ordinando l’imputazione per fatti di reato diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione e ritenuti perseguibili e non gia’ la diversa ipotesi in cui il Giudice ordini di procedere per gli stessi fatti, seppur diversamente qualificati sotto un diverso titolo di reato.
Non si verte in tal caso nelle figure del “fatto nuovo” e del “fatto diverso” (considerate nella loro emersione dibattimentale dagli articoli 516 e 518 c.p.p.), ma di mera qualificazione giuridica diversa dello stesso fatto.
Il punto e’ ben chiaro nella sentenza sopra citata, allorche’ il Supremo Consesso nomofilattico afferma che “A conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento all’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali e’ stata formulata la richiesta di archiviazione. Anche in tale ipotesi, infatti, l’ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, cosi’ come emersi dalle indagini gia’ espletate, precludendogli la possibilita’ di adottare autonome determinazioni all’esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.”.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce atto abnorme, ne’ in alcun modo e’ impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, PM in proc. Giovinazzo, Rv. 264509; Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645; Sez. 6, n. 42508 del 28/09/2012, Peverelli e altro, Rv. 253617; Sez. 6, n. 34284 del 22/06/2011, Pg in proc. Polese, Rv. 250836; Sez. 5, n. 22390 del 10/05/2005, P.M. in proc. Zamponi, Rv. 231787).
- Nella fattispecie, del tutto inequivocabilmente il Giudice cosentino ha ritenuto “che i fatti per i quali si procede(va) (e non altri, diversi o ulteriori) siano (fossero) sussumibili nella norma incriminatrice di cui all’articolo 612 bis c.p.”.
- Il ricorso deve quindi essere rigettato.
- La natura del reato impone di ordinare, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Fonte del testo della Sentenza: banca dati de ILSOLE24ORE

















































































